Patente - Revoca e
sospensione - Sospensione Provvedimento del Prefetto - Previo rilascio del
parere, obbligatorio e non vincolante, della M.C.T.C. – Necessità.
All’avvocatura dello Stato
spetta la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato, senza
bisogno di mandato, neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedano il
mandato speciale, bastando che consti la sua qualità, e potendo esercitare tali
sue funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, mercè il
compimento di tutti gli atti processuali consentiti al difensore munito di
mandato. Il provvedimento cautelare di
sospensione provvisoria della patente di guida, che può essere adottato dal
Prefetto nei casi costituenti ipotesi di reato ove sussistano fondati elementi
di una evidente responsabilità del conducente, deve essere preceduto, a pena di
illegittimità del rilascio del parere obbligatorio, anche se non vincolante,
della Direzione generale della Motorizzazione civile.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe è stata accolta l’opposizione che D. R aveva proposto avverso il
decreto del Prefetto di Macerata del 18 gennaio 2002, con cui era stata
disposta la sospensione provvisoria della sua patente di guida per 45 giorni,
in quanto responsabile di un incidente stradale avvenuto il 12 ottobre 2001, in seguito al quale
un altro automobilista aveva riportato lesioni: il giudice di pace ha annullato
il provvedimento sia perché «non pare sussistere l’ipotesi di reato, anche per
l’effetto della decretata archiviazione del procedimento effettuata in data 13
febbraio 2002 per mancanza di querela», sia perché «la Prefettura non ha
rispettato i termini per la emanazione del provvedimento impugnato», sia
perché «manca l’obbligatorio parere della M.C.T.C.». Il Prefetto
di Macerata ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. D. R. si
è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE Pregiudizialmente il resistente ha contestato l’ammissibilità
dell’impugnazione, osservando che il ricorso è
stato proposto in mancanza di una specifica delega ed è stato notificato
dopo la scadenza del termine annuale stabilito dall’art. 327 c.p.c. Sotto entrambi i profili l’accezione
va disattesa. A proposito
del primo, è sufficiente richiamare l’art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611,
il quale dispone che «gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di
mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato
speciale, bastando che consti della loro qualità». Validamente, pertanto,
l’Avvocatura generale dello Stato ha adito questa Corte, in nome del Prefetto
di Macerata, senza munirsi di un’apposita procedura. Quanto poi
all’asserita tardività della motivazione del ricorso, bisogna fare riferimento
non già alla data di ricezione della copia da parte del destinatario, come
sostiene il resistente, bensì a quella della consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario (Corte cost. 26 novembre 2002. 477): consegna che dalla specifica
a margine risulta essere stata effettuata il 30 ottobre 2003, quindi nel
rispetto del termine di un anno (tenendo conto della sospensione feriale) dal
deposito in cancelleria della sentenza impugnata, avvenuto il 30 luglio 2002. Con il motivo
addotto a sostegno del ricorso il Prefetto di Macerata lamenta che
erroneamente il Giudice di pace di Civitanova Marche ha ritenuto che la legittimità
del provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida fosse
condizionata sia all’esercizio dell’azione penale per il reato di lesioni
colpose, sia all’osservanza di un termine, sia all’acquisizione del preventivo
parere della direzione della autorizzazione civile e dei trasporti in
concessione (ora dipartimento per i trasporti terrestri). Le prime due
deduzioni del ricorrente risultano fondate, alla luce della giurisprudenza di
questa Corte: v., tra le più recenti, Cass. 2 febbraio 2006 n. 2335, con la
quale si è deciso che la sospensione della patente può essere disposta
indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale; Cass. 24 agosto 2005 n.
17205, con la quale si è precisato che il provvedimento non è soggetto ad alcun
termine, anche se deve essere adottato entro un tempo che gli consenta di svolgere
la funzione cautelare che gli è propria. Non è però
condivisibile l’altra affermazione del ricorrente. L’art. 223 C.S. consente al Prefetto, ove sussistano
fondati elementi di una evidente responsabilità, di disporre la sospensione
provvisoria della patente di guida «sentito il competente ufficio del
dipartimento per i trasporti terrestri». In mancanza di diversa previsione, si
tratta di un parere obbligatorio, sebbene non vincolante, sicché la sua
mancanza è causa di illegittimità del provvedimento. Delle tre rationes
decidendi poste a base della sentenza impugnata, una è dunque esatta. Ne consegue
che il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione
vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
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