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Corte di Cassazione 12/12/2007

Giurisprudenza di legittimità - Avvocatura dello Stato - Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e delle regioni - Capacità dell’ Avvocatura - Necessità del mandato - Esclusione

Cass. Civ., Sez. II, 16 aprile 2007, n. 9083

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione ­Provvedimento del Prefetto - Previo rilascio del parere, obbligatorio e non vincolante, della M.C.T.C. – Necessità.

All’avvocatura dello Stato spetta la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato, senza bisogno di mandato, neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedano il mandato speciale, bastando che consti la sua qualità, e potendo esercitare tali sue funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, mercè il compimento di tutti gli atti processuali consentiti al difensore munito di mandato.
Il provvedimento cautelare di sospensione provvisoria della patente di guida, che può essere adottato dal Prefetto nei casi costituenti ipotesi di reato ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità del conducente, deve essere preceduto, a pena di illegittimità del rilascio del parere obbligatorio, anche se non vincolante, della Direzione generale della Motorizzazione civile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata accolta l’opposizione che D. R aveva proposto avverso il decreto del Prefetto di Macerata del 18 gennaio 2002, con cui era stata disposta la sospensione provvisoria della sua patente di guida per 45 giorni, in quanto responsabile di un incidente stradale avvenuto il 12 ottobre 2001, in seguito al quale un altro automobilista aveva riportato lesioni: il giudice di pace ha annullato il provvedi­mento sia perché «non pare sussistere l’ipotesi di reato, anche per l’effetto della decretata archiviazione del procedimento effettuata in data 13 febbraio 2002 per mancanza di querela», sia perché «la Prefettura non ha rispettato i termini per la emanazione del provvedi­mento impugnato», sia perché «manca l’obbligatorio parere della M.C.T.C.».
Il Prefetto di Macerata ha proposto ricorso per cas­sazione, in base a un motivo. D. R. si è co­stituito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente il resistente ha contestato l’ammissibilità dell’impugna­zione, osservando che il ricorso è stato proposto in mancanza di una specifica delega ed è stato notificato dopo la scadenza del termine annuale stabilito dall’art. 327 c.p.c.
Sotto entrambi i profili l’accezione va disattesa.
A proposito del primo, è sufficiente richiamare l’art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, il quale di­spone che «gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualun­que sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità». Va­lidamente, pertanto, l’Avvocatura generale dello Stato ha adito questa Corte, in nome del Prefetto di Mace­rata, senza munirsi di un’apposita procedura.
Quanto poi all’asserita tardività della motivazione del ricorso, bisogna fare riferimento non già alla data di ricezione della copia da parte del destinatario, come sostiene il resistente, bensì a quella della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Corte cost. 26 no­vembre 2002. 477): consegna che dalla specifica a margine risulta essere stata effettuata il 30 ottobre 2003, quindi nel rispetto del termine di un anno (te­nendo conto della sospensione feriale) dal deposito in cancelleria della sentenza impugnata, avvenuto il 30 luglio 2002.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso il Pre­fetto di Macerata lamenta che erroneamente il Giudice di pace di Civitanova Marche ha ritenuto che la legit­timità del provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida fosse condizionata sia all’eserci­zio dell’azione penale per il reato di lesioni colpose, sia all’osservanza di un termine, sia all’acquisizione del preventivo parere della direzione della autorizza­zione civile e dei trasporti in concessione (ora dipar­timento per i trasporti terrestri).
Le prime due deduzioni del ricorrente risultano fon­date, alla luce della giurisprudenza di questa Corte: v., tra le più recenti, Cass. 2 febbraio 2006 n. 2335, con la quale si è deciso che la sospensione della patente può essere disposta indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale; Cass. 24 agosto 2005 n. 17205, con la quale si è precisato che il provvedimento non è soggetto ad alcun termine, anche se deve essere adot­tato entro un tempo che gli consenta di svolgere la funzione cautelare che gli è propria.
Non è però condivisibile l’altra affermazione del ricorrente. L’art. 223 C.S. consente al Prefetto, ove sus­sistano fondati elementi di una evidente responsabi­lità, di disporre la sospensione provvisoria della pa­tente di guida «sentito il competente ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri». In mancanza di diversa previsione, si tratta di un parere obbligatorio, sebbene non vincolante, sicché la sua mancanza è causa di illegittimità del provvedimento.
Delle tre rationes decidendi poste a base della sen­tenza impugnata, una è dunque esatta.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.


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Mercoledì, 12 Dicembre 2007
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