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Corte di Cassazione 13/12/2007

Giurisprudenza di legittimità - Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Accertamento eseguito dopo la scadenza dell’omologazione - Illegittimità - Esclusione - Scadenza del termine di omologazione...

Cass. Civ., Sezione II, 26 aprile 2007, n. 9950

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Accer­tamento eseguito dopo la scadenza dell’omolo­gazione - Illegittimità - Esclusione - Scadenza del termine di omologazione - Rilevanza limitata alla possibilità di commercializzare l’apparecchiatu­ra.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica regolarmente omologata (nella specie, «Telela­ser»), come previsto dall’art. 142 c.s., la scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accerta­tori non rende di per sé illegittimo l’accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la sca­denza di tale termine, purché la singola apparec­chiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione ser­ve solo ad individuare l’arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere com­mercializzate dal costruttore e non incide sull’uti­lizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle ap­parecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’U.T.G. di Pesaro Urbino impugna per cassazione la sentenza 23 dicembre 2003 con la quale il Giudice di pace di Urbino, su opposizione proposta da S. T., ha annullato il verbale di contesta­zione n. 1000761 V redatto 20 marzo 2003 nei con­fronti del detto opponente dalla polstrada per infra­zione all’ art. 142/IX c. s. accertata mediante apparecchiatura elettronica denominata «Telelaser LTI 20-20».
Parte intimata non svolge attività difensiva. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il procura­tore generale invia requisitoria scritta nella quale, con­clude con richiesta di trattazione in pubblica udienza.
Le considerazioni svolte dal procuratore generale e la conclusione cui è pervenuto non sono da condivi­dere risultando il ricorso manifestamente fondato.
Al riguardo devesi considerare che l’inammissibi­lità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisa­bile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricor­rano le ipotesi di cui al primo comma dell’art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’imme­diata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la mani­festa infondatezza, e viceversa (Cass. 11 giugno 2005, 12384; 3 novembre 2005, n. 21291, S.U.).
Il giudice a quo ha adottato l’impugnata decisione sulla considerazione che l’utilizzazione dell’apparec­chiatura elettronica sopra indicata per l’accertamento dell’infrazione da parte della polstrada fosse da con­siderare illegittima in quanto l’approvazione di tale apparecchiatura, effettuata con D.M. 4199 in data 8 settembre 1997 e prorogata sino al 29 febbraio 2000 con D.M. 30 novembre 1998 n. 6025, sarebbe venuta meno antecedentemente all’accertamento in discus­sione di guisa che questo sarebbe stato invalido.
Di tale decisione si duole parte ricorrente denun­ziando violazione degli artt. 142VI-IX, 200, 201 c.s. e 384 Reg. c.s.
Il motivo merita accoglimento, in quanto l’impu­gnata sentenza è frutto d’un evidente banale frainten­dimento della normativa in materia e delle connesse determinazioni delle competenti pubbliche ammini­strazioni.
Occorre premettere che il quadro normativo cui far riferimento nella specie è il seguente: art. 142 C.s. «Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velo­cità sono considerate fonti di prova le risu1tanze di ap­parecchiature debitamente omologate»; art. 201 C.s. 1 bis «Fermo restando quanto indicato dal comma 1 nei seguenti casi la contestazione immediata non è neces­saria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1... e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparec­chi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità»; art. 345 Re­golamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada 1 «Le apparecchiature destinate a control­lare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell’utente. 2. Le singole apparecchiature devono es­sere approvate dal Ministero dei lavori pubblici».
Ciò posto, va osservato che, con riferimento al detto quadro normativo, questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente come in tema d’accerta­mento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche - poiché l’art. 142 c.s. si limita a disporre che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costru­ite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza pre­vedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fo­tografica - debba essere considerata legittima la rile­vazione della velocità di un autoveicolo «Telelaser» ­apparecchiatura che non rilascia documentazione fo­tografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato mo­mento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo or­gano individuato - in quanto l’attestazione dell’or­gano di polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attri­buendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova con­traria unicamente il difetto di omologazione o di fun­zionamento dell’apparecchiatura elettronica (sent. 24 marzo 2004 con la quale è stata confermata la deci­sione di rigetto dell’opposizione proposta avverso un verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142, comma 9 C.S. rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica Telelaser modo LTI 20/20, ossia l’apparec­chio utilizzato nel caso in esame).
Ora, il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura possa essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non sia più legittima - dacché tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono con­tinuare ad essere commercializzate dal costruttore.
Ciò che si evince chiaramente sia dall’art. 3 del D.M. 30 novembre 1998 n. 6025, sia dall’art. 2 del D.M. 20 marzo 2000 n. 1824, sia dalle premesse dei detti decreti, nelle quali risulta come la determina­zione ministeriale sia adottata sulla richiesta del pro­duttore onde autorizzare la commercializzazione del prodotto in quanto riscontrato conforme agli standard normativamente richiesti.
Pertanto, la scadenza del termine d’omologazione del modello d’apparecchiatura - salvo siano nel frat­tempo mutati gli standard, il che non è e, comunque, non ha formato oggetto di deduzione e decisione nel giudizio a qua - incide soltanto sulla possibilità per il costruttore di continuare a vendere le apparecchiature di quel modello e non sull’ulteriore utilizzabilità, oltre la scadenza di quel termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operatori che non siano dotati (diversamente opinando, si perverrebbe all’as­surda conseguenza per cui un’apparecchiatura acquistata in prossimità della scadenza dell’omologazione diverrebbe inutilizzabile a far data da tale scadenza pur se perfettamente funzionante ed idonea allo scopo in ragione degli accertamenti di conformità agli stan­dard in base ai quali era stata concessa l’omologa­zione del modello).
Nel caso in esame, il giudice a quo (oltre ad aver pronunziato sul punto ultra petita, ammettendo motivi di nullità del provvedimento impugnato non dedotti con il ricorso, al riguardo erroneamente disattendendo l’eccezione pur sollevata dall’Amministrazione, del che, tuttavia, non può tenersi conto non essendo stata formulata specifica censura ex art. 112 c.p.c.) ha, dun­que, erroneamente ritenuto che la scadenza del periodo di validità dell’omologazione determinasse l’inutiliz­zabilità, dopo tale scadenza, delle singole apparecchia­ture conformi al modello omologato.
L’impugnata sentenza va, dunque, cassata, peraltro senza rinvio, potendo questa Corte decidere nel merito allo stato degli atti e respingere l’originaria opposi­zione, in quanto gli altri argomenti di quest’ultima ri­sultano disattesi dalla sentenza in esame non impu­gnata, al riguardo, con ricorso incidentale.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non v’ha luogo a provvedere in di­fetto della nota delle spese vive affrontate dall’Ammi­nistrazione per la difesa a mezzo funzionario.

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Giovedì, 13 Dicembre 2007
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