Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Accertamento
eseguito dopo la scadenza dell’omologazione - Illegittimità - Esclusione -
Scadenza del termine di omologazione - Rilevanza limitata alla possibilità di
commercializzare l’apparecchiatura.
In tema di sanzioni amministrative
per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada
accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica regolarmente omologata (nella
specie, «Telelaser»), come previsto dall’art. 142 c.s., la scadenza del
termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato
dagli agenti accertatori non rende di per sé illegittimo l’accertamento
eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purché
la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il
termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l’arco di tempo
nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal
costruttore e non incide sull’utilizzabilità, dopo la scadenza del termine,
delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne
siano dotati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’U.T.G. di Pesaro Urbino impugna per cassazione la
sentenza 23 dicembre 2003 con la quale il Giudice di pace di Urbino, su
opposizione proposta da S. T., ha annullato il verbale di contestazione n.
1000761 V redatto 20 marzo 2003 nei
confronti del detto opponente dalla polstrada per infrazione all’ art. 142/IX
c. s. accertata mediante apparecchiatura elettronica denominata «Telelaser LTI
20-20». Parte intimata non svolge attività difensiva. Attivatasi
procedura ex art. 375 c.p.c., il procuratore generale invia
requisitoria scritta nella quale, conclude con richiesta di trattazione in
pubblica udienza. Le considerazioni svolte dal procuratore generale e la
conclusione cui è pervenuto non sono da condividere risultando il ricorso
manifestamente fondato. Al riguardo devesi considerare che l’inammissibilità
della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte
ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell’art. 375
c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione
abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza;
ove, per contro, la Corte
ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili
con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza
dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero,
all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 11 giugno 2005,
12384; 3 novembre 2005, n. 21291, S.U.). Il giudice a quo ha adottato l’impugnata decisione
sulla considerazione che l’utilizzazione dell’apparecchiatura elettronica
sopra indicata per l’accertamento dell’infrazione da parte della polstrada
fosse da considerare illegittima in quanto l’approvazione di tale
apparecchiatura, effettuata con D.M. 4199 in data 8 settembre 1997 e prorogata sino
al 29 febbraio 2000 con D.M. 30 novembre 1998 n. 6025, sarebbe venuta meno
antecedentemente all’accertamento in discussione di guisa che questo sarebbe
stato invalido. Di tale decisione si duole parte ricorrente denunziando
violazione degli artt. 142VI-IX, 200, 201 c.s. e 384 Reg. c.s. Il motivo merita accoglimento, in quanto l’impugnata
sentenza è frutto d’un evidente banale fraintendimento della normativa in
materia e delle connesse determinazioni delle competenti pubbliche amministrazioni.
Occorre premettere che il quadro normativo cui far
riferimento nella specie è il
seguente: art. 142 C.s.
«Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risu1tanze di apparecchiature debitamente omologate»; art. 201 C.s. 1 bis «Fermo
restando quanto indicato dal comma 1 nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi
della violazione nei termini di cui al comma 1... e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella
loro disponibilità»; art. 345 Regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada 1 «Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza
dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto
scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed
accettabile, tutelando la riservatezza dell’utente. 2. Le singole apparecchiature
devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici». Ciò posto, va osservato che, con riferimento al detto
quadro normativo, questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente come in
tema d’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo
apparecchiature elettroniche - poiché l’art. 142 c.s. si limita a disporre che
possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente
omologate, e l’art. 345 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n.
495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è
affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite
in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento
in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere
che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata
da documentazione fotografica - debba essere considerata legittima la rilevazione
della velocità di un autoveicolo «Telelaser» apparecchiatura che non rilascia
documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un
determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità
in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di
polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità
proprio al veicolo dal medesimo organo individuato - in quanto l’attestazione
dell’organo di polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato
direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno
specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia
probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria
unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura
elettronica (sent. 24 marzo 2004 con la quale è stata confermata la decisione
di rigetto dell’opposizione proposta avverso un verbale di accertamento della
violazione di cui all’art. 142, comma 9 C.S. rilevata a mezzo apparecchiatura
elettronica Telelaser modo LTI 20/20, ossia l’apparecchio utilizzato nel caso
in esame). Ora, il termine di validità dell’omologazione da parte
dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il
quale l’apparecchiatura possa essere validamente utilizzata ed oltre il quale
tale utilizzazione non sia più legittima - dacché tale operatività, una volta
omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della
singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le
apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate
dal costruttore. Ciò che si evince chiaramente sia dall’art. 3 del D.M. 30
novembre 1998 n. 6025, sia dall’art. 2 del D.M. 20 marzo 2000 n. 1824, sia
dalle premesse dei detti decreti, nelle quali risulta come la determinazione
ministeriale sia adottata sulla richiesta del produttore onde autorizzare la commercializzazione
del prodotto in quanto riscontrato conforme agli standard normativamente richiesti. Pertanto, la scadenza del termine d’omologazione del
modello d’apparecchiatura - salvo siano nel frattempo mutati gli standard, il che non è e, comunque, non ha formato oggetto di
deduzione e decisione nel giudizio a qua - incide soltanto sulla
possibilità per il costruttore di continuare a vendere le apparecchiature di
quel modello e non sull’ulteriore utilizzabilità, oltre la scadenza di quel
termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operatori
che non siano dotati (diversamente opinando, si perverrebbe all’assurda
conseguenza per cui un’apparecchiatura acquistata in prossimità della scadenza
dell’omologazione diverrebbe inutilizzabile a far data da tale scadenza pur se
perfettamente funzionante ed idonea allo scopo in ragione degli accertamenti di
conformità agli standard in
base ai quali era stata concessa l’omologazione del modello). Nel caso in esame, il giudice a quo (oltre ad aver
pronunziato sul punto ultra petita, ammettendo motivi di nullità del
provvedimento impugnato non dedotti con il ricorso, al riguardo erroneamente
disattendendo l’eccezione pur sollevata dall’Amministrazione, del che,
tuttavia, non può tenersi conto non essendo stata formulata specifica censura ex
art. 112 c.p.c.) ha, dunque, erroneamente ritenuto che la scadenza del
periodo di validità dell’omologazione determinasse l’inutilizzabilità, dopo
tale scadenza, delle singole apparecchiature conformi al modello omologato. L’impugnata sentenza va, dunque, cassata, peraltro senza
rinvio, potendo questa Corte decidere nel merito allo stato degli atti e
respingere l’originaria opposizione, in quanto gli altri argomenti di
quest’ultima risultano disattesi dalla sentenza in esame non impugnata, al
riguardo, con ricorso incidentale. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza per il giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non
v’ha luogo a provvedere in difetto della nota delle spese vive affrontate dall’Amministrazione
per la difesa a mezzo funzionario.
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