Visto
l’art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato, con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l’art. 405, comma 3, del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l’art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 610, che modifica la tabella VII, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei
diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
"Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale,
a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità
di tali disposizioni, all’aggiornamento degli importi dei diritti dovuti
dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;
Considerato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativo al mese di novembre 2004 calcolato dall’Istituto
nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell’indice
del mese di novembre 2004 rispetto a novembre 1992 in misura pari al
38,92%;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1 prevista dall’art. 405
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada, come modificata dall’art. 238 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:
a) Ove era originariamente previsto l’importo "lire 100.000",
lo stesso deve intendersi sostituito in "Euro 71,75";
b) Ove era originariamente previsto l’importo "lire 200.000",
lo stesso deve intendersi sostituito in "Euro 143,49";
c) Ove era originariamente previsto l’importo "lire 250.000",
lo stesso deve intendersi sostituito in "Euro 179,37";
d) Ove era originariamente previsto l’importo "lire 400.000",
lo stesso deve intendersi sostituito in "Euro 286,98";
e) Ove era originariamente previsto l’importo "lire 500.000",
lo stesso deve intendersi sostituito in "Euro 358,73">;
f) Ove era originariamente previsto l’importo "lire 1.000.000",
lo stesso deve intendersi sostituito in "Euro 717,46";
g) Ove era originariamente previsto l’importo "lire 1.500.000",
lo stesso deve intendersi sostituito in "Euro 1076,19".
2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal
1° gennaio 2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma,
29 dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi
Registrato
alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio
n. 158