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Giurisprudenza di merito - Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Uso di corsia preferenziale da parte di autovettura svolgente servizio di noleggio con conducente - Ammissibilità...

G.d.P. Civ. di Mestre, 4 maggio 2007, n. 453

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emis­sione - Uso di corsia preferenziale da parte di au­tovettura svolgente servizio di noleggio con con­ducente - Ammissibilità - Conseguenze ­Illegittimità della predetta ordinanza prefettizia

È illegittima, per violazione della legge n. 21/92 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, l’ordinanza-ingiunzio­ne con la quale il Prefetto confermi il verbale ele­vato da un organo di polizia stradale nella parte in cui sanziona l’asseritamente illecito utilizzo delle corsie riservate ai taxi e/o ai mezzi pubblici.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depo­sitato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/ 81 la società International Rent a Car Srl- in persona del suo legale rappresentante - come sopra rappresen­tata e difesa, proponeva opposizione all’ordinanza­ingiunzione in epigrafe citata e relativa a pagamento della sanzione pecuniaria di euro 212,00, oltre spese di notifica, per le violazioni di cui all’art. 6/14 e 6/14 del c.s. per avere un’autovettura di proprietà della ricor­rente impegnato una corsia riservata ai mezzi pubblici e per aver sostato su area non permessa, nonostante che il divieto fosse imposto dalla segnaletica stradale.

Deduceva la società opponente di aver tempestiva­mente pagato, in forma ridotta, la sanzione relativa all’accertamento della sosta vietata ma di aver ricorso avverso l’altra contestazione relativa all’uso della cor­sia preferenziale, sostenendo che l’autovettura risul­tava immatricolata per «servizio di noleggio con con­ducente per trasporto di persone» e quindi: regolarmente autorizzata a percorrere tale corsia.

Formulava pertanto le su riferite conclusioni. L’amministrazione opposta provvedeva a deposi­tare la documentazione richiesta ma all’udienza fis­sata non si costituiva, nonostante regolare avviso di ciò.

All’udienza di prima comparizione il giudice prov­vedeva a riunire al presente procedimento le cause ru­bricate ai nn. R.G. 1831-1832-1833/06 pendenti avanti a sé e connesse sia soggettivamente che ogget­tivamente.

Risultando le cause così riunite documentalmente istruite, nella stessa udienza il giudice le decideva, tra­mite letture in aula del dispositivo alla ricorrente.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione della ricorrente è fondata e va accolta, nei limiti qui di seguito esposti.
Preliminarmente si deve rilevare la tempestività del deposito dei ricorsi essendo il termine ultimo concesso ex art. 22 L. 689/81 venuto a scadenza durante gior­nate festive (29 ottobre 2006) che va quindi prorogata, per legge, al primo giorno successivo, non festivo, ov­vero al 30 ottobre 2006.
Per quanto riguarda il merito della causa e limita­tamente alla contestazione dell’uso della corsia prefe­renziale da parte dell’autovettura di proprietà della ri­corrente, si osserva che il servizio di noleggio con conducente (c.d. NCC), è previsto dall’art. 85 del c.s. il quale espressamente stabilisce che esso « .... è disci­plinato dalle leggi specifiche che regolano la materia».
La legge 15 gennaio 1992 n. 21, in materia di tra­sporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea, all’art. 11 comma 3 prevede: «Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di auto­vetture, è vietata la sosta in posteggio di staziona­mento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. È tuttavia consentito l’uso delle cor­sie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circola­zione previste per i taxi e altri servizi pubblici».
La stessa legge quadro prevede che i comuni inte­ressati, d’accordo con le altre autorità competenti in materia di circolazione, possa derogare a tali prescri­zioni.
Sul punto, la ricorrente ha prodotto sia carta di cir­colazione dell’autovettura da cui si evince che la re­lativa immatricolazione è avvenuta per regime di NCC sia l’ordinanza del 3 maggio 2005 reg. n. 132 emessa dal Comune di Venezia ove si stabilisce che l’utilizzo delle corsie preferenziali è ammessa anche per le au­tovetture del servizio di noleggio con conducente.
Poiché dalla documentazione prodotta dall’oppo­sta non risulta che tale normativa sia stata modificata, nel senso più sopra indicato, la presente opposizione va pertanto accolta.
L’amministrazione opposta va inoltre condannata al pagamento delle spese di lite posto che il provve­dimento impugnato ha ingiunto il pagamento del dop­pio delle sanzioni accertate, tralasciando la circo­stanza che il ricorso ex art. 203 C.S. avverso il verbale notificato non riguardava tutte le violazioni, ma solo quella per cui non era intervenuto, nei termini concessi per la forma ridotta, il relativo pagamento.


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Venerdì, 14 Dicembre 2007
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