Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione -
Uso di corsia preferenziale da parte di autovettura svolgente servizio di
noleggio con conducente - Ammissibilità - Conseguenze Illegittimità della
predetta ordinanza prefettizia
È illegittima,
per violazione della legge n. 21/92 in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea, l’ordinanza-ingiunzione con la quale il
Prefetto confermi il verbale elevato da un organo di polizia stradale nella
parte in cui sanziona l’asseritamente illecito utilizzo delle corsie riservate
ai taxi e/o ai mezzi pubblici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui
all’art. 23 L.
689/ 81 la
società International Rent a Car Srl- in persona del suo
legale rappresentante - come sopra rappresentata e difesa, proponeva
opposizione all’ordinanzaingiunzione in epigrafe citata e relativa a pagamento
della sanzione pecuniaria di euro 212,00, oltre spese di notifica, per le
violazioni di cui all’art. 6/14 e 6/14 del c.s. per avere un’autovettura di
proprietà della ricorrente impegnato una corsia riservata ai mezzi pubblici e
per aver sostato su area non permessa, nonostante che il divieto fosse imposto
dalla segnaletica stradale.
Deduceva la società opponente di aver tempestivamente
pagato, in forma ridotta, la sanzione relativa all’accertamento della sosta
vietata ma di aver ricorso avverso l’altra contestazione relativa all’uso della
corsia preferenziale, sostenendo che l’autovettura risultava immatricolata
per «servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone» e quindi:
regolarmente autorizzata a percorrere tale corsia.
Formulava pertanto le su riferite conclusioni.
L’amministrazione opposta provvedeva a depositare la documentazione richiesta
ma all’udienza fissata non si costituiva, nonostante regolare avviso di ciò.
All’udienza di prima comparizione il giudice provvedeva
a riunire al presente procedimento le cause rubricate ai nn. R.G.
1831-1832-1833/06 pendenti avanti a sé e connesse sia soggettivamente che oggettivamente.
Risultando le cause così riunite documentalmente
istruite, nella stessa udienza il giudice le decideva, tramite letture in aula
del dispositivo alla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione della ricorrente è fondata e va accolta,
nei limiti qui di seguito esposti. Preliminarmente si deve rilevare la tempestività del deposito
dei ricorsi essendo il termine ultimo concesso ex art. 22 L. 689/81 venuto a scadenza
durante giornate festive (29 ottobre 2006) che va quindi prorogata, per legge,
al primo giorno successivo, non festivo, ovvero al 30 ottobre 2006. Per quanto riguarda il merito della causa e limitatamente
alla contestazione dell’uso della corsia preferenziale da parte
dell’autovettura di proprietà della ricorrente, si osserva che il servizio di
noleggio con conducente (c.d. NCC), è previsto dall’art. 85 del c.s. il quale
espressamente stabilisce che esso « .... è disciplinato dalle leggi specifiche
che regolano la materia». La legge 15 gennaio 1992 n. 21, in materia di trasporto
di persone mediante auto servizi pubblici non di linea, all’art. 11 comma 3 prevede:
«Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è
vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni
ove sia esercitato il servizio di taxi. È tuttavia
consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici». La stessa legge quadro prevede che i comuni interessati,
d’accordo con le altre autorità competenti in materia di circolazione, possa
derogare a tali prescrizioni. Sul punto, la ricorrente ha prodotto sia carta di circolazione
dell’autovettura da cui si evince che la relativa immatricolazione è avvenuta
per regime di NCC sia l’ordinanza del 3 maggio 2005 reg. n. 132 emessa dal
Comune di Venezia ove si stabilisce che l’utilizzo delle corsie preferenziali è
ammessa anche per le autovetture del servizio di noleggio con conducente. Poiché dalla documentazione prodotta dall’opposta non
risulta che tale normativa sia stata modificata, nel senso più sopra indicato,
la presente opposizione va pertanto accolta. L’amministrazione opposta va inoltre
condannata al pagamento delle spese di lite posto che il provvedimento
impugnato ha ingiunto il pagamento del doppio delle sanzioni accertate,
tralasciando la circostanza che il ricorso ex art. 203 C.S. avverso il verbale notificato non
riguardava tutte le violazioni, ma solo quella per cui non era intervenuto, nei
termini concessi per la forma ridotta, il relativo pagamento.
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