Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 14/12/2007

Emergenza Alcolismo - Divieto di vendita degli alcolici Approvato l’aumento da 16 a 18 anni

E’ passato in prima lettura al Senato l’articolo del disegno di legge che aumenta da 16 a 18 anni il divieto di somministrazione degli alcolici. Discoteche e locali, quindi, se il provvedimento sarà approvato anche alla Camera, non potranno servire bevande alcoliche ai ragazzi (**)

Roma, 12 dicembre 2007 - Novità in arrivo con un articolo del disegno di legge approvato oggi in prima lettura al Senato: aumenta da 16 a 18 anni il divieto di somministrazione degli alcolici. Discoteche e locali, quindi, se il provvedimento sarà approvato anche alla Camera, non potranno servire bevande alcoliche ai ragazzi.
(*) Nota: due solo quotidiani riportano la notizia della approvazione al Senato di questo importante disegno di legge. Nonostante i titoli, mi sembra che in entrambi i casi sia sfuggita quella che è la più importante novità: il divieto riguarda non solo la somministrazione, ma la vendita. L’attuale normativa vieta la somministrazione ai minori di sedici anni, ma la vendita non ha limiti. Questo DDL innalza la soglia a diciotto anni per la somministrazione, ma, cosa assai più importante, la estende anche alla vendita. Altri importanti aspetti sono il divieto di vendita alle persone in stato di alterazione e il divieto di somministrazione e vendita, a tutti, in spazi ed aree pubbliche.

Qui di seguito il testo del DDL.

DISEGNO DI LEGGE
"Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche, nonché per la copertura di sedi farmaceutiche".
«Art. 9-bis.

(Divieti di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche)

 Il primo comma dell’articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

 "1. Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno».
 2. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l’indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 689 del codice penale.
 3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra alcolici in spazi e in aree pubblici, indipendentemente dall’età o da particolari condizioni psicofisiche degli avventori».

(**) Nota: chi conosce la differenza tra somministrazione e vendita non può che rallegrarsi della approvazione di questo DDL. Ma è meglio gioire con discrezione. Innanzitutto, perché deve ancora essere approvato dalla Camera. Secondariamente, per non sollevare diatribe ideologiche, fantasmi proibizionistici e appelli all’autocontrollo. La differenza tra somministrazione e vendita la chiariremo dopo l’approvazione definitiva.

da QUOTIDIANO.NET


© asaps.it
Venerdì, 14 Dicembre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK