Non è consentita neppure agli
invalidi in possesso del relativo contrassegno abilitante al parcheggio
riservato la sosta con l’autovettura in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali, essendo tale violazione accompagnata dalla presunzione normativa di
recare intralcio e pericolo alla circolazione.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso depositata presso la
Cancelleria del Giudice di Pace di Terni in data 4.12.01 D’A. F. ebbe ad
opporre, ai sensi degli artt. 22 e seguenti legge n. 689/1981 così come
richiamati dall’art. 205 decreto legislativo n. 285/92, il verbale n. 20584 del
9.11.01 redatto da agente in forza al Comando di polizia municipale del Comune
di Terni stante l’accertata violazione a suo carico dell’art. 158 del codice
della strada quale conducente dell’autovettura Fiat 500 tg.
TR-30..54. Il predetto veicolo veniva
riscontrato in sosta in c.so del Popolo n. 40 in Terni sull’attraversamento
pedonale ivi esistente. La violazione veniva contestata
alla D’A. F. presso il locale Comando di P.M. in data
11.12.01. La D’A. contestava il cennato
verbale con ricorso del seguente tenore: "In data 9/11/01, alle ore 15,15 circa,
lasciavo la macchina Fiat 500 tg. TR30..54 in sosta davanti alla Banca di Roma
Ag. Di Terni 1 in corso del Popolo n. 48, vicino al marciapiede e sulle strisce
pedonali, per non intralciare il traffico e per non bloccare le altre
autovetture regolarmente parcheggiate, per 10-15 minuti circa, il tempo di
entrare nell’istituto di credito e firmare un atto senza fare file allo
sportello. Uscita dalla Banca la sottoscritta trovava la contravvenzione di lire
127.020 che appare eccessiva rispetto alla trasgressione contestatagli" (così
nell’atto di opposizione depositato il 4.12.2001). Il giudice di pace di Terni,
nell’emettere il decreto di fissazione d’udienza, disponeva la sospensione del
verbale opposto in difetto di allegazione dei gravi motivi richiesti dall’art.
22 L. n. 689/81. Si costituiva il Comune di Terni
contestando la fondatezza del proposto ricorso. Il Giudice adito, sulla scorta di
istruttoria meramente documentale, accoglieva il gravame dando lettura del
dispositivo della decisione all’udienza de11’8.4.01 e depositando la parte
motiva della sentenza n. 447/02 1’11.9.02 affermando testualmente: "Le ragioni
esposte dalla ricorrente sono da ritenersi attendibili e l’illecito
amministrativo è stato commesso per necessità, con le modalità descritte, al
fine di non recare intralcio al traffico ed evitare di bloccare le auto ivi
regolarmente parcheggiate. La sosta effettuata in tal modo, pertanto, e per così
breve tempo, non costituiva un illecito così grave per essere penalizzata con la
sanzione pecuniaria comminata, e di tale importo" (così a pag. 2 della
sentenza). Il Comune di Terni ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 447/02, posta in pubblicazione
1111.09.02 p con due motivi di gravame. La D’A. F. non ha svolto difese in
questo giudizio.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con il primo motivo il Comune di
Terni ha denunziato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 comma, 6
Cost. (obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali), degli artt.
132 coma 2 n. 4) ("contenuto della sentenza; obbligo di concisa motivazione") e
311 C.P.C. in relazione all’art. 360 C.P.C. n. 3 - omessa, insufficiente e/o
contraddittoria e/o apparente motivazione su di un punto decisivo della
controversia in relazione all’art. 360 n. 5. Il Giudice di Pace di Terni con la
sentenza precitata ha accolto l’opposizione proposta dalla D’A. F. ritenendo
l’illegittimità dell’operato dell’agente accertatore ed annullando il verbale n.
20584 del 9.11.02 ma omettendo di fornire motivazione congrua ed adeguata, o
meglio offrendone una solo apparente, a sostegno dell’orientamento assunto e
rendendo impossibile comprendere l’iter logico argomentativo seguito per
giungere ad una pronuncia così chiaramente contra legem. Giova premettere che la
motivazione della sentenza consiste nella concisa e logica esposizione dei
motivi in fatto ed in diritto della decisione: esposizione che deve porre in
evidenza i fatti salienti della causa e le ragioni giuridiche della decisione,
senza omettere l’indicazione delle norme di legge o dei principi giuridici
applicati. Per adempiere all’obbligo della motivazione il giudice di merito non
è tenuto a compiere una analisi particolareggiata di tutte le deduzioni delle
parti e di tutti gli elementi probatori emersi nel procedimento, essendo
sufficiente che egli, attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze
di causa, spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento (Cass.
Civ. Sez. II n. 2114/1995; Cass. III n. 9744/1966; Cass. I n.
2067/1998; Cass. n. 109/1957; Cass. n. 3705/1956; Cass. n. 1684/1956; Cass. n.
1603/1955). Più volte è stato affermato che la
motivazione, quale presupposto logico giuridico della sentenza, ben può servire
ad integrare e non soltanto a chiarire od interpretare la effettiva statuizione
contenuta nel dispositivo, dovendo per un verso la volontà espressa dal giudice
esser valutata sulla base di tutte le enunciazioni contenute nella sentenza
stessa vista nel suo complesso (così Cass. n. 3688/1981; Cass. n. 3800/198?);
per altro verso dovendosi la motivazione di una sentenza ritenere insufficiente
quando riveli nel suo insieme una obiettiva deficienza del criterio logico che
ha condotto il giudice del merito alla formazione del suo convincimento (Cass.
n. 11154/1995). La gravata decisione, per quanto
detto, risulta affetta dalle censure denunciate in quanto solo apparentemente
motivata. Ciò perché il giudice di merito,
limitandosi nel caso di specie ad affermare che *Le ragioni esposte dalla
ricorrente sono da ritenersi attendibili e l’illecito amministrativo è stato
commesso per necessità, con le modalità descritte, al fine di non recare
intralcio al traffico ed evitare di bloccare le auto ivi regolarmente
parcheggiate. La sosta effettuata in tal modo, pertanto, e per così breve tempo,
non costituiva un illecito così grave per essere penalizzata con la sanzione
pecuniaria comminata, e di tale importo", ha omesso ogni argomentazione sul
punto decisivo dibattuto tra le parti e dunque sull’iter logico seguito e sulla
ratio decidendi posti alla base della
adottata decisione. Infatti, il punto decisivo della
controversia sul quale il Giudicante doveva motivare e non
ha motivato riguardava la circostanza
dell’avvenuta sosta del mezzo condotta dalla D’Amata su di un attraversamento
pedonale e della ragione della sua idoneità ad invalidare l’irrogata sanzione
(l’opponente, infatti, non ha neppure contestato la violazione essendosi
limitata ad affermare di aver parcheggiato in c.so del Popolo onde recarsi
presso la locale Banca Nazionale). Essendo questa la questione introdotta
dall’opponente, peraltro contrastata dal Comune, dalla lettura della gravata
decisione risulta del tutto preclusa la possibilità di ricostruire il
ragionamento posto a fondamento del decisum non avendo il giudice di merito
in alcun modo esplicitato le ragioni giuridiche della illegittimità dell’opposto
verbale ed (anzi, la motivazione rivela una obiettiva deficienza nell’iter
logico che ha condotto il giudicante alla formazione del proprio convincimento,
ciò in spregio alle norme richiamate nel motivo ed ai principi enucleati dalla
Suprema Corte (ulteriormente Cass. Civ. - Sez III - n. 10667/01; Cass. Civ. -
Sez. II - n.
7476/01, Cass. Civ. - Sez. III - n. 12803/00; Cass. Civ. - Sez. II - n.
1413/99). Da ciò ne discende la fondatezza
delle censure. Il ricorrente denuncia con il
secondo motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2697 c.c. ("onere della prova"), 2699
c.c. ("atto pubblico"), 2700 c.c. (’efficacia dell’atto pubblico"), dell’art. 115 C.P.C.
("disponibilità della prova"); dell’art. 23 coma VI 1. n. 689/1981 ("giudizio di
opposizione - potere di disporre d’ufficio mezzi di prova necessari .... ."),
dell’art. 158, coma l lett. g) e 159, coma 1 lett. b) del d. l.vo n. 285 del
30.4.92 ("divieto di fermata e sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali,
rimozione veicoli nei casi di cui all’art. 159 coma 1 lett. b"), dell’art. 4 1.
689/1981 dell’art. 54 C.P. (stato di necessità), dell’art. 99 C.P.C. ("principio
della domanda") in relazione all’art. 360 n. 3 C.P.C. ; omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360 n. 5 C.P.C.. Il Giudice di Pace di Terni con la
sentenza precitata ha accolto l’opposizione proposta dalla D’A. F. ritenendo
l’illegittimità dell’operato dell’agente accertatore ed annullando il verbale n.
20584 del 9.11.01. La gravata decisione risulta
ulteriormente affetta dalle censure del ricorrente. Ciò in considerazione delle totali
carenze probatorie in ordine ai motivi di opposizione svolti dalla D’A., la
quale non ha fornito la prova della mancanza di parcheggi liberi né tanto meno
di essersi effettivamente recata presso la Banca di Roma in Terni c.so del
Popolo. L’infondatezza della svolta
opposizione, del resto, emerge ancor più evidente se si considerano le diverse
risultanze della documentazione in atti versati nel giudizio di merito (in
specie il verbale opposto; doc. l fascicolo di parte del
Comune). L’avvenuta sosta del mezzo
condotto dalla D’A. su attraversamento pedonale, infatti, oltre che non
contestata dall’opponente, è chiaramente rilevabile dal predetto verbale che su
tale fatto fa fede fino a querela di falso. Il giudice di pace di Terni, ciò
nonostante, ha ritenuto di dar credito alle indimostrate affermazioni della
ricorrente (a conferma della quale non è stata richiesta né tanto meno
svolta attività istruttoria da parte
della D’Amata), disattendendo immotivatamente le risultanze dei documenti
offerti in giudizio dal Comune di Terni che rendevano palese l’infondatezza
della svolta opposizione. Il giudice, in mancanza assoluta
di tali elementi di prova, non poteva considerare i motivi mossi
all’accertamento fondati ed in quanto tali meritevoli di
accoglimento. Anzi, proprio in virtù della
carenza di prove concrete e certe sulle doglianze introdotte dalla ricorrente il
giudice di merito avrebbe dovuto ritenere rilevante e decisivo: a) quanto
verbalizzato dall’agente di polizia municipale; al verbale opposto, infatti,
l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ha attribuito il
valore di atto pubblico ex art. 2700 C.C., seppur limitatamente alla autenticità
del documento, alla sua provenienza ed ai fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza (Cass. n. 788/88; Cass. Sez. Lav. n. 5237/1989;
Cass. n. 7913/1990; Cass. 3127/1990); b) la presunzione di colpa in ordine al
fatto vietato posta a carico di colui che l’ha commesso dall’art. 3 L. n.
689/1981 (Cass. I, n. 664/00; 111, n. 536/00, n. 536/00). L’opponente non ha fornito prova
alcuna della mancanza di spazi liberi da adibire a parcheggio né di essersi
effettivamente recato in c.so del Popolo. Ne discende che la sentenza è
stata emessa in palese violazione dell’onere probatorio imposto dal combinato
disposto dall’art. 2697 C.C. nonché del divieto di fermata e sosta sugli
attraversamenti pedonali dettato dall’art. 158, comma 1 lett. g del menzionato
decreto legislativo n. 285/92 (codice della strada). Va ancora sottolineato che la
violazione dell’art. 158, comma 1 lett. g) d. l.vo n. 285/92, neppure contestata
dall’opponente, attiene allo specifico divieto di fermata e di sosta su
attraversamento pedonale. La Corte di Cassazione, con
decisione del 21.6.1960, (in riv. giur. circ. trasp. 1960, 603) ha confermato la
specifica configurazione dell’illecito anche quando lo spazio destinato a questo
scopo sia stato solo parzialmente occupato ed anche quando non sia stato
effettivamente cagionato un impedimento o un intralcio alla
circolazione. Peraltro, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 158 e di cui al successivo art. 159, comma 1 lett. a) è
sempre disposta (quindi obbligatoria senza alcun apprezzamento discrezionale da
parte degli organi di polizia stradale) la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione del veicolo trovato in sosta nelle situazioni specificatamente
indicate dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 158. Il legislatore dal 1992 ha voluto,
pertanto, assegnare ai citati divieti, per il solo fatto di essere violati, la
caratteristica di intralcio o pericolo per la circolazione prevedendo
espressamente ed obbligatoriamente la sanzione accessoria della rimozione del
veicolo onde eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosità del
comportamento violativo accertato e censurato. A tal riguardo, anche coloro che
utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone
invalide (in possesso dello specifico
contrassegno, cosa da escludere nella vicenda che occupa per non esser stato
rinvenuto dall’agente accertatore sull’autovettura e per non averne l’opponente
neppure invocato l’utilizzo) nonostante alcune agevolazioni accordate a tale
tipologia di utenza (sosta nelle zone vietate dalla specifica segnaletica,
circolazione e sosta nelle aree tutelate - Z.T.L. ed aree Pedonali - sosta senza
limiti di tempo nelle aree destinate a sosta regolamentata, sosta nei parcheggi
a pagamento senza corresponsione del rispettivo ticket, circolazione nelle
corsie preferenziali), devono rispettare i divieti imposti dal citato art. 158,
proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per
la circolazione nel caso delle specifiche violazioni. Ne deriva, pertanto, che
l’opponente non poteva posizionare il veicolo sull’attraversamento pedonale solo
per il fatto di non riuscire a trovare altro parcheggio e di doversi recare
presso un istituto di credito, circostanze peraltro soltanto dichiarate e non
sopportate da alcuna prova. Va ancora rilevato che il giudice
di pace ha del tutto illegittimamente ed erroneamente ravvisato nel
comportamento dell’opponente uno "stato di necessità", ciò in base a prove e/o
allegazioni e/o circostanze rispettivamente, come detto, non offerte né idonee
ai fini della configurabilità della esimente. L’assunto avverso, secondo cui la
commissione della violazione dell’art. 158 c.d.s. C. 1 lett. g del d.lvo n.
285/92 (sosta su attraversamento pedonale) sarebbe riconducibile alla mancanza
di spazi liberi ed alla necessità recarsi presso l’agenzia della banca di Roma
sita in Terni c.so del Popolo, oltre ad essere privo di riscontro probatorio, è
del tutto estraneo allo ’stato di necessità" considerato dall’art. 4 1. 689/1981
come causa di esclusione della responsabilità. Il ricorso, pertanto, deve essere
accolto e la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 C.P.C., rigetta
l’opposizione e condanna d’A. F. al pagamento delle spese del presente giudizio,
che liquida come in dispositivo; compensa le spese di lo
grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e,
decidendo nel merito, rigetta l’opposizione; condanna D’A. F. al pagamento delle
spese di questo giudizio, che liquida in Euro 100 per spese ed in Euro 300 per
onorari di avvocato; compensa le spese di lo grado.
Così deciso in Roma il
24.1.2007. |