Verrà lasciato decadere il decreto sulla
sicurezza e le sue norme saranno inserite in un altro provvedimento urgente. Il
testo approvato al Senato con la fiducia viene abbandonato anche perché
contiene un grave errore dei riferimenti. All’articolo 1-bis, come viene
mostrato in nota, il riferimento all’articolo 13 del Trattato europeo di
Amsterdam avrebbe dovuto essere alla Versione consolidata del Trattato che
istituisce la Comunità europea. (19
dicembre 2007)
DISEGNO DI LEGGE 1872
Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per
esigenze di pubblica sicurezza.
«Al decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per
esigenze di pubblica sicurezza, apportate le seguenti modificazioni».
All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini
dell’Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che determinano il
diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo 20 e dagli articoli
20 bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti
individuali della persona di cui si dispone l’allontanamento».
La lettera d) è sostituita dalla
seguente:
«d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio
nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i
provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5
sono adottati dal Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino
motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua
comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di
allontanamento è notificato all’interessato e riporta le modalità di
impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale,
che non può essere superiore a dieci anni. Salvo quanto previsto dal comma 9,
il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il
territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica, e nei casi di comprovata urgenza può essere ridotto a dieci giorni».
e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Il provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi
di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e
tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il
provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le
modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio
nazionale, che non può essere superiore a cinque anni. Il provvedimento di
allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e
nei casi di comprovata urgenza può essere ridotto a dieci giorni. Per motivi
imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è
immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
7-quater. Ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne,
pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu’ delitti non
colposi, anche tentati contro la vita o l’incolumità della persona, o per uno o
piu’ delitti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 8 della legge 22
aprile 2005, n. 69 di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta
a norma dell’articolo 444, del codice di procedura penale, per i medesimi
delitti, ovvero dall’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui
all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
7-quinquies. Il cittadino dell’Unione nei cui confronti sia stato adottato il
provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso ai sensi dei commi 7,
7 bis e 7 ter, può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, in ogni
caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere adottati gli argomenti
intesi a dimostrare l’avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato
la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,
entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l’autorità che
ha emanato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso.
Durante l’esame della domanda l’interessato non ha diritto d’ingresso nel
territorio nazionale.
7-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis, 7-ter e all’articolo 21
sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate dal sindaco del
luogo di soggiorno del cittadino dell’Unione o del suo familiare».
Dopo la leggera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) al comma 8 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5.-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286».
Alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «si applicano comunque, ai fini della convalida del
provvedimento di allontanamento le disposizioni di cui all’articolo 13, comma
5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Al comma 2 dell’articolo 1, al capoverso «art. 20 bis» dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
«1.bis. Nei casi di cui al comma precedente, il questore può disporre il
trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea».
Dopo il comma 2 dell’art. 1 aggiungere i seguenti
«2-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al comma
3 le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite con le seguenti:
«umiliante o offensivo».
«2-ter. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all’articolo 4, comma 3 è
sostituito con il seguente:
«3. Qualora il ricorrente al fine di dimostrare la sussistenza di un
comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio elementi di
fatto in termini gravi, precisi e concordanti incombe alla parte convenuta
provare che non vi è stata violazione del principio della parità di
trattamento».
«2-quater. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all’articolo 4 comma 5, sono
soppresse le parole: «del soggetto leso».
Al comma 3, dell’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche
Alla lettera a), premettere la seguente:
«Oa) al comma 1, dopo le parole: «quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell’interessato» sono inserite le
seguenti: «ai sensi degli articoli 6, 7 e 13».
Alla lettera a), sostituire le parole «presso il consolato italiano del paese
di cittadinanza dell’allontanato» con le parole«presso un consolato italiano».
Al comma 4, dell’articolo 1, lettera d), capoverso 8 primo periodo, sostituire
le parole: «alla fasi essenziali del » con la seguente : «al».
Dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:
Art. 1-bis
1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni,
il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, anche ai fini
dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, incita a commettere o commette atti
di discriminazione di cui all’articolo 13, n. 1 del
trattato di Amsterdam [1];
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo
incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza
per i motivi di cui alla lettera precedente».
Art. 1-ter.
1. Agli articoli 13, 13 bis e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica»
NOTE
[1] Ecco i due articoli 13 dei due diversi Trattati
europei. Il riferimento al Trattato di Amsterdam è sbagliato e riguarda
tutt’altra materia: TRATTATO DI AMSTERDAM CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL’UNIONE
EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA’ EUROPEE E ALCUNI ATTI
CONNESSI
Articolo 13 Il presente trattato è concluso per un periodo illimitato.
Ecco invece il Trattato giusto:
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo 13
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle
competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando
all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o
le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui
all’articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati
membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al
paragrafo 1.
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