DECRETO
27 Dicembre 2004
Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti
per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi edei loro rimorchi.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 72, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
Visto l’art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.
285;
Visto l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,convertito,
con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214;
Visto l’art. 5, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visto l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;
Visto il regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute
nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103;
Visto il supplemento 1 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU
n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2
Add.103/Amend.1;
Visto il supplemento 2 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU
n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2
Add. 103/Amend.2;
Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 104 e’ uno deiregolamenti
ai quali la Comunita’ europea ha aderito con decisionedel Consiglio
n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita’ europee n. L 346 del 17 dicembre1997;
Espletata la procedura d’informazione in materia di norme eregolamentazioni
tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.317, modificata ed integrata
dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle
direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Veicoli soggetti all’obbligo dell’installazione degli evidenziatori
retroriflettenti
1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel
territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera
3,5 t (categorie, internazionali N2 e N3), devono essere segnalati lateralmente
e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.
2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose,
immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva apieno
carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere
segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retro riflettenti
continui.
3.
Le prescrizioni del presente decreto si applicano altresi’ aiveicoli
indicati ai commi 1 e 2, di massa complessiva a pieno caricosuperiore
a 3,5 t, classificati per uso speciale o per trasportispecifici
Art. 2.
Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti
1. Gli evidenziatori retroriflettenti impiegati per la segnalazionedei
veicoli di cui all’art. 1, devono essere di tipo omologato conformemente
alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 104,
riportate nell’allegato B al presente decreto.
2. La conformita’ degli evidenziatori retroriflettenti e’ attestata
dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto
nell’allegato 3 al regolamento ECE/ONU n. 104.
3. In deroga alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere
accettati evidenziatori retroriflettenti, provenienti da altri Stati
membri dell’Unione europea, nonche’ dai Paesi sottoscrittori dell’Accordo
sullo spazio economico europeo, firmato ad Oporto il2 maggio 1992, il
cui livello di sicurezza e’ equivalente a quelloassicurato dal regolamento
ECE/ONU n. 104.
Art. 3.
Modalita’ di applicazione degli evidenziatori sui veicoli 1.
Le modalita’ di applicazione sui veicoli e le caratteristiche colorimetriche
degli evidenziatori sono riportate nell’allegato A alpresente decreto.
Art. 4.
Revisioni1.
I veicoli di cui all’art. 1 privi di evidenziatoriretroriflettenti,
ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del
presente decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o
scolorimenti, saranno esclusi dalla circolazionesino al ripristino delle
condizioni previste dal presente decreto.2.
La verifica di cui al comma 1 e’ effettuata in occasione dellarevisione
periodica, disposta ai sensi dell’art. 80 del nuovo codicedella strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, oppure in occasione
dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 marzo 2001, diattuazione della direttiva 2000/30/CE,
pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 77 del 2 aprile 2001.
Art. 5.
A l l e g a t i
1. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parteintegrante.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto delterritorio,
registro n. 1, foglio n. 230
ALLEGATO A (riferimento alla Gazzetta Ufficiale n.44 del 23-2-2005)l2005
Vedere allegato da pag. 23 a pag. 25
ALLEGATO B (riferimento alla Gazzetta Ufficiale n.44 del 23-2-2005)l
Vedere allegato da pag. 26 a pag. 46