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MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 27 gennaio 2005

Istituzione presso il Ministero dell’interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilita’.

MINISTERO DELL’INTERNO


DECRETO 27 gennaio 2005

Istituzione   presso  il  Ministero  dell’interno  di  un  Centro  di
coordinamento  nazionale  per  fronteggiare le situazioni di crisi in
materia di viabilita’.

 

 
 
                      IL MINISTRO DELL’INTERNO
                           di concerto con
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre  2003,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre
2003,  n. 296, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure
finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilita’
invernale in concomitanza con il periodo delle festivita’ natalizie»;
  Vista  la  risoluzione  n. 7-00423 - Armani, approvata il 13 luglio
2004  dalle  Commissioni VIII e IX riunite della Camera, con la quale
si  impegna  il Governo ad istituire presso il Ministero dell’interno
un  Centro  di  coordinamento nazionale in materia di viabilita’, per
fronteggiare   le   crisi   che   interessino  la  rete  stradale  ed
autostradale,  derivanti  da eventi meteorologici, nonche’ calamitosi
in genere;
  Visto l’art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
attribuisce  al  Ministero  dell’interno  le  funzioni e i compiti di
spettanza  statale in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica e di coordinamento delle forze di polizia;
  Visto  l’art.  11  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante  «Nuovo  codice della strada», in base al quale ai servizi di
polizia  stradale  provvede  il  Ministero dell’interno, cui compete,
altresi’,  secondo  quanto  previsto al comma 3, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
  Considerato il ruolo istituzionale svolto dalla specialita’ Polizia
stradale  della  Polizia  di  Stato,  cui  spetta  in  via principale
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12
del  citato  decreto legislativo n. 285 del 1992, e che alla medesima
specialita’  e’  attribuito  da  direttive ministeriali il compito di
vigilanza  ed  intervento  lungo  la viabilita’ autostradale - in via
esclusiva e sulla base di apposite convenzioni operative con gli enti
concessionari  delle  autostrade  -  e lungo la grande viabilita’ del
Paese;
  Visto l’art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
attribuisce   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
specifiche competenze in materia di trasporti e viabilita’;
  Premesso   che  la  sicurezza  stradale  rappresenta  un  obiettivo
fondamentale che richiede una strategia di coordinamento specialmente
nei   momenti   in  cui  la  mobilita’  stradale  assume  livelli  di
particolare  criticita’,  derivanti  da  avversita’ atmosferiche o da
altri   eventi,   anche   connessi  con  l’attivita’  dell’uomo,  che
interessino le reti stradali ed autostradali;
  Considerata la sempre maggiore interconnessione dei sistemi e delle
modalita’ di trasporto nazionale terrestre;
  Considerata  l’esigenza di garantire un piu’ funzionale ed efficace
coordinamento  delle  procedure,  dei  tempi  e  delle  modalita’  di
intervento   dei   medesimi   soggetti  coinvolti  a  diverso  titolo
nell’attivita’  di  gestione  della  mobilita’  e delle situazioni di
crisi,  al  fine  di  ridurre  i rischi di incidenti e di congestione
della circolazione e di limitarne le conseguenze;
  Ritenuta  la  necessita’  di  disporre  l’istituzione del Centro di
coordinamento   previsto   dalla   citata  risoluzione,  adeguando  e
migliorando le forme di coordinamento gia’ previste;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
Istituzione  del  Centro  di  coordinamento  nazionale  in materia di
                             viabilita’
 
  1.  Presso  il  Ministero  dell’interno  e’  istituito il Centro di
coordinamento nazionale in materia di viabilita’, di seguito chiamato
Centro     nazionale,     quale     struttura     di    coordinamento
tecnico-amministrativo  con  il  compito  di  disporre gli interventi
operativi,   anche  di  carattere  preventivo,  per  fronteggiare  le
situazioni  di  crisi derivanti da avversita’ atmosferiche o da altri
eventi,  anche connessi con l’attivita’ dell’uomo, che interessino la
viabilita’  stradale  ed  autostradale  e siano suscettibili di avere
riflessi  sul  regolare  andamento  dei  servizi  e  della  mobilita’
generale del Paese.
 
 
                               Art. 2.
                            Composizione
 
  1.  Il  Centro  nazionale  e’ presieduto dal direttore del Servizio
Polizia stradale ed e’ composto da un rappresentante del Dipartimento
della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso   pubblico   e   della   difesa  civile,  per  il  Ministero
dell’interno, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  del  Dipartimento  della  protezione  civile, del
Comando  generale  dell’Arma dei carabinieri, di Ferrovie dello Stato
S.p.A.,   di   ANAS   S.p.a.,   dell’Associazione  italiana  societa’
concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.).
  2.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un funzionario del
Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  3.  Per  assicurare  il  monitoraggio  periodico delle procedure di
raccordo  con  i comitati operativi per la viabilita’ di cui all’art.
4,  nonche’  la  pianificazione generale, lo studio e l’analisi delle
esigenze tecnico organizzative di tali strutture, il Centro nazionale
e’  altresi’  integrato  da  un rappresentante del Dipartimento degli
affari interni e territoriali del Ministero dell’interno.
  4.  I  rappresentanti  designati  dal  Dipartimento  dei vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile e dal Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  assumono  le  funzioni  di
vicepresidente  per le attivita’, rispettivamente, di cui all’art. 3,
comma 2, e comma 3.
  5. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato uno o piu’
componenti supplenti.
  6.  Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro
dell’interno.
  7.  Alle  riunioni  del  Centro nazionale possono essere invitati a
partecipare  rappresentanti  di  Forze  e  Corpi  di  polizia  di cui
all’art.  12  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, e
successive  modifiche  e integrazioni, nonche’ rappresentanti di enti
territoriali  e  locali ovvero amministrazioni, enti o associazioni a
vario titolo interessati.
 
 
                               Art. 3.
             Modalita’ organizzative e di funzionamento
 
  1.  Il  Centro  nazionale opera presso il Servizio Polizia stradale
del  Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
e  si  avvale  delle  risorse  umane  e  delle strutture logistiche e
tecnologiche del Servizio Polizia stradale.
  2.  Il Centro nazionale e’ convocato dal Presidente in occasione di
situazioni  di crisi in atto o potenziali inerenti la viabilita’, che
rendano   necessario   il  coordinamento  di  strutture  nazionali  e
territoriali, senza particolari formalita’ e con modalita’ improntate
ad esigenze di massima rapidita’.
  3.  Per  le  attivita’  di  studio,  analisi e pianificazione delle
misure  da  adottare, nonche’ per il monitoraggio della funzionalita’
delle  procedure di raccordo, la convocazione e’ disposta con congruo
preavviso   e   con  l’indicazione  degli  argomenti,  ove  possibile
documentati, posti all’ordine del giorno.
  4.  Il  Centro  nazionale,  quando  attivato, informa e aggiorna il
Dipartimento  della  protezione  civile  sulle  situazioni  di  crisi
nonche’  sugli  interventi eventualmente posti in essere, assicurando
un  costante  flusso  di comunicazione tra le strutture operative del
Servizio  Polizia  stradale  di  cui  al  comma 1 e la corrispondente
struttura  dell’Ufficio  gestione  delle  emergenze  del Dipartimento
della protezione civile.
  5.  Per  lo svolgimento della propria attivita’ il Centro nazionale
fa  riferimento all’attivita’ di previsione svolta dalla Veglia Meteo
e  dal Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile, ai
sensi  della  direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio  2004,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo
2004, n. 59.
 
 
                               Art. 4.
                Comitato operativo per la viabilita’
 
  1.  A  livello  periferico  l’attivita’  del  Centro  nazionale  e’
assicurata  per  il  tramite di strutture di coordinamento temporanee
che   assumono   la   denominazione  di  Comitato  operativo  per  la
viabilita’, istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del
Governo.
  2.  Il  Comitato  operativo  per  la  viabilita’,  coordinato da un
funzionario  della  carriera  prefettizia  designato dal prefetto, e’
composto  dal  dirigente  della  sezione della Polizia stradale o suo
delegato,  da  un  ufficiale  designato  dal  comandante  provinciale
dell’Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante
provinciale   dei   vigili   del   fuoco   e   puo’  avvalersi  della
collaborazione  delle  amministrazioni e degli enti il cui apporto e’
ritenuto necessario per l’esercizio delle funzioni demandate.
  3.  Il  Comitato  operativo  per  la  viabilita’  opera  in stretto
collegamento  con  il  Centro nazionale, di cui e’ parte integrante e
che  tiene costantemente informato; in particolare, in considerazione
della  rete  viaria e delle possibili implicazioni su altre modalita’
di   trasporto   presenti  sul  territorio  di  competenza,  promuove
l’elaborazione  di piani di settore, coordinando la predisposizione e
l’attuazione  di  idonee  misure  preventive  e  di intervento, anche
attraverso   la   stipula   di   appositi  protocolli  operativi,  in
conformita’ agli indirizzi definiti dal Centro nazionale.
 
 
                               Art. 5.
           Attivita’ del Centro di coordinamento nazionale
                      in materia di viabilita’
 
  1. Il Centro nazionale svolge i seguenti compiti:
    a) nell’ambito delle attivita’ di cui all’art. 3, comma 2:
      1)   gestisce   le   situazioni   di  crisi  della  viabilita’,
assicurando   la  tempestiva  adozione  delle  necessarie  misure  di
assistenza e soccorso;
      2)  segue  l’evoluzione  dell’evento,  effettuando rilevazioni,
analisi e verifiche;
      3)  acquisisce,  per  il  tramite dei comitati operativi per la
viabilita’,  i  necessari  elementi  conoscitivi  e di valutazione su
situazioni di rischio in atto o potenziali;
      4)  opera  in  collegamento  con  il  Centro  coordinamento per
l’informazione  sulla  sicurezza stradale (C.C.I.S.S.), istituito con
la  legge  30 dicembre  1988,  n. 556, per assicurare le informazioni
ritenute necessarie;
    b) nell’ambito delle attivita’ di cui all’art. 3, comma 3:
      1) definisce le modalita’ operative di coordinamento, indicando
anche  criteri  uniformi  per la raccolta e la trasmissione di dati e
notizie  sugli  scenari di rischio, sulle risorse disponibili e sugli
eventi  da  monitorare,  al  fine  di  assicurare, nel rispetto delle
specificita’ territoriali, l’osservanza di procedure omogenee;
      2)  esamina,  in  collegamento  con i comitati operativi per la
viabilita’,  i  piani  di  settore,  promuovendo  l’attuazione  ed il
coordinamento delle misure preventive;
      3)  promuove l’armonizzazione dei protocolli stipulati da parte
dei comitati operativi per la viabilita’.
  2.  In  occasione  di  eventi  emergenziali  di  protezione civile,
restano  ferme  le  disposizioni  di cui all’art. 5 del decreto legge
7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401.
 
 
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  alla  data  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 27 gennaio 2005
 
                                             Il Ministro dell’interno
                                                       Pisanu
 
 
Il Ministro delle infrastrutture
         e dei trasporti
             Lunardi

 



 

 

Venerdì, 04 Febbraio 2005
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