Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 27/12/2007

Giurisprudenza di legittimità - Tassa auto sempre al giudice tributario
Il giudice di pace non è competente anche in caso di prescrizione

(Cassazione n.23832 del 19 novembtre 2007)

L’eccezione di prescrizione non muta la giurisdizione e, dunque, il giudice di pace non è competente sulla tassa auto neanche quando se ne eccepisce la sola prescrizione. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.23832/2007 del 19.11.2007 è intervenuta a chiarire i termini della giurisdizione nel caso in cui venga eccepita solo la prescrizione del credito tributario. Nel caso un Giudice di Pace aveva ritenuto che l’eccezione della sola prescrizione poteva determinare la sottrazione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario con ciò legittimando la cognizione da parte del giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha osservato che con l’eccezione altro non si fa valere che un fatto estintivo dell’obbligazione. Se l’obbligazione ha poi natura tributaria è evidente che conoscere della causa spetta al giudice che ha giurisdizione sulla stessa e dunque spetta alle Commissioni Tributarie. La Corte ha poi affermato in sostanza che i solleciti di pagamento non può essere classificato tra gli atti della esecuzione forzata tributaria sui quali difetta la giurisdizione del giudice tributario. Per la Suprema Corte il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente è atto, che precede l’esecuzione, assimilabile all’avviso di mora, e dunque impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ex art. 19, comma l, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Infatti tra gli atti autonomamente impugnabili avanti le Commissioni Tributarie possono e debbono essere inclusi tutti quegli atti che pur atipici hanno la stessa sostanza e funzione di quelli tipizzati. (27 dicembre 2007)

SENTENZA della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 23832/2007 del 19 novembre 2007
Consigliere estensore Dott. Raffaele Botta - Presidente Dott.Vincenzo Carbone

La società XXXX impugnava innanzi al Giudice di pace di Catania due "solleciti di pagamento" dell’ 11 novembre 2003, riferiti a tre cartelle esattoriali recanti l’iscrizione a ruolo della somma complessiva di euro 290,56 per la "tassa automobilistica" relativa agli anni 1993, 1994 e 1995, eccependo la prescrizione del credito tributario.
La convenuta società di riscossione dei tributi YYYY nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario e contestava che fosse intervenuta la pretesa prescrizione.
Il Giudice di pace di Catania, con la sentenza in epigrafe, dichiarava che la materia dedotta in controversia, laddove la parte attrice avesse sollevato eccezione in merito al tributo, sarebbe spettata all’esclusiva giurisdizione del giudice tributario: tuttavia, essendosi limitata la parte attrice a dedurre l’intervenuta prescrizione del credito, la materia specifica del contendere esulava, ad avviso del giudicante, da quella esclusiva giurisdizione e poteva essere esaminata e decisa del giudice ordinario. Il giudice adito, quindi, accoglieva la domanda attrice della quale riconosceva la fondatezza, condannando anche la società concessionaria convenuta al pagamento del credito prescritto a favore dell’Ente impositore.
Avverso tale sentenza, la società YYYY propone ricorso per cassazione con cinque motivi, con il primo dei quali deduce specificamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.

MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente sostiene che alla luce dell’art. 2, D.Lgs.n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 12, L. n. 448 del 2001 [1], tutte le controversie che abbiano ad oggetto i tributi di ogni genere e specie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario: tra dette controversie rientrano, quindi, anche quelle che riguardano la c.d. tassa automobilistica. Innanzi al giudice tributario dovrebbe, altresì, farsi valere la eventuale eccezione di prescrizione del diritto dell’amministrazione di esigere il tributo.
Non può esservi dubbio sul fatto che il motivo di ricorso sia fondato per quanto concerne la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario delle controversie aventi ad oggetto la "tassa automobilistica",
come, peraltro, ha riconosciuto, senza incertezze, il giudice di pace nella stessa sentenza impugnata. Queste Sezioni Unite si sono già pronunciate in tal senso, affermando che «le tasse automobilistiche hanno natura
indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall’art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (ed integrato dall’art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario», il quale è pertanto chiamato a decidere sull’an e sul quantum della tassa dì circolazione dovuta (Cass. S.U. nn. 16289 e 11077 del 2007), Il problema che più specificamente si poneva nel caso di specie concerneva, tuttavia, il fatto se la limitazione della materia del contendere alla eccepita prescrizione del credito potesse determinare la sottrazione della controversia stessa alla giurisdizione del giudice tributario, legittimandone la cognizione da parte del giudice ordinario. Si tratta di un quesito cui si deve rispondere negativamente, in quanto, facendosi valere mediante l’eccezione di prescrizione, un fatto estintivo dell’obbligazione
tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione.
Ma siffatta considerazione non basta ad esaurire l’esame della questione, dato che nella specie il fatto estintivo opposto è sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), tenuto conto che la disposizione di cui al già ricordato art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione tuttora vigente, sottrae alla esclusiva giurisdizione del giudice tributario «le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove, previsto, dell’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[2], per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Si tratta, pertanto, dì accertare se il "sollecito di pagamento" inviato al contribuente, e dallo stesso impugnato innanzi al giudice di pace di Catania, possa essere classificato tra gli atti della esecuzione forzata
tributaria sui quali difetta la giurisdizione del giudice tributario.
La classificabilità dell’atto fatto oggetto di impugnazione del presente giudizio tra gli "atti dell’esecuzione forzata" deve essere escluso. Il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame, è certamente atto che precede l’esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell’ininfluente differenza di denominazione, all’avviso previsto dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l’ipotesi che l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" -- la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall’art. 19, comma l, del D.Lgs. n. 546del 1992 [3].
Esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono, infatti, di includere tra gli atti autonomamente impugnabili, innanzi al giudice tributario, tutti quegli atti che, pur essendo "atipici" in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall’amministrazione finanziaria, abbiano, comunque, la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti tipizzati nell’elenco della richiamata norma di rito: in questo senso devono trovare conferma i risultati ai quali è pervenuta la giurisprudenza della Corte in ordine ad atti innominati concernenti diversi
tributi (cfr. Cass. n. 22869 del 2004, in tema di TOSAP, e n. 22015 del 2006, in tema di tributi doganali). Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudizio tributario: conseguenzialmente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. Nell’accoglimento del primo motivo, restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Provinciale di
Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2007.

da CittadinoLex


© asaps.it
Giovedì, 27 Dicembre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK