Con l’attuale norma sui tempi di guida è corretto
applicare, in caso di superamento nelle due settimane 90 ore di guida,
l’articolo 174/4? Questo anche se in una settimana si superano le 56 ore?
Inoltre se un autista nell’arco della giornata lavorativa rientra nelle 9 ore
di guida, ma impegnato nello scarico e quindi non riposa è giusto addizionare
questo tempo ai tempi di guida e quindi l’applicazione dell’articolo 174/4 CdS?
E-mail: Santa Marinella (RM)
***
(ASAPS) L’articolo 6, commi 2 e 3, del regolamento CE
n. 561 del 15 marzo 2006 (entrato in vigore l’11 aprile 2007) prescrive che:
“il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e
non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE”;
“il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due
settimane consecutive non deve superare 90 ore”.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si
rappresenta che laddove vengano superati i predetti limiti massimali deve
essere applicata la violazione di cui all’articolo 174, comma 4 del Codice
della Strada (sanzione amministrativa di € 143 e decurtazione di punti 2 dalla
patente di guida).
Per quanto riguarda eventuali altre mansioni (es. carico e scarico), si
ritiene propriamente applicabile l’articolo 174, comma 5 del Codice della
Strada, in quanto non potranno essere osservati i prescritti riposi giornalieri
(anche le interruzioni) richiesti.
Invece l’articolo 174, comma 4 del Codice della Strada potrà essere
applicato laddove non venga rispettato l’orario di lavoro di cui alla direttiva
2002/15/CE. (ASAPS)
|