Salve, sono un collega
della Polizia Stradale che ha appena cambiato sede di lavoro. Nella zona vi è
la presenza di molti veicoli allestiti come mezzi d’opera ma sulla carta di circolazione
è riportata la dicitura classificabile mezzo d’opera. Tutti sono in possesso di
autorizzazione dell’Anas e della provincia per poter circolare fino alla massa
di 40 tonnellate. Inoltre possiedono la tassa d’usura prevista per i veicoli
classificati mezzi d’opera. Ci sono molti colleghi che cadono in errore sul da
farsi nel momento in cui uno di questi veicoli venga a superare la massa
autorizzata di 40 ton, applicando chi l’articolo 167/11, chi il 10/18 o 167/3
CdS. Chiedo aiuto in tale senso: se superano la massa autorizzata quale
violazione è meglio contestare? Grazie
E-mail: Linarolo
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(ASAPS) Alla luce di quanto
esposto nel quesito ed al fine di fare chiarezza sulla questione dei
sovraccarichi relativi ai mezzi d’opera si rappresenta quanto segue:
Il Codice della Strada,
all’articolo 54 (Autoveicoli), comma 1, lettera n) classifica i mezzi d’opera
come “Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il
carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività
edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che
completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per
la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere
adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’articolo 62
e non superiori a quelli di cui all’articolo 10, comma 8, e comunque nel
rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’articolo 61. I mezzi d’opera
devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada”.
La successiva Legge 23
dicembre 1997 n. 454, all’articolo 11 (Modifiche al Codice della Strada), comma
2, annovera tra i materiali assimilati indicati all’articolo 54, comma 1, lettera
n):
§ quelli impiegati nel ciclo
produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e
compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati
mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d’opera;
§ quelli dell’industria
siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee
selle di contenimento installate sui mezzi d’opera.
L’articolo 10 (Veicoli
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità), comma 3 del Codice
della Strada prescrive che “E’ considerato trasporto in condizioni di
eccezionalità anche quello effettuato con veicoli: ….omissis… f) mezzi d’opera
definiti all’articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di
massa stabiliti dall’articolo 62 del Codice della Strada.
Ma determinante è il dettato normativo ascritto
al comma 7 che recita: “I veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera n),
classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a
condizione che:
a) non superino i limiti di
massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’articolo 61;
b) circolino nelle strade o
in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino
transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello
stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il
trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistono limitazioni di
massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato
corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34.
Qualora non siano rispettate
le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono
richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali ”.
Il comma 8, dell’articolo 10 del Codice della
Strada prescrive che la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
d’opera, purchè l’asse più caricato non superi le 13t., non può eccedere per i
veicoli a motore isolati a due assi: 20t., a tre assi: 33t., a quattro o più
assi di cui due anteriori direzionali: 40t.; mentre per i complessi di veicoli
a quattro assi: 44t., a cinque o più assi: 56t. e a cinque o più assi per il
trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54t..
Pertanto appare evidente che un’eccedenza ai limiti di massa
indicati al comma 8 dell’articolo 10 del Codice della Strada da parte di un
mezzo d’opera, comporta una violazione riconducibile all’articolo 10, comma 7,
lettera a) e 18 del Codice della Strada perché siamo in presenza di un veicolo
che circola in condizioni di eccezionalità e pertanto assoggettato ad
autorizzazione.
La stessa Avvocatura Distrettuale di Genova con nota nr. 11029
(CS N 1/2001 R) del 6 agosto 2001 rispondeva alla Prefettura di Genova, in
merito ad un quesito interpretativo sulle eccedenze di peso dovute a merce
divisibile accertate durante la circolazione dei veicoli classificati mezzi
d’opera, asserendo: “Si ritiene applicabile la sanzione di cui all’articolo 10,
comma 7, lettera a), e comma 18 del Codice della Strada anche nel caso in cui
venga accertata un’eccedenza di peso dovuta a caricata su un veicolo
classificato per effetto della quale vengano superati gli ulteriori
limiti ponderali fissati dall’articolo 10, comma 8 del Codice summenzionato
esclusivamente per tale tipologia di veicolo. Infatti secondo l’art. 10, comma
3, lettera f), è considerato anche quello effettuato con veicoli
mezzi d’opera quando questi eccedano i limiti di massa stabiliti dall’art. 62
del Nuovo Codice della Strada nonostante tali particolari veicoli siano
generalmente adibiti al trasporto di cose . Pertanto la scrivente,
sulla base dell’analisi degli articoli predetti (non sussiste giurisprudenza a
tal proposito), concorda con codesta Prefettura nel ritenere applicabile anche
al caso de quo la sanzione di cui all’articolo 10, comma 7, lettera a) e 18 del
Nuovo Codice della Strada”.
Alla risposta dell’Avvocatura Distrettuale di Genova fanno
seguito le sentenze emesse dal Giudice di Pace di Gemona del Friuli
rispettivamente in data 23 ottobre 2001 e 18 dicembre 2003 con le quali
respinge i ricorsi confermando le contestazioni di cui all’articolo 10, comma
7, lettera a) e 18 del Codice della Strada.
Con circolare nr. 300/A/23649/101/21/2 del 19 Giugno 1997 il
Ministero dell’Interno ha fornito un quadro unitario di tutta la materia
attraverso l’unificazione e l’integrazione degli indirizzi procedurali e delle
disposizioni fino ad allora impartite per quanto riguarda i veicoli eccezionali
e trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché le scorte della Polizia
Stradale e le scorte tecniche autorizzate dalla Polizia Stradale”, ma al
paragrafo 7 (Regime sanzionatorio) nell’evidenziare che la disciplina
sanzionatoria dell’articolo 10 del Codice della Strada si applica quando
l’oggetto trasportato è considerato indivisibile, ha “fatto salvo quanto sarà
precisato per i mezzi d’opera”.
Ad oggi il Ministero dell’Interno non ha ancora disciplinato
categoricamente, con una apposita circolare, il regime sanzionatorio da
applicare al caso di specie, ovvero al veicolo classificato mezzo d’opera che
ecceda i limiti di massa stabiliti dal comma 8, dell’articolo 10 del Codice
della Strada.
Così tra gli operatori di polizia stradale, a secondo
dell’interpretazione, si sono delineate due correnti di pensiero di cui una
(che rappresenta la maggioranza) è per l’applicazione dell’articolo 167 e
l’altra invece per l’applicazione dell’articolo 10 del Codice della Strada.
Per quanto riguarda l’applicazione della franchigia del 5% ai
mezzi d’opera, si rappresenta che il Ministero dell’Interno con circolare nr.
300/A/2/35396/108/5/1 del 02 ottobre 2001 in merito ad un quesito ha precisato
che l’articolo 62, comma 4 del Codice della Strada, individua esplicitamente
solo i complessi veicolari senza fare riferimento all’applicazione o meno, ai
mezzi d’opera isolati, della franchigia del 5% sui citati limiti legali.
Particolare rilevanza viene espressa nel dettato della
predetta circolare laddove “In proposito questo Ufficio, sentito il competente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ispettorato Generale per la
Circolazione e la Sicurezza Stradale, e tenuto conto che l’art. 167 del C.d.S.
prevede per i veicoli eccezionali la franchigia del 5% calcolata sui limiti
legali di cui all’art. 62, ritiene tale beneficio applicabile, a maggior
ragione, anche ai mezzi d’opera isolati”.
Pertanto,“……omissis…..gli organi di polizia stradale, in sede
di verifica delle caratteristiche ponderali dei mezzi d’opera isolati,
applicheranno la franchigia del 5% calcolata sui limiti di massa previsti
dall’articolo 62 del Codice della Strada”. (ASAPS)
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