Il Ministro dell’Interno Giuliano Amato
ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo
decreto sicurezza che disciplina le espulsioni dei cittadini comunitari. Il
decreto stabilisce inoltre l’espulsione immediata anche per i cittadini dell’Unione
europea sospettati di terrorismo.
Le nuove norme per espellere i cittadini comunitari per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e per prevenzione del terrorismo finiranno in un decreto
legge di cinque articoli, mentre tutti gli altri casi di allontanamento saranno
regolati da un decreto legislativo (22 articoli) con cui viene integrato il
recepimento delle norme Ue sulla libera circolazione dei cittadini comunitari.
Questi i due provvedimenti che domani arrivano all’esame del consiglio dei
ministri per un via libera in extremis, visto che a breve decade il dl varato
all’indomani dell’assassinio di Giovanna Reggiani ad opera di un romeno. Ecco,
in sintesi, le principali novità dei due testi.
ESPULSIONE CITTADINI EUROPEI ANCHE PER TERRORISMO - L’articolo 1 del decreto
legge aggiorna il dl 144/2005 (decreto Pisanu). In particola si inserisce un
comma che estende alle misure di allontanamento dei cittadini dell’Unione
Europea i motivi di prevenzione del terrorismo già previsti dal decreto Pisanu
sull’espulsione dei cittadini extracomunitari. Se il destinatario del
provvedimento è sottoposto a procedimento penale, serve il nulla osta del
giudice competente. Quanto alla competenza sulla convalida dell’esecuzione dei
provvedimenti di espulsione e allontanamento, il decreto la attribuisce al
giudice ordinario anziché al giudice di pace.
ESPULSIONI IMMEDIATE - L’allontanamento dei cittadini comunitari o dei loro
familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art.2) è di competenza
del prefetto, salvo che i destinatari siano minorenni ovvero abbiano
soggiornato nel territorio dello Stato nei dieci anni precedenti: in tali casi
la competenza è del ministro dell’Interno. L’allontanamento è immediatamente
esecutivo e necessita della convalida dell’esecuzione da parte dell’autorità
giudiziaria. Il divieto di reingresso dura 5 anni e in caso di violazione il
trasgressore è punito con il carcere fino a 3 anni. L’articolo definisce poi i
motivi imperativi di pubblica sicurezza che rendono urgente l’allontanamento
del soggetto, perché "incompatibile con la civile e sicura
convivenza": in particolare, il cittadino comunitario deve aver tenuto
comportamenti che rappresentano "una minaccia concreta, effettiva e grave
alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero
all’incolumità pubblica".
RICORSO NON SOSPENDE ESPULSIONE - All’allontanamento per motivi imperativi
(art.4) si può far ricorso al Tar del Lazio, se il provvedimento è stato
adottato dal ministro dell’Interno, o al giudice monocratico territorialmente
competente se l’espulsione è stata decisa dal prefetto. Assieme al ricorso può
essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento
che, tuttavia, non ne sospende l’efficacia fino all’esito della decisione del
giudice sull’istanza cautelare.
ESPULSIONI PER MOTIVI ORDINE PUBBLICO - I provvedimenti di allontanamento per
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato sono adottati dal ministro
dell’Interno con atto motivato. Il provvedimento è notificato all’interessato e
riporta le modalità di impugnazione e il divieto di reingresso che non può
essere superiore a 10 anni.
ESPULSIONI PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA - Sono adottate con atto motivato
dal prefetto. In questo caso il divieto di reingresso è al massimo di cinque
anni.
COMUNICAZIONE DI INGRESSO - In base alla prevista durata del suo soggiorno, il
comunitario o un suo familiare può notificare la sua presenza sul territorio ad
un ufficio di polizia. Se non viene fatta questa dichiarazione si presume,
salvo prova contraria, che il suo soggiorno duri da oltre tre mesi.
FONTI DI REDDITO LECITE - Per evitare l’allontanamento il comunitario immigrato
deve indicare anche "risorse economiche sufficienti derivanti da fonti
lecite e dimostrabili".
TRATTENIMENTO - Nel caso in cui il comunitario da allontanare sia sottoposto a
un procedimento penale l’espulsione è sospesa fino al nulla osta dell’autorità
giudiziaria (giudice ordinario) che deve emanarlo entro 15 giorni, altrimenti
si considera concesso. Nel frattempo il questore può disporre il trattenimento
della persona in un Centro di permanenza temporanea e assistenza.
Da Ansa.it
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