Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione -
Legittimazione - Individuazione esclusiva in capo al destinatario
dell’ingiunzione - Fondamento - Titolarità di interesse giuridico ad opporsi -
Interesse di mero fatto ad opporsi - Legittimazione - Esclusione - Fattispecie
in tema di veicolo dato in comodato.
Legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è - anche in caso di eventuale responsabilità
sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione al quale viene
addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene
abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un’obbligazione di tipo
sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto
amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti
diversi dall’amministrazione ingiungente e dall’ingiunto, trovando la
legittimazione a ricorrere fondamento nell’ esistenza di un interesse
giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario,
mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra
un semplice interesse di fatto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza
di merito con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per
difetto di legittimazione attiva dell’opponente, comodatario del veicolo in relazione
al quale era stata accertata la violazione, ed obbligato contrattualmente nei
confronti della proprietaria a pagare le eventuali sanzioni amministrative
attinenti alla circolazione del veicolo stesso. |
|
|
© asaps.it |