Non risponde alla finalità di regolamentare la circolazione stradale
degli autoveicoli, onde evitare gli intralci alla circolazione mediante l’
eventuale imposizione del divieto di fermata degli stessi in una determinata
strada o zona (come consentito dagli artt. 6 e 7 del codice della strada),
l’ordinanza sindacale con la quale si vieta la fermata dei veicoli su tutto il territorio comunale se
effettuata al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento. (Nella
specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo la predetta
ordinanza viziata da eccesso di potere, la disapplicava annullando
l’ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione dell’ordinanza stessa). |
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