Giovedì 21 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Decreti Legge 02/01/2008

Il decreto milleproroghe

(Dl Cdm 28.12.2007)

 Come ogni fine anno arriva il decreto legge cosiddetto “mille proroghe”. Infatti nel Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007 è stato approvato un decreto legge sostanzialmente di proroghe di termini in scadenza, ma che contiene anche disposizioni varie – non proprio riferite a proroghe di termini – che in qualche modo recepiscono esigenze emendative non andate a buon fine durante l’esame della legge finanziaria.
Ecco allora che il Parlamento si troverà di fronte ad un provvedimento abbastanza composito nelle misure: si va dalla proroga al 31 gennaio 2008 delle autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali in atto alla proroga di un anno per consentire il completamento delle procedure per il transito nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri di Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica oppure alla proroga fino al 2015 delle disposizioni transitorie concernenti l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; dalla proroga di sei mesi per il completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto alla proroga di un anno degli organismi in scadenza operanti nel settore delle attività culturali; dalla proroga dei Presidenti e dei Consigli di vigilanza dell’INPS, INAIL, INPDAP e IPSEMA fino alla scadenza dei rispettivi cda alla proroga fino al 31 dicembre 2009 dei rapporti a tempo determinato del personale medico del Ministero della salute; dalla proroga fino al 31 dicembre 2009 del termine relativo alle procedure concorsuali del Ministero delle finanze alla proroga di sei mesi delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari; dalla proroga di si mesi per l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di limitazioni alla guida per i neopatentati alla proroga di un anno per gli incentivi per la rottamazione di veicoli usati e alla proroga, sempre di una anno, della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale. Altre norme, come la soppressione dell’obbligo di anticipazione che gli agenti della riscossione erano tenuti ad effettuare sulle riscossioni erariali o l’abolizione della tassa sui contratti di borsa o la maggiore gradualità della rateazione delle somme dovute prima dell’iscrizione a ruolo, non sono propriamente proroghe di termini in scadenza.
Il decreto verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale verosimilmente il 31 dicembre prossimo per poi andare all’esame del parlamento per la conversione in legge. (28 dicembre 2007)

Schema di decreto legge recante proroga, fissazione e precisazione di termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Capo I
Proroghe di termini
Sezione I
(difesa)

ART. 1
(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali)

1. E’ prorogato al 31 gennaio 2008 il termine di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38 e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell’esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell’ambito del programma “Missioni militari di pace”. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l’articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa della Difesa il programma “Missioni militari di pace”, sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.

ART. 2

(Proroga termini in materia di personale militare)

1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 le parole “al 2007” sono sostituite dalle seguenti: “ al 2008”

2. All’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole “Sino all’anno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “Sino all’anno 2016”.

3. All’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole “fino all’anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’anno 2015”.

ART. 3

Proroga dei termini in materia di economica
gestione dell’Agenzia industrie difesa

“Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 è prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 13 dello stesso decreto.”

Sezione II
(beni culturali e turismo)

ART. 4

(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-albergliere)

1. Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 5

(Proroga del fondo destinato alla erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico).

 

1. All’art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo la parola “sostenute” il periodo “entro il 31 dicembre 2007” è sostituito con il seguente: “entro il 31 dicembre 2008”.

Art. 6

(Organismi operanti nel settore delle attività culturali)

  1. I termini di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367 e successive modificazioni e di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

Art. 7

(servizi aggiuntivi presso musei)

Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 è prorogato al 30 aprile 2008.

Sezione III
(lavoro e previdenza)

ART. 8

(proroghe in materia previdenziale)

1. In attesa dell’intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su “Previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” del 23.7.2007, e dai relativi provvedimenti attuativi e dalla presentazione, a tal fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.

2. Il termine per l’adozione dei progetti di unificazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è fissato al 31 dicembre 2008.

Art.9

(Disposizioni in materia di termini per l’irrogazione delle sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria)

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

Sezione IV
(salute)

Art. 10

(tariffe prestazioni sanitarie)

1. Ai fini dei rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, all’articolo 8 quinquies, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni dopo la lettera e) e aggiunta la seguente lettera:

f) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato, ai sensi della, precedente lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate di cui alla precedente lettera b) si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla precedente lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’ equilibrio economico finanziario programmato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presemi decreto - legge gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale eventualmente già sottoscritti per l’anno 2008 e seguenti sono adeguati alla previsione normativa di cui al precedente comma 1.

Art. 11

(Tariffe delle prestazioni sanitarie a carico del S.S.N. e percorsi diagnostico terapeutici)

1. All’articolo 1 comma 170 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”Con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate.”.

Art. 12

(Proroga dei rapporti a tempo determinato dei precari del Ministero della salute)

1. Il Ministero della salute, per l’assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1,lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,n. 138.”.

ART. 13

(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)

1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5% dei prezzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l’invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell’Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall’articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all’Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

Art. 14

(Prosecuzione dell’attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All’onere derivante dall’attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Sezione V
(Università)

Art. 15

(Disposizioni in materia di università)

1. Gli effetti dell’articolo 5, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti fino all’adozione del piano programmatico previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43; gli organi accademici delle Università, nell’ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

Art. 16

(Proroga termine procedure di concorso)

1 Le procedure concorsuali previste dall’articolo 5, comma 5 bis del regolamento di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, possono continuare ad essere bandite fino al 31 dicembre 2009, salva restando la facoltà dei ricercatori abilitati a concorrere alle stesse di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica ovvero di avvalersi, entro il 31 marzo 2008, della facoltà di trasferirsi presso le Agenzie di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mantenendo il trattamento economico e giuridico di provenienza.

Sezione VI
(giustizia)

Art. 17

(Norme in materia di proroga delle funzione dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari)

In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

Art. 18

(estensione del giudicato)

“L’articolo 1, comma 132, della legge 30.12.2004, n. 311, è prorogato fino al 31.12.2008”

Sezione VII
(trasporti)

Art. 19

(Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)

1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole “e comunque non oltre il 30 giugno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2008”.

Sezione VIII
(infrastrutture)

Art. 20

(Contratti pubblici)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all’articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 21

(Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)

“Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e gli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. L’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate ai sensi delle norme sismiche vigenti dal 1984, si applica anche relativamente alle verifiche e agli interventi di cui al primo periodo.”

Art.22

(Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali)

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l’ENAC comunica l’ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

ART.23

(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole “dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 luglio 2008”.

Sezione IX
(agricoltura)

Art. 24

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008 anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: “In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l’esercizio provvisorio dell’impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa”. Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato

2. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: “31 dicembre 2007”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008.”

3. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008”. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto – legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. e successive modificazioni.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall’art. 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ai fini dell’accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dall’emanazione del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all’atto dell’adozione del provvedimento di pagamento, e che saranno inserite in coda all’elenco n. 1, secondo l’ordine di presentazione delle domande, si procederà all’accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l’attuazione della legge n. 237/93.

Art. 25

(differimento termini in materia di agricoltura)

1. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all’articolo 1, comma 1055 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell’acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all’accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi 15 giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua fino al 30 giugno 2008. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull’esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l’ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all’Ente un contributo straordinario, nell’ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell’Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.

Sezione XII
(Sviluppo economico)

Art.26

(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

1. Il termine per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell’articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle Regioni.

Art.27

(Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria “euro 2”, immatricolati prima del 1° gennaio 1999.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.

< P per>

< P 2” immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, categoria “euro 4”, della medesima tipologia ed entro il medesimo limite massa, e? concesso un contributo:>

a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

6. Per l’applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. ….

8. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2009.

9. La misura dell’incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l’istallazione degli impianti a metano.

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da “effettuata entro” fino alla fine del periodo.

11. La dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta, per l’anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione è incrementata per l’anno 2009 di 90,5 milioni di euro.

Sezione XIII
(Ambiente)

Art. 28

(Proroga RAEE- termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

1 All’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

“1-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L’obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.”

Art. 29

proroga delle competenze della Commissione di studio sulla subsidenza

1.L’attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 è prorogata fino al 31 marzo 2008. Alla stessa data cessa il divieto di cui al comma 2 dell’articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, ove la valutazione di compatibilità ambientale di cui al all’art. 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 escluda fenomeni di subsidenza.

Art. 30

(proroga per emissioni da impianti art. 281 del decreto legislativo 152 del 2006)

1. All’art. 281, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la parola “del presente titolo” le parole “entro tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro cinque anni”

Sezione XIII
(Ordine mauriziano)

Art. 31

(attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano)

1. All’articolo 30 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n.222 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “Il commissario predispone entro cento ottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e’ sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell’articolo 108, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.”

b) al comma 4-bis sono inseriti in fine i seguenti periodi: “Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 54 del 6 marzo 1993. Ai componenti del comitato di vigilanza,

Mercoledì, 02 Gennaio 2008
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK