Come ogni fine anno
arriva il decreto legge cosiddetto “mille proroghe”. Infatti nel Consiglio dei
Ministri del 28 dicembre 2007 è stato approvato un decreto legge sostanzialmente
di proroghe di termini in scadenza, ma che contiene anche disposizioni varie –
non proprio riferite a proroghe di termini – che in qualche modo recepiscono
esigenze emendative non andate a buon fine durante l’esame della legge
finanziaria. Schema
di decreto legge recante proroga, fissazione e precisazione di termini e
disposizioni urgenti in materia finanziaria Capo I ART. 1 1. E’ prorogato al 31
gennaio 2008 il termine di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38 e al
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre
2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in
bilancio nell’esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100
milioni di euro, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle
citate amministrazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone il
necessario finanziamento, nell’ambito del programma “Missioni militari di
pace”. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al
presente comma si applica l’articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n.
253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270. 2. Allo scopo di
consentire la necessaria flessibilità nell’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito
nello stato di previsione della spesa della Difesa il programma “Missioni
militari di pace”, sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa
correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione
alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri
decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche al Ministero
dell’economia e finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di
bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni
confluite sulla predetta missione. ART. 2 (Proroga termini in
materia di personale militare) 1.
All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 le
parole “al 2007” sono sostituite dalle seguenti: “ al 2008” 2.
All’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le
parole “Sino all’anno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “Sino all’anno
2016”. 3.
All’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole
“fino all’anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’anno 2015”. ART. 3 Proroga dei termini in
materia di economica “Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 è prorogato fino al 31
dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al comma 8 dell’articolo 13 dello stesso decreto.” Sezione II ART. 4 (Proroga dei termini
in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive
turistico-albergliere) 1. Il termine
stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile
1994, è prorogato al 30 giugno 2008. 2. La proroga del
termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia
stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili
del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per
l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Art. 5 (Proroga del fondo destinato alla erogazione di contributi ai
gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili
sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti
al pubblico). 1. All’art. 1, comma
389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo la parola “sostenute” il periodo
“entro il 31 dicembre 2007” è sostituito con il seguente: “entro il 31 dicembre
2008”. Art. 6 (Organismi operanti
nel settore delle attività culturali)
Art. 7 (servizi aggiuntivi
presso musei) Il termine di cui al
comma 3 dell’articolo 14 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 è prorogato al 30
aprile 2008. Sezione III ART. 8 (proroghe in materia
previdenziale) 1. In attesa
dell’intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici
previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su “Previdenza, lavoro e
competitività per l’equità e la crescita sostenibili” del 23.7.2007, e dai
relativi provvedimenti attuativi e dalla presentazione, a tal fine, da parte
del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e
dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dell’Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA), è prorogato fino alla scadenza dei Consigli
di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di
procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare
provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino. 2. Il termine per l’adozione dei progetti di
unificazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) della legge 24 febbraio
2005, n. 34, tra la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali, è fissato al 31 dicembre 2008. Art.9 (Disposizioni in
materia di termini per l’irrogazione delle sanzioni amministrative per
l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria) 1. Il termine per la notifica dei
provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31
dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008. Sezione IV Art. 10 (tariffe prestazioni
sanitarie) 1. Ai fini dei rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli
accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del
Servizio Sanitario Nazionale, all’articolo 8 quinquies, comma 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni dopo
la lettera e) e aggiunta la seguente lettera: f) la modalità con cui
viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle
strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato, ai sensi della,
precedente lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di
modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei
tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo
di prestazioni remunerate di cui alla precedente lettera b) si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla
precedente lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi,
nel rispetto dell’ equilibrio economico finanziario programmato. 2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presemi decreto - legge gli accordi con le
strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario
nazionale eventualmente già sottoscritti per l’anno 2008 e seguenti sono
adeguati alla previsione normativa di cui al precedente comma 1. Art. 11 (Tariffe delle
prestazioni sanitarie a carico del S.S.N. e percorsi diagnostico terapeutici) 1. All’articolo 1 comma 170 della legge 30
dicembre 2004 n. 311 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”Con cadenza
triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque,
in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede
all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione
comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le
associazioni di categoria interessate.”. Art. 12 (Proroga dei rapporti
a tempo determinato dei precari del Ministero della salute) 1. Il Ministero della salute, per l’assolvimento dei compiti
istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere
sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale
medico assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della
legge 16 dicembre 1999, n. 494. 2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione
del presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione
della autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1,lettera a) del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2004,n. 138.”. ART. 13 (Proroghe e
disposizioni in materia di farmaci) 1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende
farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5% dei prezzi, ai
sensi dell’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei
risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle
predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa
stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al
periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti
finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura
previste dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno
2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l’invio degli atti che
attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22
giugno 2008 e 22 settembre 2008. 2. Al fine di consentire alle competenti autorità
dell’Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di
conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche
titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali non
soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall’articolo 96 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della
salute e all’Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory
con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve
essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In
caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione
amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono
stati omessi o alterati i dati. Art. 14 (Prosecuzione
dell’attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia) 1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura,
formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale
che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME),
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 20 giugno
2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010. 2. All’onere derivante dall’attuazione del disposto del comma 1,
si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 5, del
decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge
22 aprile 2005, n. 58. Sezione V Art. 15 (Disposizioni in
materia di università) 1. Gli effetti dell’articolo 5, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti fino all’adozione
del piano programmatico previsto dalla legge finanziaria per il 2008. 2. In attesa della
definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei
professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008
continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni
della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma
2-bis, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo
2005 n. 43; gli organi accademici delle Università, nell’ambito delle
rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative
procedure di valutazione comparativa. Art. 16 (Proroga termine
procedure di concorso) 1 Le procedure
concorsuali previste dall’articolo 5, comma 5 bis del regolamento di cui
al decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze,
possono continuare ad essere bandite fino al 31 dicembre 2009, salva restando
la facoltà dei ricercatori abilitati a concorrere alle stesse di partecipare
alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la
relativa qualifica ovvero di avvalersi, entro il 31 marzo 2008, della facoltà
di trasferirsi presso le Agenzie di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, mantenendo il trattamento economico e giuridico di
provenienza. Sezione VI Art. 17 (Norme in materia di
proroga delle funzione dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari) In attesa della
riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice
procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i
quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall’articolo 42-quinquies, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati
nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008. Art. 18 (estensione del
giudicato) “L’articolo 1, comma 132, della legge 30.12.2004, n. 311, è
prorogato fino al 31.12.2008” Sezione VII Art. 19 (Canoni per
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale) 1. All’articolo 17,
comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato
dall’articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole “e comunque non
oltre il 30 giugno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre
il 31 dicembre 2008”. Sezione VIII Art. 20 (Contratti pubblici) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 4 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e
355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, si applicano a decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui all’articolo 25, comma 3 della legge 18
aprile 2005, n. 62. Art. 21 (Regime transitorio
per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) “Le revisioni generali
delle norme tecniche di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio
2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis
del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e gli
interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici
ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso. L’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, ad esclusione degli
edifici e delle opere progettate ai sensi delle norme sismiche vigenti dal
1984, si applica anche relativamente alle verifiche e agli interventi di cui al
primo periodo.” Art.22 (Proroga utilizzo
disponibilità Enac per interventi aeroportuali) L’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all’articolo 1,
comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di
parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2007,
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese
obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle
infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l’ENAC comunica
l’ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro
dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da
finanziare a valere sulle medesime risorse. ART.23 (Disposizioni in
materia di limitazioni alla guida) 1. All’articolo 2,
comma 2, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole “dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite
dalle seguenti: “dal 1 luglio 2008”. Sezione IX Art. 24 (Disposizioni in
materia di agricoltura) 1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2008 anche al fine di consentire la presentazione della proposta di
concordato ai sensi dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito
il seguente: “In mancanza della presentazione e della autorizzazione della
proposta di concordato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione
revoca l’esercizio provvisorio dell’impresa dei consorzi agrari in liquidazione
coatta amministrativa”. Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per
l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre
2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il
bilancio dello Stato 2.
All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole:
“31 dicembre 2007”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008.” 3.
All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole:
“31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008”. Al
relativo onere, pari a 150.000 euro per l’anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 3-ter, del decreto – legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. e successive
modificazioni. 4.
I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno
presentato le istanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis della legge
19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall’art. 126 della legge 23 dicembre 2000
n. 388, ai fini dell’accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle
cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli
elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995,
possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di 60 giorni
dall’emanazione del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto.
Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei
confronti dei soci garanti all’atto dell’adozione del provvedimento di
pagamento, e che saranno inserite in coda all’elenco n. 1, secondo l’ordine di
presentazione delle domande, si procederà all’accollo nei limiti dei fondi già
stanziati per l’attuazione della legge n. 237/93. Art. 25 (differimento termini
in materia di agricoltura) 1. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all’articolo 1, comma
1055 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è
differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro
tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura
dell’acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all’accordo
di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata;
in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il
Commissario straordinario nei successivi 15 giorni. Il Commissario è altresì
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti
per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua fino al 30 giugno 2008. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile
2008 effettua la ricognizione sull’esecuzione dei progetti finanziati, le cui
opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al
fine di verificare l’ammontare degli interessi attivi maturati non necessari
per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate
diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all’Ente un
contributo straordinario, nell’ambito delle suddette disponibilità, per
concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il
risanamento per il bilancio dell’Ente di cui al comma 1056 della medesima
legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo
stesso. Sezione XII Art.26 (Proroga dei termini
per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) 1. Il termine per l’attuazione del piano di
riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell’articolo 1, comma
461, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008 in
riferimento alle società regionali dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il
completamento delle attività connesse alla loro cessione alle Regioni. Art.27 (Incentivi per
l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione
di veicoli usati) 1. Le disposizioni di
cui all’articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell’articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture
ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria “euro 2”, immatricolati
prima del 1° gennaio 1999. 2. Le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
prorogate fino al 31 dicembre 2008. < P per> < P 2” immatricolati prima del 1° gennaio
1999, con veicoli nuovi, categoria “euro 4”, della medesima tipologia ed entro
il medesimo limite massa, e? concesso un contributo:> a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa
massima inferiore a 3000 chilogrammi; b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima
da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. 5. Le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con
contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008
e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. 6. Per l’applicazione
dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e
dei commi dal 230 al 234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Ai contributi
previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale
previsto dal comma 53, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. …. 8. L’autorizzazione di
spesa di cui al comma 59 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è
incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2009. 9. La misura
dell’incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli
impianti a GPL e di euro 500 per l’istallazione degli impianti a metano. 10. Nel terzo periodo
del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono
soppresse le parole da “effettuata entro” fino alla fine del periodo. 11. La dotazione del
fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 841,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta, per l’anno 2008, di 90,5
milioni di euro; la predetta dotazione è incrementata per l’anno 2009 di 90,5
milioni di euro. Sezione XIII Art. 28 (Proroga RAEE- termini
di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) 1 All’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è
aggiunto il seguente comma 1-bis: “1-bis. Con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da emanarsi
entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni
di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri
di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori
ai sensi del comma 1, lettera b). L’obbligo di ritiro di cui al comma 1,
lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore di tale decreto.” Art. 29 proroga delle
competenze della Commissione di studio sulla subsidenza 1.L’attività della
Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui
all’art. 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 è prorogata fino al 31
marzo 2008. Alla stessa data cessa il divieto di cui al comma 2 dell’articolo
26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, ove la valutazione di compatibilità
ambientale di cui al all’art. 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96
escluda fenomeni di subsidenza. Art. 30 (proroga per emissioni
da impianti art. 281 del decreto legislativo 152 del 2006) 1. All’art. 281, comma 2 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la parola “del presente titolo” le
parole “entro tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro cinque anni” Sezione XIII Art. 31 (attività di liquidazione
della Fondazione Ordine Mauriziano) 1. All’articolo 30 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito nella legge 29 novembre 2007, n.222 sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: “Il commissario predispone entro cento ottanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni
della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui
alla tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e’
sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell’articolo
108, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.” b) al comma 4-bis sono inseriti in fine i seguenti periodi: “Il
compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui
al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 54 del 6 marzo 1993. Ai
componenti del comitato di vigilanza,
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