Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Massime di giurisprudenza - Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria – Opposizione dinanzi all’Ago ai sensi degli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981...

(cass. Civ., Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8466)

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria – Opposizione dinanzi all’Ago ai sensi degli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 – Proponibilità – Pregiudizialità dell’azione penale o dell’opposizione alla sanzione amministrativa – Esclusione

La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del codice della strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Avverso l’ordinanza del Prefetto che dispone l’applicazione in via provvisoria del provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida è pertanto immediatamente ed autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.

© asaps.it
Giovedì, 03 Gennaio 2008
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK