Patente
– Revoca e sospensione – Sospensione – Provvedimento prefettizio di sospensione
provvisoria – Opposizione dinanzi all’Ago ai sensi degli artt. 22 e 23 legge n.
689 del 1981 – Proponibilità – Pregiudizialità dell’azione penale o
dell’opposizione alla sanzione amministrativa – Esclusione
La sospensione provvisoria della patente di guida di
cui all’art. 223 del codice della strada è un provvedimento amministrativo
provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia rispetto
al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio
dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia
connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la
contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
Avverso l’ordinanza del Prefetto che dispone l’applicazione in via provvisoria
del provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida è pertanto
immediatamente ed autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a
sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del
1981. |
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