In tema
di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui all’art. 186 del nuovo
codice della strada e dell’art. 379 del relativo regolamento), non è
necessaria, ai fini dell’accertamento di tale stato, la verifica strumentale
del tasso alcolemico attraverso l’uso della strumentazione (cd. Etilometro) e
con l’adozione della procedura previsti dal citato art. 379 del regolamento di
esecuzione del codice della strada, potendo il giudice desumere lo stato di
alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcool da qualsiasi elemento
sintomatico dell’ebbrezza o della ubriachezza, come anche disattendere
emotivamente l’esito fornito dall’etilometro. (Nella specie, la S.C., in
applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che
aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente dal suo «alito
vinoso», dal «linguaggio sconnesso» e dalle sue difficoltà di movimento). |
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