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Decreti Legge 03/01/2008

DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007 , n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

(GU n. 302 del 31 dicembre 2007)

testo in vigore dal: 31-12-2007

Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a


il seguente decreto-legge:

Artt. da 1 a 16: Omissis

Sezione VII
Infrastrutture e trasporti

 

 Artt. dal 17 al 21: Omissis

 

Art. 22.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

 1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2008".

“Si riporta l’art. 2, comma del Dl 3.8.2007, n. 117, come convertito e modificato dalla L. 2.10.2007, n. 160:

 

Art. 2.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

 1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 è sostituito del seguente:

 “1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.”;

 b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 “2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.”;

 c) al comma 3, primo periodo, le parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 2 e 2-bis”;

 d) al comma 5, primo periodo, le parole: “e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,” sono soppresse e le parole: “da euro 74 a euro 296” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 148 a euro 594”.

 2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 “1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.”;

 b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 “6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.”.”

 


Artt. da 23 a 51: Omissis…

Art. 52.


Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addì 31 dicembre 2007

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Giovedì, 03 Gennaio 2008
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