In tema di violazioni del codice della strada, la circolazione contromano, prevista e sanzionata dall’art. 143, commi 11 e 12, c.s., è configurabile tanto quando il veicolo percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata all’opposto senso di marcia, che allorché percorra in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico, risiedendo la ratio della previsione nell’intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungano in senso contrario, ratio in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotesi di condotta, che non vi è motivo, pertanto, di punire in maniera più lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle disposizioni dell’art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per circolazione «contromano» quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita; sebbene, infatti tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all’altra «mano» (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione («mano» che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del termine, che ponga cioè l’accordo essenzialmente sulla direzione errata, non è da escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio, che il legislatore minus dixit quam voluti, intendendosi quel termine in senso ampio e non stretto. |
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