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Massime di giurisprudenza - Velocità - Limiti fissi - Accertamento

(Cass. Civ., sez. I, 21 luglio 2005, n. 15348)
In tema di violazioni del codice della strada, alla luce degli artt. 200 e 20l, recanti la speciale disciplina dell’ ac­certamento e della contestazione, è legittimo l’accertamento successivo al momento della violazione, ove si consideri che quando questa viene accertata mediante dispositivi di con­trollo, l’accertamento è atto dell’ organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall’ apparecchiatura di controllo. Ri­guardo ai dispositivi di rilevamento della velocità, in parti­colare, è legittimo che essi operino anche in assenza degli or­gani di polizia stradale già alla stregua della disciplina (applicabile ratione temporis) anteriore all’entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come convertito dalla legge l agosto 2002, n. 168, e della novella dell’art. 4 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 214, in quanto nessuna disposizione del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione esclude tale possibilità. Non l’ esclude, infatti, l’art. 12 del codice, che si limita ad individuare gli organi cui è affidato l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ma neppure l’art. 345 del regola­mento di esecuzione, in quanto prevedere che le apparec­chiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di ve­locità debbano essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e debbano essere nella disponibilità degli stessi, non ne implica affatto la presenza - come espressa­mente precisato dall’art. 5 del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 350, per gli impianti di rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone a traffico limitato -, ma soltanto, rispettivamente, che siano essi organi a decidere l’ubicazione degli apparec­chi e i tempi del loro funzionamento, nonché a prelevare e leggere i dati, e che siano solo essi a poter accedere agli ap­parati e ai dati. Pertanto, accanto alla detta necessità della gestione diretta e della disponibilità da parte degli organi di polizia stradale, l’unico limite alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada «per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione» (art. 45, comma 6, cod. strada), ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato, nel regime anteriore al D.L. n. 121 del 2002, dalla necessità che essi siano omologati ed approvati, secondo gli artt. 45 del codice e 192 del regola­mento di esecuzione.

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Sabato, 05 Gennaio 2008
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