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Notizie brevi 07/01/2008

Il contrassegno per invalidi non esime dal rispetto della segnaletica

Bocciato il parere di un Giudice di Pace che aveva accolto la tesi dello “stato di necessità” di un diversamente abile di lasciare l’auto in sosta sulle strisce pedonali


(ASAPS) ROMA, 7 gennaio 2008 – Nemmeno i diversamente abili possono parcheggiare l’auto sugli attraversamenti pedonali: lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 25.388, che ribalta in buona sostanza la decisione che un giudice di pace aveva preso considerando l’atteggiamento del trasgressore dettato da uno stato di necessità. Dunque, ed il Codice della Strada del resto è chiaro, obblighi, limitazioni e divieti – salvo particolari situazioni espressamente indicate in segnaletica – valgono anche per chi tiene esposto un contrassegno invalidi che abilita all’accesso in aree a traffico limitato od al parcheggio in spazi riservati. Secondo i Giudici di Piazza Cavour, infatti, in queste aree la sosta non è consentita “essendo la violazione accompagnata dalla presunzione normativa di recare intralcio e pericolo alla circolazione”. La specifica configurazione dell’illecito, secondo i Giudici di Piazza Cavour, sussiste “anche quando lo spazio destinato a questo scopo sia stato solo parzialmente occupato ed anche quando non sia stato effettivamente cagionato un impedimento o un intralcio alla circolazione”. Insomma, chi usa autoveicoli privati per il trasporto di persone diversamente abili, può usufruire di particolari agevolazioni come la sosta nelle zone vietate dalla specifica segnaletica, circolazione sosta nelle aree tutelate Z.T.L. o in quelle pedonali, parcheggio senza corresponsione dei ticket ed anche l’accesso a corsie preferenziali: ma quando un comportamento è considerato pericoloso o d’intralcio per la normale circolazione, allora non c’è niente da fare. Lui, il diversamente abile, aveva in un primo tempo vinto il ricorso presentato presso il Giudice di Pace, il quale aveva accolto le sue motivazioni: non aveva trovato altro parcheggio ma dovendosi recare in banca, aveva dovuto posizionare il veicolo sulle strisce pedonali. Il comune però aveva ricorso, ottenendo alla fine soddisfazione: illegittimo ed erroneo ravvisare nel “comportamento dell’opponente uno stato di necessità in base a prove e allegazioni non offerte né idonee ai fini della configurabilità della esimente”. (ASAPS)

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Lunedì, 07 Gennaio 2008
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