Codice della strada –
sospensione della patente – ratio – natura cautelare – sussistenza –
conseguenze [art. 233 c.d.s.] Non
può essere sospesa la patente laddove l’incidente giustificativo di una tale
misura cautelare sia avvenuto molto tempo prima. SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
I CIVILE Sentenza
15 novembre – 12 dicembre 2007, n. 26018 Svolgimento
del processo A.
D. si oppose, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22,
all’ordinanza emessa il 12 dicembre 2001 e notificatale il 19 febbraio 2002 con
la quale il prefetto di Pescara aveva disposto la sospensione per quattro mesi
della di lei patente di guida, ai sensi dell’art. 223, secondo comma, codice
della strada, a seguito di verbale di accertamento della violazione dell’art.
141, commi 3 e 8, dello stesso codice in relazione a un incidente stradale con
lesioni personali verificatosi il 5 gennaio 2001. Eccepì l’illegittimità del
provvedimento, tra l’altro, per il ritardo con cui era stato emesso e per travisamento
dei fatti. Resiste
con controricorso l’intimata. Motivi della decisione Con
il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione su
punto decisivo della controversia. Deduce che dall’art. 223, comma 2, c.d.s.
non è previsto un termine per l’adozione del provvedimento di sospensione,
limitandosi la legge a stabilire che il prefetto deve provvedere, appena
ricevuti gli atti, dopo aver acquisito il parere della Motorizzazione Civile.
Errata è pure la qualificazione come cautelare del provvedimento di sospensione
della patente adottato a sensi della disposizione citata, non essendo atto
idoneo a fronteggiare il periculum in mora, per la sicurezza della circolazione
riveniente dalla possibile reiterazione di condotte illecite da parte di chi
già ha violato le norme. Il provvedimento assolve viceversa alla funzione di
infliggere, attraverso un procedimento sommario e con la relativa prontezza
consentita, una sanzione anticipatoria rispetto alla decisione del giudice
penale. Con
il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 222,
223 c.d.s. e 18 legge n. 689/1988 nonché vizi di motivazione, il ricorrente
censura la sentenza per avere il giudice di pace sindacato la veridicità dei
fatti contestati alla ricorrente e rimesso in discussione la violazione, da
parte della D., della disposizione di cui all’art. 141 c.d.s. benché l’opponente
non avesse impugnato il relativo verbale di accertamento. Il
primo motivo è infondato. Questa
Corte ha da tempo affermato il principio secondo il quale il provvedimento
del prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall’art. 223 del
codice della strada, avendo natura cautelare e trovando giustificazione nella
necessità di impedire nell’immediatezza del fatto che il conducente del
veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in
ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una
condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo, trova il suo limite di
legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. Ne
deriva che, pur non prevedendo la norma espressamente un termine di decadenza
dal potere di disporre la sospensione cautelare della patente, il provvedimento
à illegittimo ove non sia adottato entro un tempo che ne giustifichi la
funzione cautelare, alla quale la legittimità della sua emanazione è
ontologicamente collegata (cfr. Cass. nn. 17205/2005, 21048/2004, 15906/2003,
11967/2003, 14866/2001, 6108/2001, 3454/2001, 5689/2000, 11959/1999). Tale principio à stato ribadito recentemente dalle Sezioni unite di
questa Corte con la sentenza n. 13226/2007, in sede di risoluzione del
contrasto indotto da un’isolata pronuncia (la n. 11967 del 2003) che ha
sostanzialmente negato la funzione cautelare del provvedimento di sospensione
della partente di guida, ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice
della strada, ritenendolo consentito, stante la mancata previsione espressa di
un termine per la sua emissione, entro i termini di prescrizione della
sanzione. Per le Sezioni unite, il provvedimento del prefetto di sospensione
della patente di guida a norma dell’art. 223 c.d.s. ha indubbia natura
cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato,
prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del
veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un’evidente
responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui una
condotta atta ad arrecare pericolo ad altri. Pertanto, se è da escludere che il
provvedimento in parola non possa più essere adottato per il solo mancato
rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all’art. 223,
comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla
direzione generale della M.T.C.) e secondo (quindici giorni per la trasmissione
del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.), o
perché il prefetto ometta di richiedere il parere del competente ufficio della
direzione generale della M.T.C, lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il
rapporto ("appena ricevuti gli atti"), o non provveda appena ricevuto
detto parere (anche in considerazione del fatto che la sospensione presuppone
un adeguato spatium deliberandi), tuttavia, è certo che sia gli adempimenti
propedeutici di cui si è detto, sia l’emissione dell’ordinanza di sospensione
devono intervenire entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto
è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del
provvedimento. Non è quindi ammissibile una sospensione della patente che dovesse
intervenire a una distanza di tempo dal completamento dell’iter previsto
dall’art. 223 c.d.s., commi 1 e 2, tale da non essere giustificata dalla
esigenza di valutazione degli elementi raccolti. Analogamente,
va considerato che se lo scopo della sospensione della patente è quello di
impedire provvisoriamente di guidare a un soggetto la cui condotta di guida
risulti pericolosa per la pubblica incolumità, come desumibile da un grave
incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sarebbe illogico adottare
tale sospensione a distanza di molti mesi dall’incidente medesimo, quando il
pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque
verificato. Al
rigetto del ricorso segue la condanna del suo proponente alle spese del
presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in € 1.600,00, di cui € 1.600,00 per onorari
d’avvocato, oltre spese generali e accessori di legge. Da Altalex.com |
|
© asaps.it |