Fu votato il 3 luglio scorso a Montecitorio, con la
fiducia, il disegno di legge di conversione del decreto-legge, già approvato
dal Senato, sullo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Il decreto
fissava, ma evidentemente con scarsi risultati, l’ubicazione delle discariche e
gli interventi di bonifica delle aree, riconoscendo poteri speciali al
Commissario delegato relativamente all’utilizzo dei siti posti sotto sequestro
dalla magistratura. I siti da destinare a discarica sono: Serre in provincia di
Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di
Napoli e Sant’Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento. L’utilizzo del sito
di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un
nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente
della provincia di Salerno. Dalla data di entrata in vigore del decreto ed in
assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio
dell’area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania,
Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio
contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette
e nei siti di bonifica di interesse nazionale, non possono essere localizzati
ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti. Viene poi stabilito l’obbligo
per i comuni di avvalersi dei Consorzi di bacino per il servizio della raccolta
differenziata e sull’accorpamento o scioglimento di tali Consorzi in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi. E’ rivista anche la determinazione della
tassa di smaltimento dei rifiuti. Il decreto prevede infine lo scioglimento per
i Comuni inadempienti. Legge 5 luglio 2007, n. 87
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l’emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire
l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2007 Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 del 7 Luglio 2007 (*) Le modifiche apportat Art. 1. 1. Entro il termine dello stato di emergenza,
fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25
gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007,
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi
provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti
solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l’insorgere di
nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche
disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di
pianificazione per la difesa del suolo, nonche’ igienico-sanitaria, nel
rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e
dell’ambiente e salvo l’obbligo per il Commissario delegato di assicurare le
misure occorrenti alla tutela della salute e dell’ambiente, i siti da destinare
a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano
Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e
Sant’Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento. 2. L’utilizzo del sito di Serre in
provincia di Salerno e’ consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito
idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal presidente della
provincia di Salerno. 3. L’uso finale del sito ubicato all’interno del
Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, e’
consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed
esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il
Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato
e l’adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la
bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti
esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di
un piano da adottarsi d’intesa con il Presidente della regione Campania e con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. - 5. (Abrogati). Art. 2. 1. All’art. 3 del decreto-legge 9
ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n. 290, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il Commissario
delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via
di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante
affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del
servizio e, ove occorra, in deroga all’art. 113, comma 6, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e all’art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti
e per l’eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre
2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della
regione in conformità al Piano di cui all’art. 3, comma 1-ter, in modo da
garantire in ogni caso l’affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare
ed efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato può
altresì utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse
o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le
modalità di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti
a provvedimenti di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria; l’efficacia di
detti provvedimenti e’ sospesa dal momento dell’adozione del provvedimento di
requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello
stato d’emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino
alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di
protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell’ambiente, nonche’
la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente
esistenti. Il
Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione
delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non
presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario». 2. Tenuto conto della grave
situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti,
al fine di consentire anche l’espletamento delle attività di presidio dei siti
da destinare a discarica, il personale di cui all’art. 1, comma 8, del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 2006, n. 21, non può superare le trenta unità. Art. 3. 1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere
di bonifica nel territorio
dell’area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania,
Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio
contermine a quello
della discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette e nei siti di
bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma
1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di
rifiuti. Art. 4. 1. I comuni della regione Campania
sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio
di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell’art. 6 della
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i
lavoratori assegnati in base all’ordinanza del Ministro dell’interno delegato
al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. 2. Sono fatti salvi i contratti già stipulati,
nonche’ quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già
concordate tra le parti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l’affidamento
della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato. 3. Il Commissario delegato propone alla regione di
disporre l’accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i
consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica
ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per
l’incremento dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e
della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonche’ della frazione
valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. In particolare dovranno
essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata
a domicilio, da raggiungere l’obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui
ai commi 1108 e 1109 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 5. 1. Al fine di assicurare il
conseguimento dell’obiettivo del superamento dell’emergenza in atto nel
territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per
quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli
interventi ed alle iniziative previsti dal presente decreto e che sono attuati dal Commissario
delegato. Art. 6. 1. Al fine di accelerare le
iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti
ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali,
i presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari
a titolo gratuito: essi
concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali
d’intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la
piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito
provinciale, con
particolare riferimento all’impiantistica e all’esigenza di incrementare la
raccolta differenziata. 2. Il comma 3 dell’art. 1 del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 dicembre 2006, n. 290, e’ abrogato. 3. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell’art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si
provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d’emergenza anche
limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione
impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti. Art. 7. 1. In deroga all’articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano
immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio
2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale
(TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani
economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute
nei piani di cui all’articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini
previsti si applicano le sanzioni di cui all’art. 141, comma 1, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in
caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per
l’approvazione delle delibere necessarie. Art. 8. 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il
Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza previste dal
presente decreto nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità
speciale. 3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito
all’utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al
comma 2. Art. 9. 1. All’art. 3 del decreto-legge 9
ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n. 290, il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente: «1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d’intesa con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la
Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il
Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo
integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con
la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella
produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e
smaltimento e contiene l’indicazione del numero e della rispettiva capacità
produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma
il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile nonche’ del concorso delle
amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli
obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilità del
ciclo dei rifiuti, l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di
trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria.
Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse
disponibili per la gestione commissariale, l’individuazione di siti idonei per
la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di
almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai
fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione
organica stabilizzata di qualita». Art. 10. 1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Da Cittadinolex.it |
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