Per la mancanza del formulario di identificazione
di rifiuti pericolosi come è noto si ravvisano le violazioni degli articoli
1593 e 258 D. Lgs. 152/2006 e 483 c.p. Al riguardo gradirei conoscere se è
corretto redigere il normale verbale di contestazione Mod. 352 ed allegare una
copia dello stesso all’informativa di notizia di reato, oppure sarebbe più
corretto redigere una dettagliata annotazione di servizio con allegati i
relativi atti di P.G.?
E-mail: Foggia (FG)
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(ASAPS) L’articolo 258, comma
4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prescrive che "Chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193
ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento
euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso
di trasporto di rifiuti pericolosi.....omissis.....". § Verbale di sequestro penale
del veicolo e dei rifiuti pericolosi; § Verbale di identificazione,
elezione domicilio e nomina difensore del conducente del veicolo; § Verbale di spontanee
dichiarazioni rese dal conducente del veicolo; § Possibilmente produrre una
serie di fotogrammi dei rifiuti trasportati. Successivamente argomentare il tutto con una dettagliata annotazione per
poi procedere con la notizia di reato redatta ai sensi dell’articolo 483 C.P.
ed indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove
ha avuto inizio il trasporto. (ASAPS) |
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