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Corte di Cassazione 11/01/2008

Giurisprudenza di legittimità - Resisistenza a pubblico ufficiale - Elemento oggettivo - Violenza o minaccia - Fuga - All’intimazione dell’alt - Configurabilità del reato - Fattispecie in tema di conducente di ciclomotore

(Casa. Pen., sez. VI, 1° ottobre 2007, n. 35826)
Ad integrare l’elemento materiale del reato di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violazione e la minaccia cosidetta impropria che comprende ogni comportamento idoneo ad impedire, ostacolare o frustrare l’esplicazione della pubblica funzione. Pertanto, configura tale reato la condotta del conducente di un ciclomotore che, non fermandosi all’alt intimatogli dai carabinieri, fugge percorrendo ad alta velocità le strette vie del centro storico, determinando così una situazione di generale pericolo e una minaccia indiretta alla regolare esplicazione della pubblica funzione.



 



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sezione VI, 1° OTTOBRE 2007. N. 35826




Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Avverso la sentenza 28 ottobre 2005 del Gip del tribunale di Palermo, che disattendendo la richiesta di emissione di decreto penale, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.G.F. , in ordine al reato di cui all’art. 337c.p. (commesso il14/8/2005), perché il fatto non sussiste, ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale, deducendo l’erronea applicazione della legge penale.

La Corte d’Appello di Palermo, con ordinanza 17/11/2006, qualificata correttamente l’impugnazione come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti a questa Suprema Corte per competenza.

Il ricorso è fondato.

L’addebito mosso all’imputato è di non aver ottemperato, mentre era alla guida del suo ciclomotore, all’alt intimatogli dai Carabinieri con paletta d’ordinanza e di essersi dato a precipitosa fuga ad altissima velocità per le strade strette del centro storico, ponendo così in pericolo l’incolumità dei militari e dei terzi utenti della strada.

Il giudice a quo ha ritenuto di non ravvisare in tale condotta gli estremi della resistenza, non avendo l’imputato posto in essere alcuna «attività minacciosa o violenta all’indirizzo dei militari operanti per opporsi a costoro mentre compivano un atto dell’ufficio»; ha aggiunto inoltre che si sarebbe dovuto pervenire ad opposta conclusione «ove l’imputato per forzare il posto di blocco avesse diretto il veicolo contro i CC. Che intendevano fermarlo».

Tali argomenti, come rilevato dal P.M. ricorrente, non fanno buon governo della norma incriminatrice di cui all’art. 337, c.p., la quale non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il pubblico ufficiale.

Ed invero, ad integrare l’elemento materiale del delitto in esame è sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende, nella sua lata accezione, ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l’esplicazione della pubblica funzione, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all’attività del pubblico ufficiale.

Con particolare riferimento alla fuga, è vero che questa, considerata in astratto, può non trascendere i limiti del comportamento passivo e, quindi, non integrare il delitto di resistenza. Ma sicuramente lo integra quando essa, come sempre essere accaduto nel caso di specie, si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito d’interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio. Il L.G. , infatti, non fermandosi all’alt intimatogli, si dette alla fuga percorrendo ad alta velocità le strette vie del centro storico di Palermo, frequentate da molta gente, e determinando così una situazione di generale pericolo, concretizzatasi in una minaccia indiretta che ostacolò la regolare esplicazione della pubblica funzione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, perché, alla luce di quanto innanzi esposto, riesamini il caso.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma il 17/5/2007.

 

Depositata in Cancelleria il 1° ottobre 2007

Venerdì, 11 Gennaio 2008
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