Nel procedimento in opposizione a sanzione amministrativa,
rileva, ai fini dell’accertamento della responsabilità del contravvenzionato,
la configurabilità o meno dell’elemento psicologico. Lo
ha precisato il Giudice di Pace di Frosinone, chiamato a pronunciarsi sulla
legittimità di una sanzione elevata nei confronti di una frusinate che,
versando in errore, circolava in ZTL, durante il blocco totale domenicale. La
ricorrente lamentava di aver appreso dai giornali, un orario di blocco del
traffico (15:00/18:00), diverso, rispetto a quello effettivamente disposto dal
Sindaco (15:00/18:30), esibendo altresì in giudizio, la prova dell’errore di
stampa. Il
Giudice, dopo succinta discussione del legale, accoglieva il ricorso. Nella
commissione dell’illecito, infatti, il giudice di merito, non deve valutare la
legittimità dell’atto amministrativo ma la legittimità della pretesa
sanzionatoria, valutando, come nel caso, la configurabilità o meno
dell’elemento psicologico del dolo e della colpa.
Giudice di Pace Frosinone Sentenza 15 ottobre 2007, n. 1059
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI
FROSINONE
Il Giudice di Pace di
Frosinone, dott.ssa Giulia Franco,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella
causa iscritta al n. 741 R.A.C. dell’anno 2007 Promossa
da B.L.
elettivamente domiciliata in Ceccano (Fr), via S. Francesco n. 59 presso lo
studio del dott. Dario Simonelli che la rappresenta e difende in virtù di
delega a margine del ricorso introduttivo, -
ricorrente -
CONTRO
Comune
di Frosinone, in persona del Sindaco p.t. -resistente
contumace- OGGETTO:
opposizione a sanzione amministrativa CONCLUSIONI:
ricorrente, previa dichiarazione di illegittimità del verbale in epigrafe
indicato, accogliere il ricorso proposto e per l’effetto annullare il verbale
n. 15567 del 16.01.2007, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
tempestivo ricorso depositato in data 28.03.2007, B.L. proponeva opposizione
avverso il verbale n. 15767 redatto dalla Polizia Municipale di Frosinone in
data 28.01.2007 per presunta violazione dell’art. 7 e 1/b e 13 del C.d.S.
poiché: “circolava alla guida del suddetto veicolo violando l’ordinanza
sindacale n. 542 del 11.01.2007 – blocco totale domenicale". Deduceva
in fatto il ricorrente che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al
verbale è stata indotta in errore da quanto pubblicato sul quotidiano “Il
Messaggero” cronaca di Frosinone, che in prima pagina, nel numero del
27.01.2007, riferendosi al blocco totale del traffico, così commentava: “dalle
09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 all’interno della ZTL.” Nessuno
si costituiva per parte resistente. All’udienza
di prima comparizione, l’opponente, riportandosi al ricorso, ne chiedeva
l’accoglimento. Il
Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la decideva dando lettura
del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il
Giudice di Pace, letti gli atti di causa richiamati, rileva che la domanda di
parte ricorrente è sufficientemente provata e pertanto và accolta. Dalla
documentazione versata in atti, si evince che nelle circostanze di tempo e di
luogo di cui al verbale, la ricorrente è stata indotta in errore da quanto
pubblicato sul quotidiano il Messaggero,cronaca di Frosinone, che in prima
pagina, nel numero del 27.01.2007, riferendosi al blocco totale del traffico,
così commentava: “dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 all’interno
della ZTL”. La
Giurisprudenza è concorde nel ritenere che nel giudizio di
opposizione, il giudicante, non deve valutare la legittimità dell’atto
amministrativo, ma la legittimità della pretesa sanzionatoria, e quindi deve
giudicare sulla responsabilità dell’opponente che và dimostrata in giudizio. Di
conseguenza vi è un notevole alleggerimento della posizione probatoria
dell’opponente, a costui è sufficiente fare opposizione ed accollare alla P.A.
ed al Giudice, l’onere della prova. Incombe
dunque alla P.A. nella sua veste sostanziale di attrice, dimostrare la
fondatezza della sua pretesa, dinanzi all’opposizione del ricorrente. Orbene,
nel caso specifico, la P.A.
non ha fornito alcuna prova contraria né ha contestato le deduzioni del ricorrente.
Per di più la recente giurisprudenza è costante nel ritenere (cfr. Cass. Civ.
31 ottobre 2005 n. 21188) che il giudice di merito deve valutare la
configurabilità o meno dell’elemento psicologico del dolo e della colpa nella
commissione dell’illecito, previsto in generale dall’art. 3 della L. 689/81, e
quindi la conoscenza e la conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, dei
presupposti di fatto dell’illecito. Orbene nel caso di specie, viene meno a
parere di questo giudice, l’elemento psicologico del dolo e della colpa. Ne
consegue che, non potendo ritenersi provata la responsabilità dell’opponente,
ai sensi dell’art. 23 L.
689/81, l’opposizione va accolta ed annullato il verbale. L’accoglimento del
presente motivo è assorbente rispetto agli altri.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, dott.ssa Giulia Franco, nella causa promossa da
B.L. contro il Comune di Frosinone, iscritta al n. 741/07 definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla il verbale opposto.
Spese compensate.
Frosinone, lì 15.10.2007 Il Giudice di Pace
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