N. 254/03 REG.DEC.
N 1631 REG.RIC.
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 1631 del 2002, proposto dai sigg. G. F. e F. M.,
rappresentati e difesi dall’avv. L. G., ed elettivamente domiciliati presso la
Segreteria del Consiglio di Stato, contro il Comune di Reggio Emilia,
rappresentato e difeso dall’avv. Santo Gnoni e con lui elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Gian Marco Grez, in Roma, lungotevere
Flaminio n. 46, per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 42, pubblicata il
24 gennaio 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte suindicata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’undici giugno 2002, il
consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso n. 1631 del 2002 è stato notificato il 26 febbraio 2002 e depositato
il 28 febbraio. È chiesta la riforma della sentenza del T.A.R. di Parma, n. 42
del 2002, nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento della
richiesta di pagamento di lire settantamila, da parte del Comune intimato, a
titolo di tariffa per l’accesso ai documenti, relativi ad accertamenti di
polizia stradale eseguiti dai vigili del Comune medesimo. Viene lamentato che
il primo giudice ha omesso di pronunciarsi su parte dei motivi dedotti col
ricorso, che vengono riproposti sinteticamente.
Il Comune di Reggio Emilia si è costituito il 30 maggio 2002 ed ha opposto, con
analitiche argomentazioni, l’infondatezza dell’appello. All’udienza dell’undici
giugno 2002, il ricorso è stato chiamato per la discussione ed è stato
trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. I due ricorrenti avevano chiesto informazioni e copia degli atti relativi ai
rilievi, fatti dalla polizia municipale di Reggio Emilia, per un incidente
stradale.
Il ricorso, poi proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, era
inteso all’accesso a taluni documenti. Si è chiesto, nel contempo, anche
l’annullamento del provvedimento col quale si richiedeva il pagamento della
somma di lire settantamila, per il costo del servizio, e della deliberazione
della giunta comunale del 21 marzo 2001, con la quale è stata stabilita la
tariffa suddetta.
2. Il primo giudice ha accolto il ricorso avverso la limitazione del diritto di
accesso. Ha respinto, invece, l’impugnazione connessa, considerando che:
2.1. l’art. 4 del regolamento comunale per l’esercizio del diritto d’accesso
agli atti amministrativi dispone che le tariffe, relative al rimborso del costo
di riproduzione e ricerca, sono fissate con deliberazione della giunta
comunale;
2.2. la deliberazione n. 300 del 18 dicembre 2001 (recte n. 62 del 21 marzo
2001) della giunta ha fissato in lire settantamila "la somma dovuta per
l’accesso agli atti relativi agli incidenti stradali" (recte: "per il
rilascio di copia degli atti inseriti nel fascicolo relativo ad incidente
stradale, senza planimetria e schizzo");
2.3. la somma tiene conto dei costi diretti e indiretti di predisposizione
degli atti, considerato anche quello sostenuto per il personale e la
strumentazione.
Da ciò, il Tribunale Amministrativo Regionale ha tratto la conclusione che la
somma richiesta non costituisce una tariffa per un servizio reso, ma un costo
di riproduzione che "tiene conto di tutto quanto necessario per la riproduzione e non soltanto del costo della
carta da fotocopia";
2.4. la scelta di determinare il costo in tal modo non è incongrua ed è
rispettosa dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 241.
3.1. Alla luce delle precisazioni ora fatte, va, in primo luogo, disattesa la
premessa degli appellanti, i quali criticano la decisione perché avrebbe omesso
di pronunciarsi "su buona parte dei motivi del ricorso". Invero, non
occorre un esame esplicito ed analitico di tutte le censure dedotte, quando gli
argomenti svolti nella decisione dell’organo giurisdizionale dimostrano
l’intrinseca infondatezza delle singole doglianze dedotte.
Il T.A.R. ha ritenuto non viziata da irragionevolezza, né da violazione di legge la deliberazione di giunta che ha
fissato la tariffa contestata. Ciò comporta l’inattendibilità di tutte le varie
figure sintomatiche di eccesso di potere, denunciate col ricorso introduttivo,
senza che il giudice sia tenuto ad enumerarle ed a disattenderle
analiticamente, ma senza un’effettiva esigenza logica di motivazione.
3.2. Ciò posto, è tuttavia da rilevare che non appare persuasivo il passaggio
logico seguito dal T.A.R., per escludere che il Comune abbia stabilito una
tariffa, vale a dire un corrispettivo per i servizi eseguiti dalla polizia
municipale. Ciò comporta che la decisione deve essere emendata per la sua
motivazione, fermo, però, il dispositivo di reiezione. 3.2.1. Innanzi tutto,
l’art. 4 del regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso,
esibito in giudizio, assicura, al comma 1, la gratuità dei diritti di
informazione, di visione degli atti e di accesso alle strutture ed ai servizi.
Se dei documenti si vogliano ottenere copie, dispone che è dovuto il rimborso
dei costi di riproduzione e ricerca. Demanda, infine, (comma 4) ad apposite
deliberazioni di giunta la determinazione della "tariffa relativa".
Si tratta, palesemente, di una formula generica, che lascia all’organo
deliberante la valutazione del costo del servizio svolto dal Comune da
"riversare" su chi richiede copia degli atti. Si possono, infatti,
verificare le situazioni più varie: da quelle riguardanti atti che il comune
debba formare istituzionalmente, per i fini che concretamente persegue, ai casi
nei quali un servizio sia svolto nell’interesse esclusivo o prevalente dei
privati.
3.2.2. Gli artt. 11 e 12 del codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n.
285) definiscono i servizi di polizia stradale e stabiliscono quali organi sono
competenti a svolgerli. I servizi sono, di certo, svolti nell’interesse
generale. Fra di essi rientrano, ex art. 11, comma 1, lett. b), quelli di
rilevazione degli incidenti stradali, per gli aspetti di carattere penale che
possono rivestire, nonché per gli aspetti connessi con l’ordinato svolgimento
del traffico, la cura dei quali è demandata alla polizia municipale.
Il comma 4 dell’art. 11 consente che qualsiasi soggetto interessato possa
ottenere, dagli organi di polizia, le informazioni acquisite relativamente alle
modalità di un incidente ed ai dati relativi alle parti, e quindi, presumibilmente,
anche agli eventuali testimoni, nonché alla copertura assicurativa dei veicoli
ed ai loro dati identificativi. Si tratta, perciò, di un servizio svolto anche nell’interesse dei privati. Ed anzi,
quando non vi siano conseguenze di
rilievo penale, esclusivamente o prevalentemente nell’interesse di questi.
3.2.3. In via generale, si può quindi riconoscere che è legittimo che chi
fruisce di tale servizio sia chiamato a concorrere alle spese necessarie per espletarlo. L’Amministrazione può, dunque,
stabilire, per chi ne fruisce, una tariffa, vale a dire un corrispettivo del
servizio che essa presta. È, perciò, riduttivo, e deriva da un’impostazione
logico-giuridica non condivisibile, valutare la prestazione data da un comune
in ordine a quanto i suoi agenti hanno rilevato per un incidente stradale, in
termini, o in soli termini, di costo di riproduzione degli atti di cui si
chiedono copie. Invero, lo stesso art. 25 della citata legge n. 241 del 1990,
dispone che siano salvi anche i "diritti", cioè i corrispettivi
"di ricerca e di visura" e, dunque, delle attività necessarie e
strumentali a quelle di mera riproduzione in copia dei documenti posseduti
dall’amministrazione. A monte di questi documenti vi è l’attività compiuta per
la loro formazione e l’onere per questo servizio sopportato.
3.3. Le precisazioni e gli approfondimenti che precedono consentono di
concludere: che non hanno pregio le censure che si basano sul solo presupposto
della rimborsabilità del costo di riproduzione in copia dei documenti richiesti
dagli appellanti e che, in ordine a questo erroneo presupposto, lamentano
ingiustizia manifesta, contraddittorietà di atti e disparità di trattamento,
travisamento, erronea valutazione dei fatti ed illogicità della motivazione, inosservanza di circolari e mancanza di
idonei parametri di riferimento, violazione dell’art. 25 della legge n. 241 del
1990 (primo, secondo, terzo, sesto settimo ed ottavo motivo dell’appello); che
non sono ugualmente da condividere le doglianze , di cui al quarto, al quinto
ed al nono motivo, sia perché si tratta, nella specie, di un servizio espletato nei confronti dei
privati, e quindi da coprire con proventi tariffari (quarto motivo), sia perché l’aumento recato dalla
deliberazione di giunta del 2 marzo 2001 non doveva commisurarsi al solo valore
delle fotocopie dei documenti (quinto e nono motivo).
3.4. Va, infine, dichiarata inammissibile, per difetto d’interesse, la decima
censura.
Con essa si critica la decisione di primo grado, perché cita la deliberazione di
giunta n. 300 del 2001, come fonte della tariffa contestata.
Si tratta di un mero errore di citazione, sopra rilevato (par. 2.2), che non
muta le conclusioni che si sono raggiunte.
4. L’appello va, di conseguenza, rigettato. Le spese possono essere compensate.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), nella camera di consiglio dell’undici giugno 2002, con l’intervento
dei Signori:
A. Q. | Presidente | G. F. | Consigliere
| G. Z. | Consigliere
| F. D’O. | Consigliere
| C. M. | Consigliere
| L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE |
| f.to G.
F. | f.to A.Q
| IL
SEGRETARIO
|
| f.to F.
C.
| F. C. |
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il 22 gennaio 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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