Patente - Revoca e sospensione - Sospensione Reati
implicanti la sanzione accessoria della sospensione della patente -
Sospensione cautelare disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma
secondo, codice della strada - Opposizione - Controllo del giudice civile -
Estensione - Sussistenza di "fondati elementi di una evidente
responsabilità - Verifica - Necessità - Valutazione del giudice penale
sulla responsabilità per il reato - Diversità - Sussistenza. L’art. 223, comma secondo, del codice della strada, nello stabilire che, in caso di reati per i
quali è prevista la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida, il prefetto può disporre la
sospensione provvisoria di quest’ultima, subordina l’adozione di tale misura
alla sussistenza di «fondati elementi di una evidente responsabilità». Ne
consegue che il giudice civile investito dell’opposizione avverso il
provvedimento cautelare prefettizio ai sensi degli artt. 223, comma quinto, e 205 del codice della
strada, deve verificare anche la presenza del suddetto presupposto, compiendo,
a tal fine, una valutazione diversa da quella che compete al giudice penale,
chiamato a statuire sulla responsabilità per il reato cui consegue la sanzione
accessoria da determinare in via definitiva. (Fattispecie nella quale la
Prefettura ricorrente aveva lamentato che il giudice dell’opposizione,
nell’accogliere la stessa, non avesse tenuto conto dell’avvenuta emissione nei
confronti dell’opponente di un decreto penale di condanna divenuto definitivo
per il reato cui conseguiva la sanzione accessoria in parola, senza tuttavia
allegare che la relativa questione fosse stata prospettata a detto giudice.
Nell’enunciare il principio in massima, la S.C. ha rilevato che solo la
precisa deduzione del contenuto del decreto penale di condanna, con
l’indicazione degli elementi dai quali il giudice penale aveva desunto la
responsabilità del trasgressore e dell’evidenza di essi, avrebbe imposto al
tribunale civile l’esame di circostanze da questo non rilevate). (Nuovo C.S., art. 205;
nuovo C.S., art. 223; nuovo C.S., art. 224; L. 24 novembre 1981, n. 689., art.
22). |
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