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Massime di giurisprudenza - Patente - Revoca e sospensione - Sospensione Reati implicanti la sanzione accessoria della sospensione della patente - Sospensione cautelare disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma secondo, codice della strada...

(Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2335)

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione ­Reati implicanti la sanzione accessoria della so­spensione della patente - Sospensione cautela­re disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma secondo, codice della strada - Opposi­zione - Controllo del giudice civile - Estensione - Sussistenza di "fondati elementi di una eviden­te responsabilità - Verifica - Necessità - Valu­tazione del giudice penale sulla responsabilità per il reato - Diversità - Sussistenza.

L’art. 223, comma secondo, del codice della strada, nello stabilire che, in caso di reati per i quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il prefetto può disporre la sospensione provvisoria di quest’ultima, subordina l’adozione di tale misura alla sussistenza di «fon­dati elementi di una evidente responsabilità». Ne consegue che il giudice civile investito dell’opposi­zione avverso il provvedimento cautelare prefettizio ai sensi degli artt. 223, comma quinto, e 205 del co­dice della strada, deve verificare anche la presenza del suddetto presupposto, compiendo, a tal fine, una valutazione diversa da quella che compete al giu­dice penale, chiamato a statuire sulla responsabilità per il reato cui consegue la sanzione accessoria da determinare in via definitiva. (Fattispecie nella quale la Prefettura ricorrente aveva lamentato che il giudice dell’opposizione, nell’accogliere la stes­sa, non avesse tenuto conto dell’avvenuta emissione nei confronti dell’opponente di un decreto penale di condanna divenuto definitivo per il reato cui con­seguiva la sanzione accessoria in parola, senza tut­tavia allegare che la relativa questione fosse stata prospettata a detto giudice. Nell’enunciare il prin­cipio in massima, la S.C. ha rilevato che solo la pre­cisa deduzione del contenuto del decreto penale di condanna, con l’indicazione degli elementi dai qua­li il giudice penale aveva desunto la responsabilità del trasgressore e dell’evidenza di essi, avrebbe im­posto al tribunale civile l’esame di circostanze da questo non rilevate). (Nuovo C.S., art. 205; nuovo C.S., art. 223; nuovo C.S., art. 224; L. 24 novembre 1981, n. 689., art. 22).

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Lunedì, 14 Gennaio 2008
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