In
relazione ai chiarimenti richiesti da alcuni UU.PP. in merito alla tempistica
prevista dalla Finanziaria 2007 (art. 1, commi 226 e 227) per le radiazioni, si
ribadiscono le disposizioni già impartite che prevedono la demolizione entro 15
giorni dalla consegna del nuovo veicolo. Pertanto,
diversamente da quanto asserito da alcune associazioni di categoria, si
conferma che non sussiste alcun obbligo di richiedere la radiazione al PRA
entro il 31 dicembre 2007 se il veicolo nuovo non è stato consegnato, come
ribadito dal Ministero Economia e Finanze con la nota prot. n. 29987 del 20
u.s. In
tale nota, si ribadisce che, con lo stesso criterio adottato per gli
ecoincentivi 2002/03, non è possibile sanare ex post le formalità presentate
senza documentazione, nei tempi previsti nella nota MEF n. 1376 del 13 febbraio
2007 IL
DIRIGENTE Carla Carrera |
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