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Coraggio - archivio Asaps Poche parole per introdurre la sentenza che si allega e
che riveste un importante ruolo sotto plurimi profili. Non si può, infatti, circoscrivere la portata e
l’effettività della stessa, solamente soffermandosi sul tema degli
stupefacenti, o per meglio dire, sull’istituto e sul reato di induzione o di
proselitismo all’uso di stupefacenti, strictu sensu, argomenti peraltro, gia di
per sé tutt’altro che marginali. Fermarsi, però, al citato dato ermeneutico, significherebbe
fornire una visione del tutto monocola del problema che il processo in
questione e la sentenza pronunziata dal Tribunale Monocratico di Rovereto
hanno, in realtà affrontato e risolto. L’aspetto che balza all’evidenza come rilevante e decisivo
è particolarmente ricco e di grande respiro, attenendo alla definizione degli
spazi di fatto e diritto entro i quali si configura e perfeziona l’esercizio
della libertà di pensiero del singolo o della collettività. La tematica degli stupefacenti e l’annoso
conflitto/confronto sugli effetti (negativi o positivi) della cannabis vanno
considerati solo interinali strumenti di detonazione della necessità di
sancire, sempre e comunque, la reale ampiezza del diritto alla libertà di
pensiero, espressione e comunicazione. Sciolto, infatti, tale nodo preliminare, appare evidente
come si possa identificare il crinale, lo spartiacque, fra la condotta
illecita, integrante la violazione dell’art. 82 dpr 309/90 ed il comportamento
che, invece, rientri nei parametri di liceità normativa. In maniera estremamente corretta (si potrebbe dire,
utilizzando un termine ultroneo al diritto, “laica”) il Tribunale esula da
considerazioni di natura strettamente etiche o, più semplicemente, morali. Il giudicante, in sentenza, non indulge, infatti, in
moralismi di maniera, rifiutando con grande rigore e nettezza di scendere su di
un piano valutativo, che risulti differente da quello strettamente giuridico e
prendendo senza deroghe, come cardine basilare, da cui muovere il proprio articolato
ragionamento, l’art. 21 della Costituzione, che è il paradigma ermeneutico per
qualsiasi considerazione sul tema. La sentenza, quindi, con puntualità, tratteggia e
definisce il rapporto che intercorre fra l’art. 82 dpr 309/90 ed il citato art.
21 Cost., per poter pervenire all’identificazione dell’effettiva condotta che
assume rilievo penalistico. Significativo è, infatti, il passaggio nel quale si
sostiene che “L’unica interpretazione costituzionalmente orientata di
tali disposizioni (peraltro fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità)
è nel senso che assumono penale rilevanza tutte quelle manifestazioni (verbali,
scritte, comportamentali) che appaiono oggettivamente dirette a fornire
consigli o indicazioni sull’uso o a convincere altri o ancora a far si che il
destinatario della comunicazione sia portato ad accettare come valore positivo
ed a praticare l’utilizzo di stupefacenti; una lettura più ampia si
risolverebbe nel ritenere illecita in radice qualsiasi manifestazione di
pensiero circa la non dannosità (o la limitata dannosità) dell’uso, anche come
mera affermazione di principio,e finirebbe con il confliggere irrimediabilmente
con il canone dettato dall’art. 21 della Costituzione”. Del tutto condivisibile appare, inoltre, il giudizio di
irrilevanza della condivisibilità o meno dell’opinione che il singolo partecipe
al forum manifesti in tale contesto (con riferimento alle tematiche concernenti
l’uso di stupefacenti o la coltivazione di piante destinate alla produzione a
fini personali di tale sostanza). Appare, così evidente, la salvaguardia dell’autonomia del
giudizio strettamente giuridico, rispetto a quello puramente etico, nel momento
in cui si considera una posizione interpretativa od un’opinione che si soffermi
(ed affermi) sulla non nocività dell’assunzione di specifiche sostanze
stupefacenti, quale può essere ad esempio la cannabis. E’ gioco forza rimarcare, poi, un diritto del singolo che
può e deve essere assimilato allo specifico diritto di cronaca, proprio del
giornalista, laddove sia percepibile la sussistenza del parametro dell’utilità
sociale alla diffusione della opinione. E’, inoltre, evidente che anche la forma, con la quale la
posizione personale del singolo si esprime, assume una valenza significativa ed
importante, dovendosi ritenere anche in questo ambito – seppur implicitamente e
de relato - operativo l’istituto della continenza del fatto narrato o
rappresentato. Esemplificativamente non è revocabile in dubbio che, nella
fattispecie, concreta, i messaggi contenuti nel forum incriminato fossero
improntati alla volontà di dare corso ad un confronto fra posizioni, spesso tra
loro differenti, in ordine alla coltivazione ed all’uso terapeutico e non della
cannabis. Il confronto ideologico, che veniva svolto dagli utenti
sotto l’egida di un moderatore, previo accesso in zone del sito che
presupponevano una registrazione, una volta letta un finestra popup contenente
avvertenze di carattere giuridico, si sosteneva, comunque, anche sulla base di
cognizioni e considerazioni di carattere scientifico, che miravano a non
banalizzare la trattazione delle tematiche in oggetto. D’altronde la stessa sentenza individua la sussistenza del
carattere di offensività della fattispecie penale di cui all’art. 82 dpr
309/90, solo quando si percepisca dalla condotta incriminata un’oggettiva
connotazione dell’uso di suggerimenti, o di consigli che concernano sia la
coltivazione che l’assunzione, “indicazioni e quant’altro denoti che la
condotta è posta in essere per determinare o convincere altre persone, ancorché
tale finalità non venga in concreto a realizzarsi”. Rapportando il ragionamento al caso concreto, va osservato
che non è stata, quindi, ravvisata alcuna forma di immotivata o smodata
esaltazione di condotte illecite, come, invece, avvenuto in altre situazioni,
risolte con decisioni del tutto opposte a quella in commento. Quelli sin qui sottolineati appaiono, dunque, i limiti
oggettivi all’estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero
prevista dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Si legge testualmente,
infatti, che la libertà di espress La sentenza del Tribunale di Rovereto si pone, dunque,
come naturale continuità dell’unico importante precedente in materia,
costituito dalla nota e datata sentenza della Sez. VI, 5 Marzo 2001, n. 16041,
Gobbi e Gobbi e altri, Riv. Pen., 2001, 637. In tale occasione, il giudice di legittimità ha precisato
che “Non costituisce condotta idonea ad integrare il reato di cui
all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 (istigazione all’uso di sostanze
stupefacenti) quella di chi, mediante volantinaggio, propagandi la "non
nocività" di sostanze quali, nella specie, "hashish e marijuana"
con ciò implicitamente contestando l’inclusione, posta dal legislatore, di
queste ultime sostanze fra quelle stupefacenti; infatti la mera critica della
legislazione vigente e la diffusione di una sensibilità culturale volta alla
"deletio legis" non integrano una forma di istigazione penalmente
rilevante, ma costituiscono espressione della libertà di manifestazione del
pensiero”. * Avvocato in Rimini e consulente Asaps ** ** ** SENT. N. 300/07 TRIBUNALE DI ROVERETO In nome del
Popolo Italiano
Il
Giudice Dott. Ettore Di Fazio all’udienza di data 11 ottobre 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente
SENTENZA nei confronti di Libero – assente
IMPUTATO Del reato p. e p. dall’art. 82 D.P.R.
309/90, perché creava e gestiva in prima persona il dominio internet
“semini.it” e il sito internet www.semini.it, con i quali, fingendo finalità di
collezionismo, pubblicizzava, inrealtà e vendeva semi di cannabis indica di
vari tipi e qualità, altresì creava e gestiva in prima persona il dominio
“mariuana.it” e il sito www.mariuana.it con i quali diffondeva consigli
su come utilizzare i semi di cannabis indica per la coltivazione di piante di
mariuana e hashish peraltro inneggiando all’uso di tali sostanze stupefacenti;
inoltre creava e gestiva in prima persona il sito http://shop.mariuana.it
con il quale pubblicizzava e vendeva sofisticate attrezzature per la
coltivazione di piante di cannabis indica, infine creava e gestiva in prima
persona il forum di discussione attivo all’interno del sito www.mariuana.it
attraverso il quale numerosi utenti collegati in rete da tutta Italia si
scambiavano consigli, immagini ed esperienze relative alle loro coltivazioni di
piante di cannabis indica; in tale modo ponendo in essere un’attività pubblica
di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, nonché di fornitura
di semi, attrezzature utili alla loro coltivazione, in tal modo inducendo
all’uso illecito di mariuana e hashish gli utenti dei menzionati siti internet
e gli acquirenti dei prodotti da lui commercializzati. FATTO E
DIRITTO
Tratto a giudizio per rispondere del
reato ascritto compariva innanzi a questo giudice F.M.; dato ingresso
all’istruttoria dibattimentale venivano prodotti documenti ed escussi i testi
Ag.ti Polstato Monscalco e Ciccorelli, Isp.Polstato Cicatiello e Martinuz.
All’esito il P.M. e la difesa concludevano come da pv d’udienza. ● nel sito Semini.it. riconducibile all’imputato, erano illustrati e
posti in vendita vari tipi di semi di cannabis indica, senza indicazioni o
consigli per la relativa coltivazione; ● nel sito Mariuana.it., parimenti riconducibile all’imputato, oltre
all’illustrazione delle proprietà della cannabis ed alle indicazioni dei
contributi scientifici e giuridici connessi erano posti in vendita numerosi
oggetti, tra cui strumenti per la coltivazione, termometri, materiale per a
realizzazione di serre e gadgets sempre riconducibili alla materia; ● nello stesso sito era attivo un forum nel cui ambito, previa
registrazione, i vari interlocutori si cambiavano idee ed opinioni anche
sull’uso di sostanze derivate dalla cannabis; ● l’attività del Forum era regolata da moderatori, tra i quali a
volte lo stesso F.; ● attraverso appositi link era possibile passare dal sito Semini al
sito Mariuana. Sulla struttura del sito Mariuana.it ha
riferito il teste Martinuz, il quale ha dichiarato che: ● mentre l’accesso al sito era libero, l’accesso al forum era
possibile solo previa registrazione; ● l’home page del sito aveva un contenuto solo informativo e
conteneva estratti di riviste ed articoli in materia di derivati della
cannabis; ● il forum era diviso in sezioni in ciascuna delle quali era
possibile, previa registrazione, intervenire e manifestare le proprie opinioni; ● l’intervento del moderatore sulla singola sezione non era di tipo
preventivo ma solo successivo. Si tratta, a questo punto, di
verificare se attraverso le attività riconducibili ai siti internet sopa
indicati venissero svolte attività illecite. P.Q.M-
Visto l’art. 530 c.p.p. Il Giudice
Dr. Ettodi Di FAzio |
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