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Giurisprudenza 15/01/2008

Giurisprudenza da il Centauro

a cura di Franco Corvino

Patente - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del D.L.vo n. 285/1992, nella parte in cui stabilisce che i punti da decurtare, per ogni singola violazione, siano raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente.
(Corte Costituzionale, ord. 9 marzo 2007, n. 71) [RIV-0706P625]


 Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Sussistenza - Onere della prova Produzione di certificato medico risalente ad un anno prima - Sufficienza - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 176 c.s. (per aver circolato nella corsia d’emergenza), per accertare la sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità previste dall’art. 4 L. n. 689/8/, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale: per quanto concerne lo stato di necessità, all’articolo 54 C.p. Ove il ricorrente deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente reale o putativa è su di lui che grava l’onere di provarne la sussistenza: non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza dello stato di necessità non ritenendolo convenientemente documentato dato che il ricorrente aveva prodotto un certificato medico risalente ad un anno prima, attestante una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale).
(Cass. Civ., Sez. II, 26 marzo 2007, n. 7357) [RIV-0706P631]


 Frode in assicurazione - Polizza e contrassegno Falsificazione integrale - Configurabilità del reato - Esclusione - Falsità in scrittura privata Configurabilità - Sussistenza.
In tema di reato di frode in assicurazione (art. 642 c.p.), l’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l’instaurazione del rapporto tra l’autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l’azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice predetta. La condotta di falsificazione del contrassegno e della polizza può integrare la fattispecie di cui all’art. 485 C.p.
(Cass. Pen., Sez. II, 22 marzo 2007, n. 12210) [RIV-0706P632]


 Dispositivi di sicurezza - Cintura - Mancato uso Persona trasportata - Sanzione pecuniaria e detrazione dei punti dalla patente - Applicabilità Esclusione - Applicazione della sola sanzione pecuniaria.
Il passeggero risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria e non anche con la detrazione dei punti della patente. (Sulla base di questo principio la S.C. ha accolto l’opposizione e annullato il verbale di accertamento elevato dai Carabinieri limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria della sottrazione dei punti).
(Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2007, n. 6402) [RIV-0706P633]


 Strade - Cartelli pubblicitari - Collocamento - Autorizzazione - Mancanza - Istituto del silenzioassenso - Applicabilità - Esclusione.
L’istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all’incolumità pubblica. Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell’art. 23 codice della strada, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione.
(Cass. Civ. Sez. II, 1 marzo 2007, n. 4896) [RIV-0706P634]


 Assicurazione obbligatoria - Certificato di assicurazione e contrassegno - Guida di ciclomotore con fotocopia del contrassegno originale - Conseguenze.
Le disposizioni di cui all’art. 97 del codice della strada, relative alle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori, mirano a garantire il valore certificatorio del contrassegno di identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati e, a un tempo, di consentire agli addetti al controllo della circolazione l’immediato riscontro dei dati di identificazione del veicolo; ne consegue che sussiste la violazione dell’art. 97 codice della strada nel caso in cui venga posto in circolazione un ciclomotore che rechi, in luogo del contrassegno originale, una copia fotostatico.
(Cass. Civ., Sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4387) [RIV-0706P65]


 Strade - Cartelli pubblicitari - Collocazione - Autorizzazione - Mancanza - Collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione - Configurabilità - Presentazione dell’istanza di autorizzazione e mancata pronuncia da parte dell’ente proprietario - Rilevanza - Esclusione.
In tema di violazione dell’art. 23, commi 4 e 11, Codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di cartelli e di altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada, è irrilevante, ai fini della sussistenza dell’illecito, che l’interessato abbia avanzato istanza di autorizzazione e che sulla stessa l’ente proprietario non si sia pronunciato nei sessanta giorni successivi, dal momento che il suddetto termine, previsto dall’art. 53, comma 5, del regolamento al Codice della strada, non è perentorio ed esso non risulta incluso nell’elenco di cui alla tabella B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, che, in attuazione dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, contempla i casi in cui il silenzio sulla domanda di rilascio di una autorizzazione amministrativa produce gli effetti del suo accoglimento.
(Cass. Civ. Sez. II, 27 novembre 2006, n. 25165) [RIV-0706P647] 

da Il Centauro n.117


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Martedì, 15 Gennaio 2008
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