(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
…..
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna il Comune di Ravenna per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei patiti il 21.5.91
allorquando, mentre percorreva a bordo di un ciclomotore la via Antico Squero
in Ravenna e si apprestava a svoltare a sinistra, la ruota anteriore del mezzo
si infilava nella rotaia di un binario che in quel punto tagliava la strada,
provocando la sua caduta in conseguenza della quale riportava lesioni.
Il Comune si costituiva contestando la domanda e negando che vi fosse stata
un’insidia o un trabocchetto.
Con sentenza depositata il 27.7.00 il Tribunale adito, ritenendo applicabile
alla fattispecie la previsione dì cui all’art. 2051 c.c., condannava il Comune
di Ravenna al risarcimento dei danni in favore dall’attrice, liquidandoli in £
49.839.617, oltre rivalutazione ed interessi.
Avverso tale decisione proponeva appello il Comune, cui la ... resisteva.
Con sentenza depositata il 7.8.03 la Corte di Appello di Bologna accoglieva il
gravame, rigettando la domanda proposta dalla ... .
Quest’ultima ha, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
suddetta, affidandosi a due motivi, mentre il Comune ha resistito con
controricorso. La …. ha depositato anche una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con
il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c., avendo
la Corte di merito erroneamente ritenuto che in presenza di un uso ordinario e
generale, da parte dei cittadini, dei beni demaniali che presentino notevole
estensione, per questo solo fatto la P.A. sarebbe esente da responsabilità ex
art. 2051 c.c.
Con il secondo motivo lamenta invece omessa o in sufficiente motivazione circa
un punto decisivo della controversia, e cioè la sussistenza o meno del potere
di controllo e di vigilanza sul bene demaniale in questione da parte dell’ente
territoriale.
I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta
connessione, sono fondati.
Giustamente, infatti, la ricorrente si duole che in ordine ai danni subiti
dall’utente in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle
strade pubbliche la Corte territoriale abbia in modo aprioristico ritenuto che
il referente normativo per l’inquadramento della responsabilità della P.A. è
costituito, non dall’art. 2051 c.c. che sancirebbe una presunzione
inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali quando
siano oggetto di un uso generale ed ordinario da parte dei terzi, ma dall’art.
2043 c.c., che impone invece, nell’osservanza della norma primaria del
"neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico
transito non integri per l’utente una situazione di pericolo occulto.
In realtà, la Corte di merito ha fatto proprio un orientamento
giurisprudenziale ormai obsoleto e che non tiene conto dell’evoluzione della
giurisprudenza in subiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del
10.5.1999 della Corte costituzionale la quale ebbe, infatti, ad affermare il
principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata
dall’art. 2051 c.c. solo allorquando "sul bene di sua proprietà non sia
possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e
generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad
impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti".
Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per
l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella
possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni
demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non
potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del
bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici
di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal
giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto
innanzitutto degli indici suddetti.
In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza di
questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare
riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della
possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con
riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla
posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli
strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche
acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti,
rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della
possibilità- del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si
trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n.
3651/2006; n. 15384/2006).
Questo procedimento di verifica in merito all’esistenza del potere di controllo
e vigilanza di cui si discute, come è stato dimostrato correttamente dalla
ricorrente mediante trascrizione nel ricorso di significativi passaggi della
decisione di primo grado (v. pag. 6 del ricorso), è stato puntualmente eseguito
dal Tribunale di Ravenna, e con esito assolutamente affermativo, mentre è stato
totalmente omesso dalla Corte di merito, che si è trincerata dietro
l’inapplicabilità in via di principio dell’art. 2051 c.c. alla manutenzione
delle strade da parte della P.A.
Ne consegue che, non risultando essere stata oggetto di appello da parte del
Comune di Ravenna la questione relativa al potere di controllo, debba ritenersi
che tale accertamento di fatto, come premessa indefettibile e fondamento
logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di responsabilità fatta valere
dalla rincorrente, abbia ormai acquistato efficacia di giudicato interno, del
quale occorre tener conto nel prosieguo della causa ai fini della decisione nel
merito.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa ad altra sezione
della Corte di Appello di Bologna, che dovrà attenersi ai principi di diritto,
come sopra enunciati, e decidere anche in ordine alle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di
Bologna.
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