L’art.
116, comma 18, del codice della strada dispone che alle violazioni di cui al
comma 13 dello stesso articolo – consistenti nella condotta di chi guida
autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida, ovvero
con patente revocata, o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
codice – consegue la sanzione accessorie del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Peraltro, alla
stregua dell’art. 8-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 94
del D.L.vo n. 507 del 1999, le violazioni successive alla prima non sono valutate
ai fini della reiterazione, «ove commesse in tempi ravvicinati e riconducibili
ad una programmazione unitaria». Detta espressione normativa non rappresenta
una endiadi – sicchè la presenza della contiguità temporale di per sé comporti
anche necessariamente detta programmazione unitaria – essendo, invece,
all’evidenza dettata dalla esigenza di limitare le ipotesi di esclusione della
reiterazione ai soli casi in cui sia ravvisabile nel comportamento dell’autore
della violazione un unico disegno trasgressivo, e non già dall’intento di
estendere il beneficio di cui si tratta a tutti i casi di ripetizione, sia pure
in tempi ravvicinati, di una medesima condotta, caratterizzata dalla
persistente volontà di porsi in contrasto con la medesima norma che tale condotta
sanziona. |
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