In tema
di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento
della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la
contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in
cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a
mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie,
apparecchiatura photored). Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non
occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un
apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto
dell’art. 384 regolamento di esecuzione del Codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e
secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque
come regola generale la contestazione
immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto. D’altra
parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in
tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che
non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di
attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in
loco può ricondurre nel!’ alveo della corretta applicazione delle disposizioni
relative. |
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