IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale e’ stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974 di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Vista la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 161 del 14 giugno 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, in corso di recepimento nell’ordinamento interno; Visto il regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione del 21 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 161 del 22 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria; Vista la direttiva 2007/37/CE della Commissione del 21 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 161 del 22 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; A d o t t a il seguente decreto: Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo Art. 1. 1. Gli allegati I e III del decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo 1974, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all’allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2007 Il Ministro: Bianchi °°°°°°°°°°°°°°°°° Allegato Il decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo 1974, e successive modificazioni, è modificato come segue: 1) All’allegato I sono inseriti i seguenti punti: 9.10.8. Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d’aria: ....; 9.10.8.1. Il sistema di condizionamento d’aria e’ concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale riscaldamento globale superiore a 150: SI/NO (1); 9.10.8.2. Se SI’, rispondere ai seguenti punti; 9.10.8.2.1. Disegno e breve descrizione del sistema di condizionamento d’aria con indicazione del numero di riferimento o d’identificazione e del materiale dei componenti a tenuta; 9.10.8.2.2. Perdite del sistema di condizionamento d’aria; 9.10.8.2.3. In caso di prove di componenti: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d’identificazione e del materiale corrispondente, delle rispettive perdite annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio, numero del verbale di prova, numero d’omologazione. ecc.); 9.10.8.2.4. In caso di prova di veicolo: elenco dei componenti a tenuta con indicazione del numero di riferimento o d’identificazione e del materiale corrispondente, delle perdite rispettive annuali e delle informazioni concernenti la prova (ad esempio numero del verbale di prova, numero d’omologazione. ecc):....; 9.10.8.3. Perdita globale in g/anno del sistema completo: ....; 2) All’allegato III sono inseriti i seguenti punti: 9.10.8. Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d’aria: ....; 9.10.8.1. Il sistema di condizionamento d’aria e’ concepito per contenere gas a effetto serra fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: SI/NO (1); Se la risposta e’ si, perdita globale in g/anno del sistema completo:.... | |
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