Dopo la modifica introdotta dall’art. 6 D.L. 27 giugno 2003, n. 151, che ha attribuito al tribunale la competenza per materia in ordine al reato previsto dall’art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), anche il reato di cui all’art. 187 (guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti) deve ritenersi di competenza del tribunale, in quanto il richiamo all’art. 186, contenuto nel settimo comma del novellato art. 187, deve intendersi riferito sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, al fine di evitare che interpretazioni differenziate sul regime processuale espongano la norma a censure di costituzionalità. (In motivazione, la Corte ha osservato che ragionare diversamente, e ritenere il reato ex art. 187 di competenza del giudice di pace, consentirebbe all’imputato di ottenere l’ammissione alla oblazione ex art. 162 bis C.p., stante la alternatività delle pene previste per tale contravvenzione nel procedimento speciale, mentre la stessa eventualità resta esclusa per il reato di cui all’art. 186 che, nel rito ordinario dinanzi al tribunale, è punito con pena congiunta). |
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