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Massime di giurisprudenza - Assicurazione obbligatoria - Mancato pagamento del premio alla scadenza - Alle scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, secondo comma, c.c...

(Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13545)

Assicurazione obbligatoria - Mancato pagamento del premio alla scadenza - Alle scadenze suc­cessive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, se­condo comma, c.c. - Effetto sospensivo dell’as­sicurazione - Cessazione - Dal momento del pa­gamento - Esclusione - A partire dalle ore 24.00 della data del pagamento - Sussistenza.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pa­gamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’art. 1901, secondo comma, c.c., l’ef­fetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è sta­to effettuato, trovando applicazione analogica la di­sposizione del primo comma del medesimo articolo - dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l’ as­sicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’art. 1901 c.c. (espressamente richiamato nell’art. 7 della L. 24 dicembre 1969, n. 990), per il sinistro verifica­tosi il giorno stesso del pagamento la garanzia as­sicurativa non è operante.


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Sabato, 19 Gennaio 2008
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