Assicurazione obbligatoria -
Mancato pagamento del premio alla scadenza - Alle scadenze successive al
pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo
1901, secondo comma, c.c. - Effetto sospensivo dell’assicurazione -
Cessazione - Dal momento del pagamento - Esclusione - A partire dalle ore
24.00 della data del pagamento - Sussistenza.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive
al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’art.
1901, secondo comma, c.c., l’effetto sospensivo dell’assicurazione per
l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza
della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento,
e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento
in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione
del primo comma del medesimo articolo - dettata per l’ipotesi del mancato
pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l’ assicurazione
resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga
quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia
stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di
cui all’art. 1901 c.c. (espressamente richiamato nell’art. 7 della L. 24
dicembre 1969, n. 990), per il
sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa
non è operante. |