Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 16 gennaio 2008, n.
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Alle persone
detentrici dello speciale contrassegno, è consentita la circolazione e la sosta
del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle
aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola
categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica
utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del
veicolo ed è valido per tutto il territorio
nazionale.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La corte suprema di cassazione Sezione seconda civile
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott.
Antonino Elefante | Presidente | Dott.
Alfredo Mensitieri | Consigliere | Dott.
Olindo Schettino | Consigliere | Dott.
Massimo Oddo | Cons.
Relatore | Dott.
Salvatore Bognanni | Consigliere |
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto il 23 aprile 2004 da G. C. Giuseppe - rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Pietro Andrea Guiso ed
elettivamente domiciliato in Roma, al viale B. Buozzi, n. 77, presso l’avv.
Roberta Chimenti
ricorrente
contro
Comune di Roma - in persona del Sindaco on. Walter
Veltroni - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso,
dall’avv. Fabrizio Avenati e presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Tempio di
Giove, n. 21, nei locali dell’Avvocatura comunale
controricorrente
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 9922
del 23 febbraio 2004 - non
notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 ottobre 2007 dal Consigliere dott. Massimo Oddo; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 23 febbraio
2004, rigettò l’opposizione proposta il 3 settembre 2003 da Giuseppe G. C.
avverso il verbale n. 300684858 del 18 marzo 2003 di accertamento della
violazione dell’art. 7, 1° co., c.d.s., per
essere entrato il 18 marzo 2003 alla guida di un autoveicolo nella zona a
traffico limitato della città di Roma senza la prescritta autorizzazione. Osservò il giudice che la titolarità di un permesso per
invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell’anno 2002 non consentiva all’opponente
di circolare nelle zone a traffico limitato del Comune di Roma anteriormente al
14 aprile 2003, data di decorrenza del “permesso relativo alla targa AZ361DY” da quest’ultimo
rilasciato l’11 giugno 2003. Il G. C. è ricorso con un motivo per la cassazione della
sentenza ed il Comune di Roma ha resistito con controricorso notificato il 25
maggio 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 11
e 12, d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, per avere la sentenza impugnata ritenuto
che l’efficacia del suo permesso ad accedere nella zona di traffico limitato
del Comune di Roma non decorresse dall’anteriore rilascio da parte del Comune
di Milano dello speciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell’inserimento
della targa della sua autovettura nell’elenco dei veicoli autorizzati all’accesso
in detta zona.
Il motivo è fondato.
Dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° 2° co.,
d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale
contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice
della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità
di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita
la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a
traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l’accesso
anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di
trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto
sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale. Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco
di “apposita autorizzazione in deroga”, avente validità di cinque anni per la
circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l’art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della
strada, come modificato dall’art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l’autorizzazione
è resa nota mediante apposito “contrassegno invalidi” e che il contrassegno è
strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore
su tutto il territorio nazionale. La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo
in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che
denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio senza necessità che il contrassegno contenga un
qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a
viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita
relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell’art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la
circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale. Ne consegue l’erronea affermazione del giudice di pace che
il contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell’anno 2002 non consentisse
al ricorrente di circolare successivamente all’interno zone a traffico limitato
del Comune di Roma, non risultando consentito per mere esigenze organizzative e
di controllo automatizzato degli accessi in tali zone limitare l’incondizionato
diritto dell’invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse
con qualunque veicolo al suo servizio. Alla fondatezza dell’unico motivo segue la cassazione
della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, va emessa pronuncia nel merito di accoglimento dell’opposizione proposta dal ricorrente e di
annullamento del verbale di accertamento. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione proposta
da Giuseppe G. C. ed annulla il verbale di accertamento n. 300684858 del 18 marzo 2003. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosi deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24
ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008
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