(ASAPS) – 21 gennaio
2008, “Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è
consentita la circolazione a bordo di veicoli nelle zone a traffico limitato e
in quelle pedonali dei Comuni di tutta Italia, anche se il permesso di
circolazione nelle Ztl è stato rilasciato solo dal Comune di residenza”. La
decisione arriva dalla Suprema Corte di Cassazione che ha motivato con questa
sentenza l’accettazione del ricorso di un invalido al quale il Comune di Milano
nel 2002 aveva rilasciato il permesso di circolare in tutte le zone a traffico
limitato. |
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