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Corte di Cassazione 22/01/2008

Giurisprudenza di legittimità - Vietato lo spray antiaggressione in pubblico

(Cassazione 44994/2007)

Foto dalla rete

La bomboletta è pericolosa e rientra nella definizione di arma comune da sparo

È reato portare in pubblico lo spray antiaggressione contenente gas lacrimogeno perché è a tutti gli effetti un’arma da sparo. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna all’ammenda di 200 euro inflitta dal Tribunale di Milano ad un giovane che aveva acquistato una bomboletta pubblicizzata su un sito internet. Per tale motivo aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo di essere in buona fede poichè l’offerta pubblica in rete del prodotto lo aveva convinto che non stesse compiendo a nulla di illegale. La Suprema Corte, respingendo il ricorso del giovane, ha affermato che non può sostenersi che l’ignoranza dell’imputato non sia rimproverabile, in quanto una semplice pubblicità non può giustificare la sua condotta, rilevando che, “poiché egli afferma di aver visto la pubblicità su internet, significa che sa navigare su internet, sì che ben poteva anche consultare il sito della polizia di stato, la quale offre non solo uno sportello di consulenza on-line, ma ha anche un link specifico sulle armi: sarebbe stato dunque in grado, con la normale diligenza, di capire che il porto della bomboletta era illegale”. Lo spray antiaggressione è pertanto idoneo ad arrecare offesa alla persona e “come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo”.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.44994/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi sigg.ri:

Dott. Silvestri GiovanniPresidente
Dott. Canzio GiovanniConsigliere
Dott. Culot Dario "
Dott. Vecchio Massimo "
Dott. Cassano Margherita "
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) A. G. n. il 13/07/1974
Avverso sentenza del 21/12/2006
Tribunale di Milano
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Culot Dario
Udito il Procuratore Generale in persona del (….)
Che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore avv. Rosanna Fratarcangeli la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Osserva

Con sentenza 21-29.12.2006 A. G. veniva condannato alla pena di € 200 di ammenda per aver portato (utilizzandola poi contro una persona) una bomboletta spray c.d. antiaggressione;
che avverso la condanna proponeva ricorso per cassazione l’A. , assumendo che la bomboletta era pubblicizzata su un sito internet della ditta Spy e Spy di Cava de’ Tirreni, si che egli l’aveva acquistata e portata in luogo pubblico in buona fede, avendo tale offerta pubblica ingenerato in lui la convinzione di non compiere nulla di illegale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cuiall’art. 2 L. n. 110/75 [1](Cass. I, 9.22.6.2006, n. 21932). Né dalla piu’ datata sentenza Cass. I, 5.7.- 18.9.1995, n. 9703 può giungersi ad una conclusione opposta, essendosi colà solo escluso che il porto della bomboletta ricada sotto la piu’ grave lette n. 497/74.
Come è noto l’ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile. Ora, a prescindere dal fatto che l’imputato non ha dimostrato di aver acquistato la bomboletta presso la Spy e Spy, non ha nemmeno provato di essersi informato presso l’organo competente in materia di porto d’armi (Questura), né ha dimostrato di aver ricevuto alcuna assicurazione circa la liceità del porto della bombola da parte del venditore privato.
Non può dirsi, quindi, che la sua ignoranza non sia rimproverabile, posto che una semplice pubblicità non può scriminare la condotta, dovendo al contrario l’imputato di aver assolto il proprio dovere di conoscenza con l’ordinaria diligenza, cioè attraverso la corretta utilizzazione di tutti i mezzi d’indagine e ricerca dei quali disponeva. Poiché egli afferma di aver visto la pubblicità su internet, significa che sa navigare su internet, sé che ben poteva anche consultare il sito della polizia di stato, la quale offre non solo uno sportello di consulenza on-line, ma ha anche un link specifico sulle armi: sarebbe stato dunque in grado, con la normale diliegenza, di capire che il porto della bomboletta era illegale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.

Dichiara

Il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro mille a favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, il 14.11. 2007.
Il Consigliere estensore Il presidente
(Dario Culot) (Dr. Giovanni Silvestri)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 04 DICEMBRE 2007.

Da Cittadinolex.it


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Martedì, 22 Gennaio 2008
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