Foto dalla rete La bomboletta è pericolosa e rientra nella
definizione di arma comune da sparo È reato
portare in pubblico lo spray antiaggressione contenente gas lacrimogeno perché
è a tutti gli effetti un’arma da sparo. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale
della Corte di Cassazione confermando la condanna all’ammenda di 200 euro
inflitta dal Tribunale di Milano ad un giovane che aveva acquistato una
bomboletta pubblicizzata su un sito internet. Per tale motivo aveva fatto
ricorso in Cassazione sostenendo di essere in buona fede poichè l’offerta
pubblica in rete del prodotto lo aveva convinto che non stesse compiendo a
nulla di illegale. La Suprema Corte, respingendo il ricorso del giovane, ha
affermato che non può sostenersi che l’ignoranza dell’imputato non sia
rimproverabile, in quanto una semplice pubblicità non può giustificare la sua
condotta, rilevando che, “poiché egli afferma di aver visto la pubblicità su
internet, significa che sa navigare su internet, sì che ben poteva anche
consultare il sito della polizia di stato, la quale offre non solo uno
sportello di consulenza on-line, ma ha anche un link specifico sulle armi: sarebbe
stato dunque in grado, con la normale diligenza, di capire che il porto della
bomboletta era illegale”. Lo spray antiaggressione è pertanto idoneo ad
arrecare offesa alla persona e “come tale rientrante nella definizione di arma
comune da sparo”. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima
Civile, sentenza n.44994/2007 Composta dagli Ill.mi sigg.ri:
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Osserva Con sentenza
21-29.12.2006 A. G. veniva condannato alla pena di € 200 di ammenda per aver
portato (utilizzandola poi contro una persona) una bomboletta spray c.d.
antiaggressione; Il ricorso è
manifestamente infondato. Costituisce reato il
porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in
quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione
di arma comune da sparo di cuiall’art. 2 L. n. 110/75 [1](Cass. I,
9.22.6.2006, n. 21932). Né dalla piu’ datata sentenza Cass. I, 5.7.- 18.9.1995,
n. 9703 può giungersi ad una conclusione opposta, essendosi colà solo escluso
che il porto della bomboletta ricada sotto la piu’ grave lette n. 497/74. P.Q.M. Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. Dichiara Il ricorso
inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro mille a favore della Cassa
delle ammende Così deciso in Roma, il 14.11. 2007. DEPOSITATA IN
CANCELLERIA Da Cittadinolex.it |
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