In tema di accertamento delle
violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in
relazione a violazione intervenuta precedentemente alla entrata in vigore
della legge 1 agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, poiché l’art. 142 C.S. si limita a
prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature
debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato
con D.P.R. n. 495 del 1992,
dispone che le suddette apparecchiature,
la cui gestione è affidata direttamente
dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da
raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro
e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della
rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da
documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un
autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata "tele
laser" - apparecchiatura che non rilascia documentazione
fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo,
ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinata
momento, restando. affidata alla attestazione dell’argano di polizia stradale
addetta alla rilevazione la riferibilità della velocità propria al veicolo dal
medesimo argano individuata - in
quanto detta attestazione ben può integrare, con quanta accertata direttamente,
la rilevazione elettronica attribuendo. la stessa ad una specifica veicola,
risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fina a querela
di falsa, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di
omologazione a di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica. |