In tema
di applicazione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della
strada, il rispetto del termine concesso all’Ufficio cui appartiene l’organo
accertatore (giorni trenta, ex art. 203
c.s. nel testo vigente prima delle modifiche del 1999) e al prefetto per
l’eventuale istruzione integrativa e l’emissione del provvedimento (giorni
sessanta, ex art. 204 del testo originario, applicabile ratione temporis) costituisce requisito di legittimità del
provvedimento medesimo, sia esso un’ordinanza-ingiunzione di pagamento della
sanzione amministrativa o un’archiviazione, sicché la sua inosservanza
configura una violazione di legge e comporta l’annullabilità del provvedimento
sanzionatorio adottato. |
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