Il parcheggio di qualsiasi
veicolo, anche moto e ciclomotori, in zona a traffico limitato (ZTL) in ora di
divieto di circolazione, fa presumere l’ingresso in tale area in orario vietato
ed espone, pertanto, il trasgressore, sprovvisto di apposita autorizzazione,
alla relativa sanzione amministrativa. Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di una violazione alle norme sulla circolazione stradale, l’onere della dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito, gravante sull’autorità amministrativa, può essere, infatti, soddisfatto, a norma dell’art. 2727 c.c. e segg., anche mediante presunzioni, le quali valgono a trasferire sull’opponente l’onere della prova contraria ove i fatti sui quali queste si fondono siano tali da far apparire, secondo un criterio di normalità, l’esistenza dell’infrazione come probabile conseguenza delle circostanze conosciute. Sulla base di tale assunto, la Suprema Corte, con la sentenza del 21 dicembre 2007, n. 27143, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Reggio Emilia avverso la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la multa ad un ragazzo la cui moto era stata parcheggiata nell’area ZTL, senza la dovuta autorizzazione. (Altalex, 24 gennaio 2008. Nota di Arcangelo Giuseppe Annunziata) ........................................
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE Sentenza 24 ottobre – 21 dicembre 2007, n. 27143 Zona a traffico limitato,
sanzione, assenza di permesso, presunzione di circolazione Cassazione civile , sez. II, sentenza 21.12.2007 n° 27143 Zona a traffico limitato –
sanzione – assenza di permesso – presunzione di circolazione – legittimità SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Il Giudice di pace di Reggio Emilia con sentenza del 5 febbraio 2004, in accoglimento dell’opposizione proposta il 6 giugno 2003 da F. F., dichiarò la nullità del verbale di accertamento n. 00010020164 del 6 maggio 2003, con il quale la locale polizia municipale aveva contestato all’opponente la violazione degli artt. 7, co. 9 e 13, c.d.s., per avere circolato alla guida di un motociclo in zona a traffico limitato senza autorizzazione. Osservò il giudice che il solo
rinvenimento del veicolo posteggiato in zona di traffico limitato in ora di
divieto di circolazione non poteva fare presumere che l’ingresso di esso in
detta zona fosse avvenuto in orario vietato. Motivi della decisione
Il ricorrente con l’unico motivo denuncia, nella parte in cui le censure sono
pertinenti alla ratio decidendi, l’omessa, insufficiente, contraddittoria e
falsa motivazione ed il travisamento e/o difetto dei presupposti, poiché la
sentenza impugnata ha escluso che dalla sosta del veicolo nella zona a traffico
limitato nelle ore pomeridiane, nelle quali era vietato l’accesso, potesse
desumersi la violazione anche del divieto di circolazione senza esaminare
l’argomento decisivo, prospettato dall’amministrazione comunale nella comparsa
di costituzione, che la violazione era stata accertata in giorno di mercato,
nel quale sin dalle ore 7 lo spazio riservato ai commercianti era stato
sgomberato con la rimozione anche dei veicoli autorizzati, e che nessuna
infrazione era stata accertata in precedenza a carico del motociclo, pur
essendo stati controllati e sanzionati dalle ore 7 e 30’ alle 13 e 30’ tutti i
veicoli in sosta irregolare nella zona. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche
per le spese, ad altro Giudice di pace di Reggio Emilia. |
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