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Circolari 26/01/2008

Ministero dei Trasporti - Targatura dei veicoli in dotazione della Polizia locale

Circolare Prot. Div6 7327/23.40.01 del 25/01/2008
A) PREMESSA

 Con File Avvisi prot. n. 16741 del 12 luglio 2006, si era provveduto a comunicare l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 209, con il quale sono state individuate, a norma dell’art. 93, comma 11, c.d.s. e dell’art. 246, comma 2, reg. es. e att. c.d.s., le caratteristiche delle targhe di immatricolazione destinate ai veicoli in dotazione della Polizia Locale.

 Tuttavia, si era altresì evidenziato che la nuova disciplina non poteva trovare concreta attuazione sino a quando non fosse stato fissato il costo di vendita delle targhe in parola.

 Nello sciogliere la predetta riserva, si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2007 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 settembre 2007 con il quale il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito il prezzo di vendita delle targhe destinate ai veicoli in dotazione della Polizia locale e, pertanto, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per poter procedere alla relativa immatricolazione.

Al contempo, però, deve registrarsi che, alla data di emanazione della presente circolare, l’IPZS non ha ancora avviato, la produzione e la distribuzione delle nuove targhe destinate ai veicoli in dotazione della Polizia Locale; circostanza, questa, che di fatto inibisce la possibilità concreta per gli UMC di corrispondere alle richieste dei Comandi interessati.

Conseguentemente, si segnala al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, che legge per opportuna conoscenza, l’urgenza di adottare le iniziative di propria competenza al fine di consentire agli UMC di poter attendere ai propri compiti istituzionali.

B) AMBITO DI APPLICAZIONE

 Il nuovo sistema di targatura, disciplinato dal decreto n. 209/2006, si applica:

1. agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai ciclomotori in dotazione dei Corpi di Polizia Provinciale e Municipale;

2. i predetti veicoli debbono essere adibiti esclusivamente all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 11 c.d.s..

Il formato delle targhe è, ovviamente, diversificato a seconda del tipo di veicolo al quale sono destinate; le targhe, inoltre, si caratterizzano per la dicitura “POLIZIA LOCALE” (prevista per gli autoveicoli ed i motoveicoli) o “PL” (prevista solo per i ciclomotori) e per la particolare sequenza alfanumerica preceduta dalla lettera “Y”

C) RILASCIO DELLE TARGHE

 Occorre anzitutto evidenziare che la “specialità” del nuovo sistema di targatura non ha alcun riflesso sulla procedura di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale; infatti, trovano comunque applicazione i criteri e le modalità generali stabilite dall’art. 93 c.d.s., ed in specie dei commi 1, 2, 5 e 11 (per quanto concerne gli autoveicoli ed i motoveicoli), nonchè dall’art. 97 c.d.s. (per quanto concerne i ciclomotori).

 Ne consegue quindi che il rilascio delle nuove targhe deve avvenire esclusivamente:

  1.  presso gli UMC, trattandosi al momento di procedura non esternalizzata e non rientrante nell’ambito di applicazione dello “Sportello telematico dell’automobilista”; ovviamente è fatta salva l’attività di intermediazione di Studi di consulenza automobilistica secondo i principi generali di cui alla legge n. 264/1991 e successive integrazioni e modificazioni;
  2. su richiesta dei Corpi di Polizia Provinciale o Municipale interessati;
  3. per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori adibiti esclusivamente in servizi di polizia stradalle;
  4. in sede di:
    • prima immatricolazione;
    • reimmatricolazione, se si tratta di veicoli già in dotazione della Polizia locale ed immatricolati con targa “ordinaria”.
Per quanto riguarda, in particolare, l’immatricolazione (o la reimmatricolazione) dei ciclomotori, si evidenzia che i criteri e le modalità da applicare sono gli stessi previsti, in via generale, dalla circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006.

In ogni caso, l’immatricolazione (o la reimmarticolazione) del veicolo avverrà in “uso proprio” (art. 82 c.d.s.)

Salvo quanto previsto al punto 1 del successivo paragrafo C), occorre inoltre precisare che le nuove targhe non possono essere rilasciate per quei veicoli che la Polizia Locale abbia in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, ancorché si tratti di locazioni a lungo termine.

C) CARTE DI CIRCOLAZIONE

 Tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo B), il rilascio delle carte di circolazione, relative ai veicoli che hanno titolo al nuovo sistema di targatura, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

  1. le carte di circolazione possono essere intestate esclusivamente a nome di Corpi di polizia Provinciale o Municipale, i quali possono disporre dei veicoli in parola a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di compera (leasing) o di acquisto con patto di riservato dominio, secondo la disciplina contenuta nell’art. 91 c.d.s.; ogni altra forma giuridica e da escludersi (es. comodato);
  2. nelle righe descrittive deve essere apposta la seguente dicitura: “Veicolo adibito esclusivamente a servizi di polizia stradale - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all’art. 177 c.d.s”;

D) TARIFFE

 Il rilascio delle nuove “speciali” targhe e delle relative carte di circolazione è soggetto alle stesse imposte di bollo (c.c.p. n. 4028) ed alle stesse tariffe previste dalla legge n. 870/1986 (c.c.p. n. 9001) applicate alle ordinarie operazioni di immatricolazione (e reimmatricolazione) degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori.

 Per quanto concerne invece il pagamento delle targhe, sul c.c.p. n. 121012 intestato alla “Sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore” debbono essere versate le seguenti somme:

  • € 39,12 per le targhe destinate agli autoveicoli;
  • € 20,85 per le targhe destinate ai motoveicoli;
  • € 12,72 per le targhe destinate ai ciclomotori

D) ISCRIZIONE AL P.R.A.

 Stante l’attuale disciplina, gli autoveicoli ed i motoveicoli in dotazione della Polizia Locale ed immatricolati secondo il nuovo sistema di targatura restano comunque soggetti ad iscrizione al P.R.A., secondo i principi generali in materia.

 Fanno eccezione unicamente i ciclomotori che, anche in tal caso, hanno natura giuridica di beni mobili non registrati.

E) ALTRE OPERAZIONI

 Ogni altra operazione di motorizzazione, diversa da quella di immatricolazione o di reimmatricolazione, che abbia ad oggetto veicoli in dotazione della Polizia Locale ed immatricolati secondo il nuovo sistema di targatura, andrà svolta secondo le relative procedure ordinarie in uso.

 In particolare, si intende fare riferimento alle ipotesi di:

- smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento delle targhe, con conseguente reimmatricolazione del veicolo ai sensi dell’art. 103, c.d.s.;

- smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione, con conseguente procedura di duplicazione secondo le modalità stabilite dal d.P.R. n. 105/2000;

- trasferimento della proprietà del veicolo da un Corpo di Polizia Locale ad un altro, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 c.d.s..

F) CASI PARTICOLARI

 Si segnalano, infine, due ipotesi particolari:

1. veicoli intestati a terzi ed immatricolati con targa “ordinaria” che la Polizia Locale abbia acquistato per l’epletamento dei servizi di polizia stradale; in tal caso, dovendo assegnare la nuova “speciale” targa, la procedura di aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà resta assorbita nella procedura di reimmatricolazione;

2. veicoli intestati alla Polizia Locale, immatricolati con la nuova “speciale” targa, che vengano ceduti ad altro soggetto non avente titolo a mantenere lo stesso sistema di targatura; poiché al veicolo dovrà essere assegnata una targa “ordinaria”, anche in tal caso la procedura di aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà resta assorbita nella procedura di reimmatricolazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

© asaps.it
Sabato, 26 Gennaio 2008
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