A) PREMESSA Con File Avvisi prot. n.
16741 del 12 luglio 2006, si era provveduto a comunicare l’avvenuta
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 27 aprile 2006,
n. 209, con il quale sono state individuate, a norma dell’art. 93, comma 11,
c.d.s. e dell’art. 246, comma 2, reg. es. e att. c.d.s., le caratteristiche
delle targhe di immatricolazione destinate ai veicoli in dotazione della
Polizia Locale. Tuttavia, si era altresì
evidenziato che la nuova disciplina non poteva trovare concreta attuazione sino
a quando non fosse stato fissato il costo di vendita delle targhe in parola. Nello sciogliere la
predetta riserva, si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2007 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 settembre 2007 con
il quale il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha stabilito il prezzo di vendita delle targhe destinate ai veicoli in
dotazione della Polizia locale e, pertanto, con la presente circolare si
forniscono le istruzioni operative per poter procedere alla relativa immatricolazione. Al contempo, però, deve registrarsi che,
alla data di emanazione della presente circolare, l’IPZS non ha ancora avviato,
la produzione e la distribuzione delle nuove targhe destinate ai veicoli in
dotazione della Polizia Locale; circostanza, questa, che di fatto inibisce la
possibilità concreta per gli UMC di corrispondere alle richieste dei Comandi
interessati. Conseguentemente, si segnala al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, che legge per
opportuna conoscenza, l’urgenza di adottare le iniziative di propria competenza
al fine di consentire agli UMC di poter attendere ai propri compiti
istituzionali. B) AMBITO DI APPLICAZIONE Il nuovo sistema di
targatura, disciplinato dal decreto n. 209/2006, si applica: 1. agli
autoveicoli, ai motoveicoli ed ai ciclomotori in dotazione dei Corpi di Polizia
Provinciale e Municipale; 2. i predetti
veicoli debbono essere adibiti esclusivamente all’espletamento dei servizi di
polizia stradale di cui all’art. 11 c.d.s.. Il formato delle targhe è, ovviamente,
diversificato a seconda del tipo di veicolo al quale sono destinate; le targhe,
inoltre, si caratterizzano per la dicitura “POLIZIA LOCALE” (prevista per gli
autoveicoli ed i motoveicoli) o “PL” (prevista solo per i ciclomotori) e per la
particolare sequenza alfanumerica preceduta dalla lettera “Y” C) RILASCIO DELLE TARGHE Occorre anzitutto
evidenziare che la “specialità” del nuovo sistema di targatura non ha alcun
riflesso sulla procedura di immatricolazione dei veicoli in dotazione della
Polizia locale; infatti, trovano comunque applicazione i criteri e le modalità
generali stabilite dall’art. 93 c.d.s., ed in specie dei commi 1, 2, 5 e 11
(per quanto concerne gli autoveicoli ed i motoveicoli), nonchè dall’art. 97
c.d.s. (per quanto concerne i ciclomotori). Ne consegue quindi che il
rilascio delle nuove targhe deve avvenire esclusivamente:
Salvo quanto previsto al punto 1 del
successivo paragrafo C), occorre inoltre precisare che le nuove targhe non
possono essere rilasciate per quei veicoli che la Polizia Locale abbia in
disponibilità a titolo di locazione senza conducente, ancorché si tratti di
locazioni a lungo termine. C) CARTE DI CIRCOLAZIONE Tenuto conto di quanto
precisato al precedente paragrafo B), il rilascio delle carte di circolazione,
relative ai veicoli che hanno titolo al nuovo sistema di targatura, deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:
D) TARIFFE Il rilascio delle nuove
“speciali” targhe e delle relative carte di circolazione è soggetto alle stesse
imposte di bollo (c.c.p. n. 4028) ed alle stesse tariffe previste dalla legge
n. 870/1986 (c.c.p. n. 9001) applicate alle ordinarie operazioni di
immatricolazione (e reimmatricolazione) degli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei ciclomotori. Per quanto concerne invece
il pagamento delle targhe, sul c.c.p. n. 121012 intestato alla “Sezione
tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a
motore” debbono essere versate le seguenti somme:
D) ISCRIZIONE AL P.R.A. Stante l’attuale
disciplina, gli autoveicoli ed i motoveicoli in dotazione della Polizia Locale
ed immatricolati secondo il nuovo sistema di targatura restano comunque
soggetti ad iscrizione al P.R.A., secondo i principi generali in materia. Fanno eccezione unicamente
i ciclomotori che, anche in tal caso, hanno natura giuridica di beni mobili non
registrati. E) ALTRE OPERAZIONI Ogni altra operazione di
motorizzazione, diversa da quella di immatricolazione o di reimmatricolazione,
che abbia ad oggetto veicoli in dotazione della Polizia Locale ed immatricolati
secondo il nuovo sistema di targatura, andrà svolta secondo le relative
procedure ordinarie in uso. In particolare, si intende
fare riferimento alle ipotesi di: - smarrimento,
sottrazione, distruzione o deterioramento delle targhe, con conseguente
reimmatricolazione del veicolo ai sensi dell’art. 103, c.d.s.; - smarrimento,
sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione, con
conseguente procedura di duplicazione secondo le modalità stabilite dal d.P.R.
n. 105/2000; - trasferimento
della proprietà del veicolo da un Corpo di Polizia Locale ad un altro, con
conseguente aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94
c.d.s.. F) CASI PARTICOLARI Si segnalano, infine, due
ipotesi particolari: 1. veicoli
intestati a terzi ed immatricolati con targa “ordinaria” che la Polizia Locale
abbia acquistato per l’epletamento dei servizi di polizia stradale; in tal
caso, dovendo assegnare la nuova “speciale” targa, la procedura di
aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà
resta assorbita nella procedura di reimmatricolazione; 2. veicoli
intestati alla Polizia Locale, immatricolati con la nuova “speciale” targa, che
vengano ceduti ad altro soggetto non avente titolo a mantenere lo stesso
sistema di targatura; poiché al veicolo dovrà essere assegnata una targa
“ordinaria”, anche in tal caso la procedura di aggiornamento della carta di
circolazione per trasferimento della proprietà resta assorbita nella procedura
di reimmatricolazione. IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero) |
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