La
violazione, con un’unica condotta, dell’art.. 23 del codice della strada, che
vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in
prossimità della stessa, di «insegne, cartelli, manifesti, impianti di
pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose,
visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma,
colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o
l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o
distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione», e del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare «con
propri impianti ed opere», senza autorizzazione dell’ente proprietario, la sede
stradale e le relative pertinenze, integra un’ipotesi di concorso formale di
illeciti amministrativi, la quale è configurabile ogni qual volta le singole
disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici
obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità. |
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