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Sicurstrada 25/01/2008

Il quesito del giorno - Trasporto animali: quale verbale utilizzare per l’accertamento delle violazioni?

Spett. Asaps,
vi pongo il seguente quesito. Sulla gazzetta ufficiale 212 del 12.9.2007 è stato pubblicato il D. L.vo n. 151 del 25.7.2007 concernente il nuovo regime sanzionatorio relativo al trasporto di animali.
Ho visto un paio di verbali recenti redatti da agenti della polstrada di Alessandria e vorrei segnalare quanto segue.
Innanzitutto il D.L.vo 151 prevede, all’allegato 5, il modello-verbale di accertamento delle infrazioni che è abbastanza diverso dal modello standard usato dalla polizia stradale per l’accertamento di infrazioni al codice stradale.
Altro aspetto importante riguarda l’applicazione delle sanzioni che è regolata dalla legge 689/81.
In uno dei verbali in questione, ad esempio, redatto per la violazione dell’art. 7 comma 3 viene riportato il pagamento pari a 1000 euro; la predetta norma prevede la sanzione da 1000 e 3000 euro ed il pagamento in misura ridotta, secondo le norme della 689/81, è pari al doppio del minimo e quindi si doveva indicare 2000 euro e non 1000.
Grazie per la riposta.
E.mail-Treviso


*** 

(Asaps). Quanto all’uso del verbale di accertamento, non possiamo che essere d’accordo con lei.
Infatti, l’all. 5 al D. L.vo 151/2007, prevede proprio uno specifico schema di verbale.
Sul punto, però, non possiamo fornire indicazioni sul perché la Polizia Stradale utilizzi il modulo generico per l’accertamento di queste violazioni.
C’è da dire che il modulo attualmente in uso prevede anche la possibilità di contestare violazioni non correlate al Codice della Strada.
Quanto, invece, all’entità della somma applicata, riteniamo sia corretta quella indicata a verbale.
Segnaliamo, infatti, che l’art. 16 della legge 589/1981 così prevede: “Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importi oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Nel caso di specie, quindi risulta coerente l’indicazione dell’importo di euro 1.000,00, considerato che la sanzione edittale prevista dalla norma è da euro 1000 a euro 3000.
Poiché il doppio del minino è pari a euro 2.000, trova applicazione il terzo del massimo, importo più favorevole. (Asaps) 

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Venerdì, 25 Gennaio 2008
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