In tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.s.), l’ubriachezza volontaria non determinata cioè da caso fortuito né da forza maggiore, non esclude né diminuisce l’imputabilità: l’agente risponde del reato commesso in tale stato a titolo di dolo o di colpa a seconda dell’elemento psicologico del reato accertato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato la tesi difensiva circa l’impossibilità dell’imputato, ubriaco, di rifiutarsi di spostare l’autovettura per essergli il comando provenuto da un vigile urbano, ed ha sostenuto che, dato lo stato di alterazione volontaria determinato dal soggetto agente, l’imputato non avrebbe dovuto ottemperare. |
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