In tema
di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità compiuto mediante l’uso
di apparecchiature elettroniche, l’art. 345 del regolamento di esecuzione del
codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, richiede
che gli strumenti a tal fine adoperati siano omologati, siano in grado di
fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e debbano
essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale, ma non anche
che essi siano muniti di dispositivi idonei ad assicurare una documentazione
stabile dell’accertamento della infrazione, atteso che, al fine di ottenere un
rilevamento chiaro ed accertabile, è necessario soltanto che l’apparecchiatura
fornisca una rilevazione in equivoca della velocità, ben potendo
l’identificazione del veicolo essere rimessa alla percezione diretta
dell’agente di polizia addetto alla apparecchiatura stessa. |
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