Per
quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta
negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85,
sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada,
anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei
limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall’art. 174 del
codice della strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ossia da un
testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto questa essendo la
materia regolata dalla norma che prevede l’illecito, non può trovare
applicazione la deroga in favore del tribunale – prevista dall’art. 22 bis,
comma secondo, lett. a), legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall’art. 98 D.L.vo 30
dicembre 1999, n. 507) «quando la sanzione è stata applicata per una violazione
concernente disposizioni in materia (…) di tutela del lavoro (…) e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro» - alla generale competenza del giudice
di pace in materia di opposizioni ai sensi dell’art. 22 della stessa legge. |
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